Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3285
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell' art. 133 ter cod. pen., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., nel concedere o negare tale agevolazione.

In sede di patteggiamento, per quanto, attiene al calcolo della pena con precipuo riferimento all'istituto della continuazione, il giudice è tenuto solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con la applicazione della pena base indicata dal richiedente e che l'aumento ex art. 81 c.p. sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Va esclusa la necessità, nella sentenza de qua, di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 3285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3285
    Data del deposito : 22 ottobre 1999

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