Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4346
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Sentenza 26 marzo 2001

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In tema di prelazione e riscatto agrario, secondo la disciplina dell'art. 8 della legge 590/1965 come modificato dalla Legge 817/1971, l'inottemperanza da parte del proprietario dell'obbligo di notificare al coltivatore la proposta di alienazione, con trasmissione del preliminare di compravendita, può essere ravvisata, nel caso di vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti autonomi e distinti, solo mediante la specificazione del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni, dato che solo limitatamente ad esse il singolo affittuario può esercitare la prelazione. Mancando tale specificazione, pertanto, deve escludersi che l'affittuario decada dal diritto di prelazione ove non lo eserciti nel termine di 30 giorni dalla trasmissione del preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4346
    Data del deposito : 26 marzo 2001

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