Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
Sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. qualora la cosa sia semplicemente danneggiata ancorché non privata della sua funzionalità. (Nella specie l'aggravante in questione è stata riconosciuta sussistente nel tentato furto di un'autovettura su cui erano rimasti segni di effrazione: portiera forzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2012, n. 22568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22568 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SANDRELLI Gian G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 657
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 24514/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG ON N. IL 20/01/1984;
avverso la sentenza n. 3058/2007 CORTE APPELLO di MILANO del 25/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per dichiararsi l'inammssibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25.1.11 la Corte di Appello di Milano confermava nei confronti di AG MO la sentenza emessa dal Tribunale, in data 14.11.2006, con la quale l'imputato era stato condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., art.625 c.p., n. 2, per aver tentato di impossessarsi di un carro -
attrezzi di proprietà di RE MA, che si trovava all'interno della carrozzeria "Gramsci Car Center" (luogo nel quale il predetto MA si era introdotto furtivamente con altri) fatto contestato con aggravante ex art. 61 c.p., n.
7. Il primo giudice aveva inflitto la pena di mesi sei di reclusione Euro 154 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, previa concessione delle generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
L'imputato aveva ammesso di essere entrato nel luogo in cui era il carro attrezzi, negando tuttavia l'intento di asportare tale veicolo. La Corte territoriale aveva evidenziato che la sentenza impugnata era motivata adeguatamente, ritenendo certa la prova a carico dell'imputato in base a deposizioni testimoniali (RR e IC) - nonché considerando che l'arresto dell'imputato e del complice era avvenuto nella flagranza del reato. (fl. 3 della sentenza).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo:
1 - la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, contestando le circostanze della introduzione furtiva nel luogo in cui era avvenuto il fatto, ed altre modalità dell'azione, quali la presenza del MA vicino al carro attrezzi;
poneva in dubbio altresì l'efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali (a fl 5 del ricorso).
2 - rilevava altresì l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ritenendo dovesse escludersi l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, ed evidenziando che si sarebbe trattato di tentativo di furto semplice, per il quale avrebbe dovuto essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
3 - deduceva anche l'assenza dei presupposti per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 (che riguardava un'autovettura trovata con la portiera forzata) - (fl. 11 del ricorso); - nonché - con il quarto motivo - la inutilizzabilità della denuncia e la violazione delle norme processuali, rilevando che la denuncia non avrebbe dovuto essere acquisita agli atti del dibattimento;
5 - la mancata pronuncia della Corte in relazione alla richiesta di non menzione della condanna - e al punto 6 - la mancata applicazione della sospensione condizionale.
7 - Il difensore censurava infine la sentenza per inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti, evidenziando che la difesa riteneva dovessero essere escluse le aggravanti, e che-comunque le attenuanti generiche dovessero ritenersi prevalenti, rilevando lo stato di incensuratezza dell'imputato ed il comportamento processuale , oltre l'adempimento degli obblighi di presentazione alla PS.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo, risulta infatti essere articolato in fatto, e con argomentazioni tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze processuali, senza indicare i punti oggetto dei vizi di legittimità dedotti con riferimento alla pretesa contraddittorietà ed illogicità della motivazione.(ove la difesa si limita a prospettare dubbi circa le modalità dei fatti, e la responsabilità dell'imputato, censurando deposizioni testimoniali e risultanze derivate da verbale di arresto dei CC e deposizione della persona offesa).
In ordine alle modalità del fatto la sentenza impugnata rende specifica e logica motivazione, in perfetta rispondenza alle risultanze processuali, avendo evidenziato l'attendibilità del teste di accusa (non smentita dalla difesa) - e rilevando che gli imputati erano stati tratti in arresto nella flagranza del reato. In presenza di dettagliata motivazione, che richiama e conferma quella resa dal Giudice di primo grado, devono ritenersi manifestamente infondate le censure difensive, sia per la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non trova alcun dato oggettivo contrastante l'ipotesi accusatoria, addotto validamente dalla difesa, sia le censure di erronea applicazione della legge penale riguardo al titolo di reato.
Invero deve ritenersi correttamente contestato il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell' art. 61 c.p., n.
7. A riguardo deve evidenziarsi la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive, atteso che trattasi di tentativo di furto di veicolo - carro - attrezzi - e secondo la giurisprudenza di questa Corte l'aggravante di cui all'art. 1 c.p., n. 7 può ritenersi applicabile al delitto tentato - come stabilito con sentenza Sez. 5 - 23-4-2009, n. 17275, Stendardo - e d'altra parte la rilevanza del danno deve essere valutata sotto il profilo oggettivo (v. Cass. Sez. 2 16 maggio 1987, n. 6294, Oliva). La sentenza impugnata rende specifica motivazione sul punto, evidenziando il prezzo di un autocarro anche usato, e pertanto deve ritenersi congruamente valutata la sussistenza dell'aggravante in riferimento alla oggettiva entità del danno patrimoniale. Parimenti deve ritenersi manifestamente infondata la censura inerente alla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, essendo ritualmente contestata l'aggravante in presenza di segni di effrazione di un'autovettura, dato che era stato avvalorato da dichiarazioni della persona offesa.
Secondo giurisprudenza di questa Corte, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625 c.p., n. 2 ricorre anche se la cosa è semplicemente danneggiata e non viene privata della sua runzionalità - v. Cass. Sez. 4 - 22-2-1996, n. 951 - RV204174. Anche le ulteriori deduzioni del ricorrente devono ritenersi inammissibili per manifesta infondatezza, quali le censure riguardanti la omessa motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato e sulle richieste di benefici. Infatti la sentenza rende adeguata e logica motivazione su tali elementi, facendo riferimento alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti ostativi alla concessione di benefici e valutando come adeguata la pena inflitta dal primo giudice.
Tale motivazione risulta rispondente ai parametri imposti dall'art 133 c.p. e riflette la valutazione rigorosamente riservata al potere discrezionale del giudice di merito come tale incensurabile in questa Sede.
Infine si osserva che le doglianze difensive concernenti la illegittima acquisizione della denuncia restano prive di rilevanza in quanto il giudizio di colpevolezza risulta formulato in base alla globalità delle risultanze, emerse fin dall'arresto degli imputati, e da dichiarazioni di teste attendibile, non smentite dalla difesa. Peraltro come stabilito da questa Corte in riferimento all'applicazione dell'art. 431 c.p.p.. La violazione dell'art. 431 c.p.p. come novellato dalla L. n. 479 del 1999, per omesso rispetto del principio del contraddittorio, non determina la nullità del successivo dibattimento e della relativa sentenza (Cass. Sez. 3 2-12- 2004, n. 46736, Calliku, in Arch. Nuova proc. pen. 2005, 184). Per tali motivi la Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012