Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., già Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del suo procuratore Dott. Giancarlo Alvino, giusta procura speciale 4 luglio 2001 rep. n. 63122 notaio Paolo Castellini di Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Carinci, Raffaele de Luca Tamajo, Paolo Tosi, Enzo Morrico, Salvatore Trifirò, Gerardo Vesci e Arturo Maresca, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
- CA ROBERTO;
- CATACCHIO VITO;
elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie 1, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Ghera, che li rappresenta e difende per procura a margine del controricorso unitamente all'Avv. Angelo Anna Maria Cipolla del foro di Milano;
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza n. 325 della Corte di Appello di Milano del 21.11.2000/30.11.2000 nella causa iscritta al n. 546 R.G. anno 2000.
Udito l'avv. Anna Maria Cipolla per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO Riccardo, il quale si è riportato agli atti, chiedendo che: "La Corte Suprema di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, visto l'art. 375 C.P.C., voglia dichiarare il ricorso manifestamente infondato".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I resistenti lavoratori, indicati in epigrafe, impugnavano il licenziamento loro intimato dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato a decorrere dal 31/12/1998 chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970. Il Tribunale di Milano con sentenza del 27.3.2000 rigettava il ricorso osservando che la disciplina della legge n. 223 del 1991, sulla cui violazione gli attori avevano fatto leva per sostenere l'illegittimità del licenziamento, era stata sostituta dalle regole poste dalla contrattazione collettiva, complessivamente più favorevole.
Proposto gravame da parte della società, la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 325 del 2000, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava inefficaci i licenziamenti con le consequenziali statuizioni di ordine restitutorio e risarcitorio. Il giudice di appello rilevava che la norma invocata dalla società appellata (art. 59 - 6^ comma - legge n. 449 del 1997), con la previsione di un fondo di sostegno a gestione bilaterale a favore del personale eccedente, non legittimava i licenziamenti, avendo un carattere chiaramente previdenziale - assistenziale, volto a sostenere il reddito del personale eccedente;
concludeva quindi per l'applicabilità alla fattispecie delle procedure di verifica stabilite dalla legge n. 223 del 1991. Contro la sentenza di appello ricorre per Cassazione la Rete Ferroviaria con quattro motivi.
Lo LI e il CA resistono con controricorso, illustrato con note di udienza.
Il P.G. ha presentato ai sensi dell'art. 375 C.P.C, le conclusioni riportate in epigrafe,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 59 - 6^ comma - della legge n. 449 del 1997. Sul punto la ricorrente deduce l'erroneità dell'impugnata decisione, per non avere tenuto conto che la norma anzidetta è diretta ad attuare l'accordo delle parti sociali - Governo del 1997, nel quale si era preso atto che la riorganizzazione, risanamento delle Ferrovie dello Stato avrebbe comportato consistenti esuberi e che questi avrebbero dovuto essere eliminati sulla base di criteri socialmente compatibili e con gestione esclusivamente concordata (circa le qualità, i modi, i tempi).
La ricorrente sostiene pertanto che l'art. 59 - 6^ comma -, ponendosi su un piano del tutto diverso da quello sul quale opera la legge n. 223 del 1991, avrebbe dovuto essere collocato nel quadro delle leggi di regolazione della materia (decreto legge n. 324 del 1998 e legge n. 443 del 1998), dalle quali risulta per un verso la consacrazione sul terreno legislativo della sussistenza di massicci esuberi di personale presso le Ferrovie dello Stato e per altro verso la conferma delle sedi dei metodi di soluzione del problema della loro eliminazione con delega alla contrattazione collettiva. Nel quadro legislativo richiamato, ad avviso della ricorrente, la cessazione del rapporto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è collegata al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, nel denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, osserva che il giudice di appello ha errato nel negare che la disciplina contenuta in tale legge possa essere sostituta da convenzione complessivamente più favorevole, atteso che la procedura di concertazione del licenziamento collettivo in questione, realizzata attraverso gli accordi collettivi, avrebbe costituito un quid pluris, in termini di garanzia, rispetto alla procedura indicata nella legge n. 223/1991. Con il terzo motivo, connesso al secondo, la ricorrente principale, nel denunciare ulteriore violazione e falsa applicazione dell'anzidetto art 4 e vizio di motivazione, deduce l'irrilevanza di eventuali vizi procedurali (come l'assenza di formale apertura della procedura di cui alla legge n. 223 del 1991) in presenza di accordi collettivi, in quanto, con specifico riferimento alla riduzione del personale operata dalle Ferrovie dello Stato, deve comunque ritenersi realizzato lo scopo dell'effettività del confronto sindacale e del controllo affidato all'organizzazione sindacale dalla disciplina dettata dalla richiamata legge.
La ricorrente contesta altresì l'asserito mancato coinvolgimento delle RSA nell'iter negoziale e nella determinazione degli esuberi, risultando per tabulas che alle stesse furono forniti da parte della società tutti gli elementi di informazione richiesti dall'art. 4 - 3^ comma - della legge n. 223.
Con il quarto motivo la società ricorrente, nel dolersi della violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e vizio di motivazione, sostiene che la determinazione delle eccedenze è avvenuta, a livello nazionale, con riferimento agli esuberi già individuati localmente, prima degli accordi (nazionali) del 5.8.1998 e 15.11.1998, attraverso apposite verifiche (espressamente previste dall'accordo di procedura del 21.5.1998) avvenute a livello territoriale tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, verifiche concernenti il fabbisogno del personale, La stessa società precisa che dunque la determinazione degli esuberi non è stata effettuata "in astratto", ossia in relazione al mero possesso del requisito della "pensionabilità", ma sulla base delle eccedenze di personale "in concreto" individuate a seguito delle predette verifiche, congiuntamente effettuate dalla società e dalle organizzazioni sindacali.
2. I motivi, che meritano esame congiunto per la loro evidente connessione, richiedono la risoluzione delle seguenti questioni: a)se l'art. 59 - 6^ comma - della legge n. 449 del 1997, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della S.p.A. Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, così operando in area diversa da quella coperta dalla legge n. 223 del 1991, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge;
b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali.
3. A tali questioni la Corte ha dato risposta negativa con sentenza delle Sezioni Unite n. 2194 del 2002, che ha confermato precedente conforme orientamento (sentenza n. 10171 del 2001, seguita da altre). La Corte ha interpretato l'art. 59 - 6^ comma - della legge n. 449 del 1997 nel senso che le organizzazioni sindacali e,
conseguentemente, la contrattazione collettiva non hanno affatto, a differenza di quanto assume la difesa della ricorrente, la funzione di gestione negoziale e consensuale dell'individuazione del personale in eccedenza, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale stesso, disciplinarne il funzionamento, prevedere le modalità di accesso e di finanziamento. Il rinvio normativo al momento negoziale non investe la fase dei processi di ristrutturazione o risanamento che culmina con la determinazione complessiva delle eccedenze e la specificazione delle posizioni individuali ricomprese in tale risultato, il cui verificarsi è, anzi, presupposto dal legislatore, ma la fase successiva, nella quale si tratta di assicurare interventi economici adeguati alle esigenze del personale destinato a perdere il posto di lavoro.
Nè tale interpretazione appare in contrasto con lo stesso art. 59, il quale prevede che la mano d'opera in eccedenza debba essere individuata "anche sulla base di criteri che tengano conto dell'anzianità contributiva e d anagrafica", in quanto l'intento del legislatore (reso palese dall'uso della congiunzione "anche") è di aggiungere un ulteriore criterio selettivo, oltre a quelli già indicati nella legge n. 223 del 1991, con la precisazione che, in funzione di specificazione e completamento di quello dell'anzianità, in essi ricompreso, opera il criterio della prossimità al trattamento pensionistico.
La ratto legis così individuata (apprestamento di opportuni ammortizzatori sociali al fine di agevolare, riducendone i costi sociali, operazioni di riorganizzazione e di risanamento dell'azienda mediante licenziamento di personale) è incompatibile con una lettura della norma che ne postuli lo scopo di attribuire alla contrattazione collettiva il compito di individuare direttamente le eccedenze, in applicazione dell'unico criterio dell'anzianità. L'interpretazione seguita autorizza quindi a ritenere che la legge n. 223 del 1991 sia stata derogata solo sotto il profilo indicato, ma non a ritenere che la legge n. 449/1997 abbia valutato direttamente la necessità di ridurre il personale, disponendo il licenziamento dei dipendenti più anziani, ovvero che abbia rimesso agli accordi sindacali di stabilire il potere di procedure di mobilità anche in deroga alle previsioni della legge n. 223 del 1991. La Corte ha parimenti dato risposta negativa alla seconda questione, sollevata dalla ricorrente in base all'assunto, secondo cui le alterazioni procedurali rispetto al modello delineato dalla legge n. 223 del 1991 sarebbero consentite e prive di incidenza sull'atto finale, in quanto il controllo sociale è stato realmente garantito dall'accordo con le organizzazioni sindacali, preordinato alla sostituzione del procedimento legale con un altro, convenzionale, tale da assicurare garanzie maggiori ai lavoratori. Tale assunto non tiene conto del fatto che la legge n. 223 del 1991 si ispira alla finalità di realizzare un controllo preventivo, sindacale e pubblico, sul potere imprenditoriale e sulle scelte del datore di lavoro, quando i licenziamenti, in presenza degli elementi precisati dalla stessa legge, hanno una forte rilevanza sociale. Tale legge ha obbligato l'imprenditore al rispetto di un articolato procedimento, la cui inosservanza è sanzionata con l'inefficacia dei licenziamenti, nonché alla scelta dei lavoratori da licenziare nel rispetto dei criteri stabiliti (per legge o per contratto collettivo), la cui inosservanza è sanzionata con l'annullabilità del recesso, ed ha esteso la tutela dell'art. 18 della legge n. 300/1970 ai licenziamenti collettivi ed inefficaci.
Nell'ambito del procedimento assume rilievo centrale l'avvio della procedura con la comunicazione preventiva di cui all'art. 4 - 2^ comma - alle rappresentanze sindacali aziendali, alle associazioni di categoria e all'Ufficio provinciale del lavoro circa i motivi dell'eccedenza e gli altri elementi prescritti (motivi tecnici, organizzativi o produttivi legittimanti i licenziamenti;
il numero, la collocazione aziendale, i profili professionali del personale eccedente).
Orbene da tali premesse discende che l'omissione della comunicazione preventiva non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale, in quanto compromette la tutela dell'interesse primario del lavoratore ad una corretta instaurazione della procedura, in cui si inserisce un atto (il recesso) di massimo pregiudizio per lui.
4. In conclusione sulla base delle argomentazioni, ampiamente svolte nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, a cui si aderisce con convinta adesione, i motivi del ricorso sono manifestamente infondati e quindi devono essere rigettati.
Ricorrono giusti motivi, in relazione alle particolarità delle questioni controverse, per compensare tra le parti le spese di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004