Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere rapportato, in base al testuale tenore della norma, non al "profitto" ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e non è estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. (Principio affermato, nella specie, con riguardo al reato di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 11/02/2009
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 330
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 23415/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE RA, n. 9.10.1947;
avverso l'ordinanza ex art. 324 c.p.p. del Tribunale di Roma, emessa in data 30.11.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
- udito il difensore avv. C. Di Zenzo, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. RA ZE ricorre per cassazione avverso la decisione sopra indicata, che ha confermato il decreto con cui, in data 15.11.2007, il giudice per le indagini preliminari dispose nei suoi confronti il sequestro preventivo della somma di Euro 1.600.000, finalizzato alla confisca per equivalente, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., decisa dal g.u.p. con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
in relazione ai reati di peculato aggravato e falso, emessa il precedente 13 novembre 2007.
2. Il ricorrente deduce, tra l'altro, violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 322-ter cod. pen., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e, per insussistenza dei presupposti per disporre la confisca.
3. Il ricorso è fondato.
Il sequestro di cui si discute è stato disposto ai fini della confisca per equivalente, in precedenza decisa dal giudice, sul presupposto che le somme lucrate dal ZE costituissero anche prezzo, e non soltanto profitto, del delitto di peculato, "atteso che quanto dallo stesso illecitamente ottenuto ha remunerato la sua partecipazione criminosa".
Orbene, il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 322-ter c.p., comma 1, u.p., presuppone il periculum in mora, coincidente con la confiscabilità del bene (cfr. Cass. n. 1454/2007, ced 239433). In proposito il Collegio, per un verso, rileva che la sentenza di applicazione della pena, pronunciata dal g.u.p. del tribunale di Roma in data 13.11.2007, è stata annullata da questa Corte in data 5-11- 2008, con rinvio al tribunale di Roma, proprio limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro;
per altro verso, osserva, conformemente a precedenti decisioni di questa Corte, che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter c.p., comma 1, u.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., può essere rapportata, in base al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del reato, inteso in senso tecnico e non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato (Cass. 12852/06, ced 233742; 17577/06, ced 234505). Ne consegue che il provvedimento di sequestro va annullato, con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009