Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la custodia in carcere per violazione delle prescrizioni di altra misura cautelare in corso di esecuzione può essere applicata anche quando ricorre l'esigenza cautelare di prevenire la commissione di delitti della stessa specie, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., derogandosi, in tale ipotesi, al limite edittale in quest'ultima indicato, in virtù di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 280 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la custodia in carcere adottata in seguito alla violazione delle prescrizioni della misura di cui all'art. 282-bis proc. pen. nei confronti di soggetto imputato per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2019, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
00108-20In caso di dal proste prov D3 2 d.lgs. 10 00 ) REPUBBLICA ITALIANA !! 1. RTO □ disp. d In nome del Popolo Italiano anti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE impos QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1399/2019 ROSSELLA CATENA - Presidente - CC 30/10/2019- MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 36026/2019 MICHELE ROMANO IRENE SCORDAMAGLIA - Relatore PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A. avverso l'ordinanza del 05/09/2019 del TRIB. DEL RIESAME di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il 5 settembre 2019, Il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva applicato ad la misura cautelare della custodia in carcereS.A. in aggravamento ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen.,di quella di cui all'art. 282-bis cod. proc. pen.; lo S.A. è sottoposto a misura cautelare per il delitto di cui agli artt. 61, n. 11-quinquies, 610, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen. commesso ai danni della compagna A.R.M. alla quale, allo scopo di impedirle di uscire con le amiche portando con sé i figli minori, aveva usato violenza, prima tirando a sé la bambina di cinque anni e poi colpendo il parabrezza ed i finestrini dell'auto con un coltello, infrangendo i vetri. f 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, ricorso articolato in un unico motivo, Secondo il ricorrente, l'ordinanza sarebbe affetta da vizio di motivazione e violazione di legge, perché aveva respinto la doglianza circa il difetto di limite edittale del reato di violenza privata rispetto a quello indicato all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. Aveva errato il Tribunale del riesame allorché aveva ritenuto che la deroga di cui all'art. 280, comma 3, cod. proc. pen.,potesse applicarsi non già solo alla previsione di cui all'art. 280, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui non può applicarsi la custodia in carcere quando il massimo edittale è inferiore a cinque anni di reclusione), ma anche a quella di cui alla citata lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., quando la misura sia applicata per scongiurare il rischio di recidiva. Neppure era condivisibile il ragionamento secondo cui l'art. 274, lett. c) si riferisce alla sola fase genetica della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In primo luogo, il Collegio ritiene che il ricorso segua ad un motivo di appello inammissibile siccome tardivo. Va rilevato, infatti, che la censura che oggi il ricorrente propone a questa Corte quella dell'inapplicabilità della custodia in carcere per difetto del limite - edittale di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), in tesi non derogato ex art. 280, comma 3, cod. proc. pen. non era stata tempestivamente devoluta al 1 Tribunale del riesame, dal momento che di essa vi è traccia solo nel verbale di udienza dinanzi al Collegio della cautela, mentre la questione non era presente nei motivi di appello. Tale intempestività destina il ricorso all'inammissibilità: come sostenuto da Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098), infatti, l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Questa interpretazione si pone nel solco di quella delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313), che del pari avevano ritenuto che la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale ex art. 310 cod. i proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame enunciati contestualmente alla proposizione dell'impugnazione, i quali 2 fungono, analogamente a quanto previsto dall'art. 597 comma 1 c.p.p., da delimitatori del potere di cognizione e di decisione attribuito al giudice del gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti); secondo le Sezioni Unite, vige anche in materia cautelare il principio valevole per il giudizio di merito, del tantum devolutum quantum appellatum, ancorché il vaglio del Giudice di appello non sia condizionato dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. Ne consegue non essendo il tema dell'applicabilità della misura cautelare, in ragione dei limiti edittali del reato per cui si procede stato tempestivamente attinto dalle doglianze formulate dal difensore, nel termine e con le modalità previste dal legislatore- che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ritenerla tardiva, si che oggi la parte non può dolersi della decisione sul punto.
1.2. A prescindere da quanto sopra esposto, mette conto osservare che il ricorso è altresì manifestamente infondato. -Correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato partendo dal dato pacifico e non contestato che l'indagato aveva ripetutamente violato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare come ricorresse la - condizione di cui all'art. 280, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui la custodia in carcere può essere applicata anche per i delitti per cui è prevista una pena _ come accaduto nella detentiva inferiore ai cinque anni di reclusione quando siano state violate le prescrizioni di una misura cautelare in esecuzione. specie L'interpretazione propugnata dalla difesa dell'indagato, secondo cui tale deroga varrebbe a superare il divieto di cui all'art. 280, comma 2 (che recita /a custodia in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni...»), ma non quello di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (a mente del quale: «Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede....le misure di custodia in carcere>> sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni»), non è condivisibile. Ed invero, appare evidente che la prima disposizione ha portata generale si da rilevare qualsiasi sia l'esigenza cautelare da fronteggiare mentre quella - di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. si riferisce alla sola misura cautelare applicata per esigenze di cautela special preventiva, ponendosi, quindi, in rapporto di genere/specie. Le ragioni della doppia previsione sembrerebbero potersi rinvenire nell'aggiornamento dei due articoli avvenuto, in parallelo, con il d.l. 78 del 2013, conv. nella legge 94 del 2013, per dichiarate esigenze di coordinamento (come 3 evincibile dai lavori parlamentari). Sulla scorta dell'intervento legislativo, infatti, nell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., è stato innalzato il massimo edittale di sbarramento all'applicazione della custodia in carcere a cinque anni di reclusione;
l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in totale coerenza, ha visto uno "sdoppiamento" del limite edittale condizionante l'applicabilità della custodia cautelare, in particolare laddove diretta ad evitare la commissione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, limite che, per gli arresti domiciliari, è rimasto di quattro anni di reclusione mentre, per la custodia in carcere, è stato innalzato a cinque. Un'esegesi diversa del dato normativo non potrebbe essere fondata su argomenti razionali né tali argomenti sono prospettati dal ricorrente. Non si comprenderebbe, infatti, la logica di un'interpretazione differenziata, che vedrebbe, nel caso di trasgressione delle prescrizioni di una misura cautelare quando, quindi, è evidente che l'indagato non è capace di autolimitarsi impedito ricorso alla custodia in carcere nei casi in cui la misura cautelare sia stata applicata per scongiurare la commissione di reati analoghi, a dispetto del fatto che la mancanza di remore manifestata con la violazione dei limiti della misura non inframuraria renderebbe quanto mai attuale tale rischio.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 30/10/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Borrelli Rossella Catena Poes B rell. жы Ce.... 4