Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 9326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9326 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
0 9 3 2 6 / 0 2 E PUBBLICA I TALIANA A S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I S A D , T , O A L Š T E SUPREMA D I CAS SAZIONE OGGETTO: L Ē 1 4 O P B S I I N D G LavoroSEZIONI UNITE CIVILI A O T S X O D P E sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n.4800/99 , M I O R Cron. 251 I Vincenzo Baldassarre Presidente di Sez. E - R ff. di Primo Presidente Rep. Rafaele Ud. 14.3.2002 Corona Presidente di Sez. - "1 VA Prestipino - Consigliere Rel.- " Erminio Ravagnani 11 "! AN LE "T 11 Roberto Preden FF IA AP " " UG VI " Roberto Triola 17 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da TÌ Teresa, elett.te dom.ta in Roma presso la Cassazione, cancelleria della Corte Suprema di rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Alletto per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente contro 591 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Intimato e
contro
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AGRIGENTO. Intimato- diper l'annullamento della sentenza del Tribunale Palermo n. 1972 del 9.9.1998 (R.G. n. 208/97). Sentita nella pubblica udienza del 14.3.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. VA Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la ви dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Svolgimento del processo Con ricorso del 25 gennaio 1995 SS TÌ conveniva davanti al Pretore del lavoro di Agrigento il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli studi di Agrigento ed esponeva che, nonostante che ella avesse superato il concorso magistrale indetto il settembre 1982 e che fosse stata inclusa nella 30 graduatoria generale, era stata immessa in ruolo solamente con decreto del 13 maggio 1991 (con decorrenza degli effetti giuridici dal 10 settembre 2 1984 e di quelli economici dal 1° settembre 1991), dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, aveva annullato l'ordinanza ministeriale con la quale, essendo stato disposto il riassorbimento di cinquantuno posti messi а concorso, le era stato impedito l'immediato accesso alla carriera. La ricorrente chiedeva che i convenuti fossero condannati а risarcirle i danni, pari alle nell'ammontare retribuzioni maturate dal 10 settembre 1984 al 31 agosto 1991, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. M. Si costituiva in giudizio solamente il Ministero della Pubblica Istruzione, che in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 23 febbraio 1996 il Pretore giurisdizione del giudicedichiarava il difetto di ordinario. Questa decisione, impugnata dalla TÌ, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 9 settembre 1998, in base al rilievo che, una un giudicato sulla volta esclusa la formazione di giurisdizione dato che la pronuncia del giudice 3 amministrativo, che aveva annullato i provvedimenti con i quali era stato impedito all'interessata l'immediata assunzione in servizio, non conteneva il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo alla medesima la giurisdizione apparteneva in via esclusiva al tribunale amministrativo regionale competente, quale giudice del rapporto dedotto in giudizio, avendo la CanicattL immessa in servizio con effetti retroattivi solo ai fini giuridici, chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AT che ha dedotto un unico, complesso motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7, terzo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 1, 3 e 5, c.p.c. e sostiene che, vantando essa una situazione giuridica piena di diritto soggettivo alla copertura del posto come era stato affermato nellemesso а concorso decisioni emesse in sede giurisdizionale amministrativa, nelle quali era stato posto in luce 4 l'obbigo (e non la discrezionalità) gravante sull'amministrazione quanto alla immissione in servizio dei vincitori - ed essendo tale situazione antecedente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, il diritto dedotto in giudizio (al risarcimento del danno per la denegata retrodatazione degli effetti economici del provvedimento di immissione in ruolo) deve essere accertato dal giudice ordinario e non, come è stato affermato dal Tribunale di Agrigento, dal giudice conclusione, a detta della amministrativo. A tale medesima ricorrente, si perviene considerando altresì che l'amministrazione, con il rifiuto a dare esecuzione alla sentenza emessa dal TAR del Lazio, ha posto in essere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., un comportamento, quanto meno colposo, produttivo del danno. Queste censure sono prive di fondamento. Premesso che la questione dedotta in giudizio, riguarda un periodopacifico in causa, come antecedente al 30 giugno 1998 sicché non debbono formare oggetto di approfondito esame le norme contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato e integrato, in particolare, dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (v. di quest'ultimo provvedimento legislativo l'art. 45, diciassettesimo com ma, ed ora l'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), 5 va richiamato quell'indirizzo, espresso anche in tempi recenti da queste Sezioni Unite ad integrazione di un precedente orientamento (cui ha fatto riferimento il giudice dell'appello), in base al quale si afferma che, qualora il rapporto di pubblico impiego sia stato costituito, a seguito di un giudizio promosso dall'interessato e della conseguente pronuncia emanata dal giudice adito, con retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici e non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione ed avente per oggetto la richiesta di M risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La pretesa risarcitoria dedotta dall'interessato, infatti, si ricollega in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale, mentre è del tutto irrilevante che la domanda sia stata basata su un inadempimento della pubblica amministrazione in relazione ad un obbligo sulla stessa gravante per legge (cfr., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 10 maggio 1996 n. 4396, Cass. 6 n. 1324, Cass. Sez. Un. 7 Sez. Un. 21 dicembre 2000 marzo 2001 n. 92; V., in particolare, Cass. Sez. Un. 27 marzo 2001 n. 139, che ha pronunciato in una vicenda identica a quella in esame e nella quale è stato sostenuto che, configurandosi una posizione di diritto soggettivo perfetto, tale posizione, qualunque sia il comportamento della pubblica amministrazione, "rileva sempre sotto il profilo dell'inadempimento e, quindi, della responsabilità contrattuale", sicché la domanda, sebbene proposta sotto il profilo risarcitorio, è in sostanza diretta a conseguire "quell'utilità economica Mr. che l'esatto adempimento della controparte avrebbe assicurato secondo le regole proprie del rapporto"). In applicazione del principio di diritto sopra richiamato e delle ragioni che 10 sorreggono, il ricorso deve essere disatteso e deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 marzo 2002 7 Il presidente: Vincy Baldassare Lio nficiilenسوات Il Consigliere estensore: ANCELLIERE C IN IS Depositata in Cancelleria 26 GIU. 2002. oggi, li IL CANCELLIERE C VA S! 8