Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 2
L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell' art. 133 ter cod. pen., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., nel concedere o negare tale agevolazione.
In sede di patteggiamento, per quanto, attiene al calcolo della pena con precipuo riferimento all'istituto della continuazione, il giudice è tenuto solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con la applicazione della pena base indicata dal richiedente e che l'aumento ex art. 81 c.p. sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Va esclusa la necessità, nella sentenza de qua, di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 22.10.1999
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Claudia SQUASSONI " N.3285
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N.18187/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento
avverso la sentenza 31.3.1999 pronunciata dal Tribunale di Trento nei confronti di:
LE Maria Rosa, n. a Pergine SU (TN) il 21.11.1941 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rimessione degli atti del Tribunale di Trento.
Letta la memoria difensiva depositata in data 7.10.1999. SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 31.3.1999 il Tribunale di Trento applicava a AD Maria Rosa - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. - la pena complessiva di lire 2.200.000 di multa, da pagare in rate mensili da lire 200.000 ciascuna per i reati di cui:
- all'art. 1, 3^ comma, legge n. 516/1982 (per avere annotato nelle scritture contabili dell'anno 1997 corrispettivi per prestazioni di servizi in misura inferiore a quella reale per complessive lire 126.901.000);
- all'art. 3, 2^ comma, legge n. 516/1982 (per avere omesso di annotare sull'apposito registro l'acquisto di n.
7.250 stampati fiscali - nell'aprile del 1996);
- all'art. 4, 1^ comma - lett. a), legge n. 516/1982 (per avere esibito alla polizia tributaria due fatture fiscali contraffatte - nel giugno 1997).
La pena applicata nella misura anzidetta veniva computata previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della "lieve entità" di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 516/1982, nonché essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, il quale denuncia l'erronea applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 516/1982, ed il vizio assoluto di motivazione quanto al riconoscimento del vincolo della continuazione ed alla concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria ex art. 133 ter cod. pen. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria in data 7.10.1999, confutando le argomentazioni svolte dal P.G. ricorrente. MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso del P.G. è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di reati finanziari, l'apprezzamento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del D.L. 10.7.1982, n. 429 convertito con modificazioni nella legge n.516/1982, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito,
il quale, nell'ambito di una valutazione globale della fattispecie sottoposta al suo esame, può riconoscere o negare l'ipotesi attenuata sulla base di uno o più elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (in tal senso Cass., Sez. III: 30.7.1992, n. 8530;
27.4.1989, n. 6281; 21.5.1987, n. 6509).
La discrezionalità del giudice di merito, comunque, deve esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione.
Detto obbligo di motivazione (sia pure attraverso la mera enunciazione degli elementi valutati in concreto) deve ritenersi sussistente anche in tema di patteggiamento, in quanto gli artt. 444 e segg. c.p.p. riservano alla verifica del giudice la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Giova ricordare, in proposito, che - come già affermato da questa Corte - qualora la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti si discosti dalla qualificazione giuridica risultante dalla contestazione originaria, la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. deve essere specificamente motivata, anche se in termini succinti, in ordine al recepimento della modificazione (vedi, tra le pronunce più recenti sul punto, Cass., Sez. IV, 28.7.1995, n. 8706). Nella sentenza impugnata, invece, gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. non risultano vagliati nel loro complesso, il giudice non dà conto di avere valutato tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto e l'unico profilo di attenuazione ravvisato in concreto risulta riferito, con espressione laconica ed inadeguata, alla "tenuità degli importi".
2. Un'assoluta carenza motivazionale caratterizza altresì la sentenza impugnata quanto al pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell'art. 133 ter cod. pen. L'istituto in oggetto ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato (che, a tale scopo, deve produrre ogni utile documentazione dimostrativa) raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito - anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. - nel concedere o negare tale agevolazione.
3. Quanto alla motivazione riferita al riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di patteggiamento, invece, ritiene il Collegio (pur nella consapevolezza dell'esistenza di pronunzie di segno contrario, tra le quali vedi Cass.: Sez. I, 27.6.1997, n. 4453 e Sez. III, 15.5.1997, n. 1327) di aderire a quella giurisprudenza secondo cui, per quanto attiene al calcolo della pena con precipuo riferimento all'istituto della continuazione, il giudice è tenuto solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con l'applicazione della pena- base indicata dal richiedente, tenuto conto del concorso di eventuali circostanze, e che l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. sia contenuto nel triplo della pena-base proposta. Ove il risultato di tali verifiche conduca a ritenere legittima la pena complessivamente richiesta, lo stesso giudice del merito non è tenuto ad alcuna specifica motivazione ed ogni doglianza al riguardo non può essere presa in esame in sede di legittimità proprio in ragione della base pattizia del computo recepito nella sentenza (così Cass., Sez. VI, 19.3.1998, n. 3461 e, nello stesso senso, Cass.: Sez. IV, 27.2.1997, n. 185; Sez. I, 26.4.1994, n. 1495, le quali hanno escluso la necessità, nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti). Nella fattispecie in esame, conseguentemente, la relativa censura del P.G. deve ritenersi infondata.
4. In seguito all'accoglimento degli altri due motivi di ricorso si impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000