Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
I limiti del potere rappresentativo, stabiliti dagli artt. 2210 e 2211 cod. civ., collocano le mansioni del commesso in un ambito meramente esecutivo, con preclusione di attività partecipativa alla determinazione del contenuto negoziale, sicché il commesso, anche se autorizzato alla conclusione di contratti in nome dell'imprenditore, non può, di propria iniziativa, introdurre clausole che determinino deviazione dalla disciplina del tipo contrattuale. E poiché la normativa non stabilisce un sistema di pubblicità per i poteri rappresentativi del commesso, l'affidamento del terzo contraente riceve tutela nei limiti del normale esercizio del potere di rappresentanza, come sopra delineato. Ne consegue che, ove il commesso svolga un'attività che si pone al di là di tali limiti, il terzo contraente non può invocare la propria condizione soggettiva di buona fede o i principi dell'apparenza per farne discendere conseguenze a sè favorevoli. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, nella specie, in cui si verteva in materia di contratto di trasporto, aveva escluso che il commesso, ancorché autorizzato alla conclusione di contratti, fosse abilitato alla sottoscrizione di clausola limitativa della responsabilità del vettore e della risarcibilità del danno per perdita delle cose a lui affidate per il trasporto, avuto riguardo alla circostanza che i patti limitativi della responsabilità, all'epoca della stipula del contratto di trasporto, avvenuta in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge sui limiti della responsabilità del vettore, richiedevano specifica approvazione per iscritto, e, pertanto, non potevano essere considerati come rientranti nella disciplina del tipo contrattuale.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LD NA SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Fernando Fratti, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato MUSSARI FRANCESCO SAVERIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMERCIAL UNION SPA GIÀ THE NORTHERN, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Cesare Brugola, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI LARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1885/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 23/4/96 depositata il 21/05/96; RG.4394/93. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato FRANCESCO MUSSARI;
udito l'Avvocato ENRICO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Northern Ass. Co. Ltd. Rappresentanza generale per l'Italia (ora Commercial Union S.p.A.) con citazione notificata il 30.12.1983 convenne innanzi al tribunale di Roma la S.r.l. RI NA, della quale chiese la condanna al pagamento della somma di L. 19.600.000.
Dedusse di avere corrisposto la somma sopra indicata alla S.p.A. Sistemi grafici per indennizzarla del furto di merce, che aveva consegnato per il trasporto alla società convenuta, e di essere surrogata nei diritti della società indennizzata sia a norma dell'art. 1916 c.c. che per cessione espressa. Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepì che non sussisteva alcuna sua responsabilità e che era stata pattuita clausola limitativa della responsabilità (alla colpa grave) e della risarcibilità (a lire 10.000 per chilogrammo di merce). Il tribunale accolse la domanda e l'accoglimento venne confermato con sentenza resa il 23.4.1996 dalla Corte d'Appello di Roma, la quale considerò -per quanto interessa- che non era operante la limitazione di responsabilità (per essere ravvisabile colpa grave in relazione al fatto che, allorquando si era verificato il furto, il furgone era incustodito) e che la clausola limitativa non impegnava la società in quanto sottoscritta da commesso addetto alla ricezione e consegna materiale della merce (stante il principio, desumibile dall'art. 2210 c.c., che i commessi possono compiere senza autorizzazione dell'imprenditore solo gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati). Per la cassazione di tale sentenza la S.r.l. RI NA ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
La Commercial Union Italia S.p.A. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la società ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2210 e 1684 c.c. Contraddittoria, omessa, erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo (art.360, nn. 3 e 5 c.p.c.) ", lamenta che la Corte territoriale abbia affermato -in contrasto con pacifici principi in tema di efficacia vincolante degli atti compiuti dal commesso e di tutela dell'affidamento- che, in difetto di autorizzazione, il commesso non può impegnare l'imprenditore con le proprie dichiarazioni negoziali. Aggiunge che la Corte ha omesso di motivare sul punto che nell'organizzazione dell'impresa la sottoscrizione dei documenti di trasporto rientrava nelle ordinarie mansioni dei magazzinieri e non ha tenuto conto che nel nostro sistema giuridico le clausole limitative della responsabilità costituiscono contenuto ordinario del contratto di trasporto.
Il motivo è privo di fondamento.
Il potere di rappresentanza del commesso si misura sui poteri di gestione attribuiti nel senso che assume un ruolo strumentale rispetto a tali poteri e si estende ex lege -ossia senza bisogno di specifica procura- a tutti gli atti che sono necessari allo svolgimento del rapporto di gestione.
In tale linea di pensiero questa Corte (cfr. le sentenze 4.12.1971, n. 3489; 3.7.1984, n. 3912; 16.7.1962, n. 1889) ha affermato che l'indicato potere si configura come conseguenza riflessa dell'attribuzione di mansioni nell'ambito dell'impresa o come effetto necessario del negozio di gestione.
Il criterio legale di delimitazione del potere (art. 2210 c.c.) è quello della normalità, intesa come astratta pertinenza all'esercizio delle mansioni affidate in base alla valutazione sociale corrente e, quindi, alla stregua degli usi sociali e della concreta organizzazione dell'impresa.
I limiti del potere rappresentativo, stabiliti dagli artt. 2210 e 2211 c.c., collocano le mansioni del commesso in un ambito meramente esecutivo con preclusione di attività partecipativa alla determinazione del contenuto negoziale, per cui il commesso, autorizzato alla conclusione di contratti, non può di propria iniziativa introdurre clausole che determinano deviazione dalla disciplina del tipo contrattuale.
L'attribuzione al commesso di mansioni che comportino esplicazione di una sfera di discrezionalità incompatibile con il carattere esecutivo dell'attività dello stesso necessariamente comporta snaturamento della figura con passaggio a differente categoria ausiliaria dell'imprenditore.
La normativa non stabilisce un sistema di pubblicità per i poteri rappresentativi del commesso e in assenza di tale sistema il terzo contraente può legittimamente presumere che il commesso è titolare soltanto del potere rappresentativo occorrente per lo svolgimento delle mansioni, che gli sono attribuite.
In altri termini, l'affidamento del terzo contraente riceve tutela nei limiti del normale esercizio del potere di rappresentanza;
per cui, ove il commesso svolga attività che si pone al di là di tali limiti, il terzo contraente non può invocare la propria condizione soggettiva di buona fede o i principi dell'apparenza per farne discendere conseguenze a sè favorevoli.
Ai principi sopra esposti si è uniformata la sentenza impugnata allorquando ha escluso che il commesso fosse abilitato alla sottoscrizione della clausola limitativa della responsabilità e della risarcibilità.
Nè rileva che nella situazione concreta i poteri del commesso includessero la stipula del contratto di trasporto, una cosa essendo la conclusione, per conto dell'imprenditore, di un puro e semplice contratto ed altra cosa la stipula di patti limitativi della responsabilità, bisognevoli all'epoca della stipula (prima dell'entrata in vigore della legge sui limiti della responsabilità del vettore) di specifica approvazione scritta.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Concorrono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 15 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999.