Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
7679/01 Reg. gen. N° 5158/1999 Udi del 2 braio 2001 Oggetto: violaziof lega immobili. REPUBBLICA ITALIANA hon 17707 Ref. - 2822 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. RAFAELE CORONA Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI CORTE SUE Consigliere ARSIZIONE Dott. FRANCESCA TROMBETTA Richiesta copia studio Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE dal Sig. ILSOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente: per diritti L. 3000 7 GIU. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: LO GI e LO IO, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in Roma, via Antonino Pio n. 65, presso il dott. SE Servillo, difesi dall'avv. Paolo Rossi, in forza di mandato in atti:
- ricorrenti -
contro
GE CO, elettivamente domiciliata in Roma, via Valsugana n. 2, presso l'avv. Ferdinando Brindisi, che lo difende in forza di mandato in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 3 dicembre 1997. 5158/1999 ON GE 324/01 Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo. l'accoglimento del secondo e l'inammissibilità del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'8 e 10 febbraio 1986 CO GE esponeva di essere proprietario di un suolo sito in S. Antimo, confinante con una zona di terreno appartenente ai germani SE ed IO ON. i quali quattro anni prima avevano costruito un fabbricato alla distanza di m. 3,50 dal confine, e quindi illegittima, in quanto realizzata in violazione della disciplina urbanistica locale, che imponeva un distacco dal confine pari all'altezza del nuovo edificio e comunque non inferiore a m.
5. Conveniva pertanto dinanzi al Tribunale di Napoli i suddetti germani, onde sentirli condannare ad arretrare il predetto manufatto sino alla distanza legale, nonché al risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. All'esito il tribunale, con sentenza del 4 giugno 1993, condannava i convenuti ad arretrare il loro fabbricato a distanza non inferiore a m. 5 dal confine con il fondo dell'attore, e compensava interamente le spese del giudizio. La decisione veniva impugnata da SE ed IO ON, i quali deducevano che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che le strutture dell'edificio fossero state realizzate nella vigenza del piano di fabbricazione del 10 ottobre 1970. e che erroneamente aveva escluso l'applicabilità della nuova 5158/1999 ON GE Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. 3 disciplina meno restrittiva introdotta dal piano regolatore generale, che nella zona "F", nella quale si trovavano gli immobili delle parti, non prevedeva alcun distacco dal confine, essendo destinata ad attrezzature scolastiche. L'appellato resisteva al gravame e la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 3 dicembre 1997, confermava la decisione di primo grado. La corte rilevava che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che l'edificio dei ON, costituito da piano terra e primo piano, fosse stato realizzato quando nel comune di S. Antimo vigeva il regolamento edilizio con annesso piano di fabbricazione del 1° ottobre 1970, poiché le constatazioni effettuate dal vigile urbano e dal tecnico comunale in data 7 luglio 1975, risultanti dalla copia della relazione di servizio prodotta in primo grado dall'GE, nonché le risultanze del procedimento penale definito con sentenza di condanna dei ON per il reato di costruzione senza la necessaria autorizzazione, resa in data 30 gennaio 1978 dal Pretore di Frattamaggiore, non lasciavano dubbi in ordine al fatto che la costruzione di cui trattasi era stata iniziata in epoca prossima all'ispezione effettuata dagli indicati dipendenti comunali ed ultimata in epoca anteriore alla predetta sentenza. La corte rilevava poi l'inconsistenza del rilievo secondo cui la costruzione in oggetto non poteva ritenersi effettuata sotto il vigore del piano di fabbricazione del 1970, avendo l'attore ammesso nell'atto di citazione notificato in data 8 febbraio 1986 che il fabbricato era stato realizzato circa quattro anni prima, poiché detta affermazione era contenuta in uno scritto non firmato dalla parte e che, pertanto, costituiva un'enunciazione del difensore, la quale poteva rivestire solo il carattere di mero indizio. Inoltre nella specie l'affermazione in questione 5158/1999 ON GE Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona;
relatore Riggio. 4 era del tutto irrilevante, risultando smentita, con obbiettiva certezza, dalle risultanze probatorie viste innanzi. Così pure era ugualmente infondato l'assunto secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione il nuovo piano regolatore generale pubblicato sul B.U.R.C. del 10 dicembre 1977. poiché la zona in cui si trovano gli immobili delle parti era destinata da tale ultimo strumento urbanistico ad attrezzature scolastiche e vi era consentita soltanto l'edilizia scolastica nei limiti dell'indice di 1,5 mc/mq; dal che conseguiva che nel caso in esame non poteva prescindersi dalla normativa vigente all'epoca della costruzione, in quanto l'applicazione della normativa successiva era preclusa dalla constatazione che l'edificio dei ON non sarebbe stato in regola con la nuova disciplina. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza i germani ON, in base a tre motivi di ricorso, contrastati dal controricorso dell'GE. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 873 c.c. e 116 c.p.c., nonché l'insufficiente, contraddittoria od omessa motivazione della sentenza i ricorrenti sostengono che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la realizzazione delle strutture organiche dell'edificio, considerate come punti di riferimento per la misurazione delle distanze, avesse avuto attuazione sotto la vigenza del P. di F. dell'1 ottobre 1970, desumendo dal rapporto dei VV. UU., dai verbali di sopralluogo dei tecnici del Comune e dalla sentenza di condanna del pretore che nel luglio 1975 il loro fabbricato non era stato ancora realizzato, consistendo nella sola muratura senza il solaio, e che era stato ultimato prima della sentenza del 30 gennaio 1978. Ciò da solo non costituiva prova che il 5158/1999 ON GE Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. 1 0 fabbricato fosse stato realizzato prima della scadenza del P. di F. suddetto (anno 1977). Inoltre la corte non aveva attribuito valore all'ammissione fatta dall'GE nell'atto di citazione. secondo cui la loro costruzione risaliva a 4 anni prima, vale a dire al 1982, assumendo che poiché la citazione è atto del difensore e non della parte, tale ammissione poteva avere al massimo valore di semplice indizio, smentito dalle risultanze dei verbali e dalla sentenza di cui sopra. In tal modo la corte non aveva considerato che dai suddetti atti non risultava con certezza l'epoca di ultimazione della costruzione, e che la citazione recava comunque a margine la sottoscrizione dell'GE. Il motivo è infondato e deve pertanto essere rigettato. I ricorrenti ripropongono le stesse tesi sottoposte al giudice di appello e da questo confutate con argomentazioni esaurienti e del tutto condivisibili. La corte territoriale ha infatti rilevato che dalla relazione di servizio del vigile urbano di S. Antimo e da quella del tecnico comunale in data 7 luglio 1975 risultava senza alcun dubbio che la costruzione di cui trattasi era stata iniziata dopo l'entrata in vigore del Piano di fabbricazione dell'1 ottobre 1970; così pure dalla sentenza pronunziata il 30 gennaio 1978 dal pretore Frattamaggiore risultava che la costruzione era stata ultimata prima di detta sentenza. In proposito i ricorrenti si limitano a contestare detta affermazione in modo piuttosto generico e confuso. sostenendo che all'epoca dei controlli del vigile urbano e del tecnico comunale sarebbero esistite soltanto alcune strutture murarie e non l'intera costruzione, e che comunque tali strutture non potevano ancora integrare la costruzione vera e propria. Trattasi, tuttavia, di argomentazioni che non inficiano le affermazioni 5158/1999 ON GE Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. della sentenza impugnata, poiché per contrastarle validamente i ricorrenti avrebbero dovuto spiegare analiticamente cosa risultava dai documenti citati dal giudice di appello, e perché dal loro contenuto non poteva trarsi il convincimento che il fabbricato in questione non fosse stato costruito nel periodo di vigenza del piano di fabbricazione del 1970, rimasto in vigore sino al dicembre 1977. Per quanto riguarda poi la pretesa confessione di parte attrice, che con l'atto di citazione notificato nel 1986 avrebbe ammesso che il fabbricato era stato realizzato quattro anni prima, vale a dire nel 1982, la corte di appello ha correttamente rilevato che tale affermazione era contenuta in un documento non प sottoscritto dalla parte, e quindi aveva un valore meramente indiziario. Non ha pregio, in proposito, l'argomentazione dei ricorrenti, secondo cui a tale fine sarebbe stata sufficiente la sottoscrizione della parte apposta a margine dell'atto (verosimilmente in calce alla procura al difensore), trattandosi di firma non correlata al contenuto del documento. In ogni caso la stessa giurisprudenza citata dai ricorrenti in proposito rileva che alle ammissioni contenute in un atto processuale sottoscritto dalla parte può essere attribuito dal giudice valore confessorio, e la corte di appello ha rilevato che, trattandosi di un'affermazione smentita con obbiettiva certezza da altre risultanze probatorie (cioè dalle relazioni del vigile urbano e del tecnico comunale, nonché dalla sentenza del pretore di Frattamaggiore), la stessa era del tutto irrilevante. I ricorrenti denunziano poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. in relazione alle norme regolamentari del comune di S. Antimo e la contraddittoria, insufficiente ed omessa motivazione della sentenza, sostenendo che, se anche si volesse ritenere che effettivamente la loro costruzione era stata 5158/1999 ON GE Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona;
relatore Riggio. 7 eseguita nella vigenza del P. di F., con l'entrata in vigore del P.R.G., che non prevede più alcun distacco dal confine in quanto la zona è attualmente destinata ad attrezzature scolastiche, tale costruzione sarebbe divenuta legittima. Invece la corte di appello aveva escluso l'applicabilità della nuova normativa sul presupposto che attualmente l'edificabilità di costruzioni non scolastiche era interdetta. Anche tale motivo deve essere disatteso. Correttamente. infatti, la corte di appello ha disatteso le stesse argomentazioni, già formulate dai germani ON nel precedente grado di giudizio, rilevando che la zona in cui si trovano gli immobili delle parti in causa è stata destinata dal nuovo strumento urbanistico esclusivamente ad attrezzature scolastiche, per cui non potrebbe giammai prescindersi dalla normativa vigente all'epoca della costruzione, essendo l'applicazione della normativa sopravvenuta preclusa dalla constatazione che l'edificio dei ON non è in regola con la nuova disciplina, che esclude nella zona l'edificazione per civili abitazioni. Infine con l'ultimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la corte di appello disposto in ordine alle spese del giudizio. che con la cassazione della sentenza dovranno essere poste a carico dell'GE. Il motivo è inammissibile poiché, pur denunziando una violazione di legge. in realtà non contiene alcune concreta censura della sentenza impugnata. ma solo una richiesta in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello in caso di cassazione di quella impugnata. L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei 5158/1999 ON GE Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. 8 ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 99.400 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2001. Anma Ugo Miggio est. лепти IL CANCELLIERE C1 ValenaWeri 2001 2 1 A 200 M E 4 O E R . LL rie ILA ET 0 E e 0 D S S M .0 izi O) TA 0 IO 1 P rv 9 N tti Ciudiziari . FILIP 2 in e A £ IC 2 S V te F to rea 42067. O F a DI istra N rs U A O razia INI) e 40000' te T v A g EN en e Servizia H G R irig C C aria . E n U 290000 II D l AC D Il Responsabile M a .ssa . P p. r. M (D (D 5158/1999 ON GE Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona;
relatore Riggio.