Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
È impugnabile anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.), l'accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice. (Fattispecie nella quale la Corte d'appello, investita quale giudice dell'esecuzione della revoca della sospensione condizionale della pena, aveva dichiarato la propria incompetenza senza indicare contestualmente il giudice competente e quindi senza consentire la denuncia di conflitto, determinando, così, la stasi del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 38394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38394 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2337
Dott. CC Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 37569/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
1) CC IO N. IL 02/12/1979;
avverso l'ordinanza n. 316/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, deliberata il 26/09/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del PG Dr. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 26/9/2008 la Corte di Appello di Catania ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere, quale Giudice dell'esecuzione, sulla richiesta avanzata dal P.G. di revoca del beneficio della sospensione applicato in favore di AR EC con sentenza 22/6/07 (irr. il 22/9/07), rilevando di non avere emesso alcuno dei provvedimenti interessati dall'esecuzione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Catania deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge;
il P.G. ricorrente ha rilevato che nell'ipotesi di una pluralità di condanne nei confronti di taluno, la competenza quale Giudice dell'esecuzione spetta funzionalmente ed inderogabilmente al Giudice - nella specie la Corte di Appello di Catania - che ha emesso la decisione divenuta irrevocabile per ultima, pur quando questa sia estranea al tema della decisione richiesta.
Il ricorso è ammissibile in rito e fondato nel merito. Sotto il primo profilo si osserva che, se è vero che le sentenze di incompetenza (e i provvedimenti che su tale materia statuiscono) sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione avendo il legislatore previsto, al fine di dirimere gli eventuali contrasti, la specifica procedura di cui all'art. 30 e segg. c.p.p., siffatta previsione di inoppugnabilità tuttavia non ricorre quando il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto fra giudici ex art. 28 c.p.p.), l'accesso alla specifica procedura di cui si è detto. E poiché nel caso di specie la Corte di Appello di Catania ha, con anomalo provvedimento, declinato la propria competenza senza contestualmente provvedere alla designazione nemmeno implicita del giudice a suo avviso competente e poiché nessun conflitto denunciabile in Cassazione è conseguentemente insorto, la stasi processuale che si è nella specie determinata non può essere superata e fatta cessare se non con l'impugnazione del provvedimento. Sotto il secondo profilo si richiama il disposto di cui all'art. 665 c.p.p., comma 4, che sancisce la regola per la quale, in caso di una pluralità di sentenze di condanna pronunciate da Giudici diversi nei confronti della medesima persona, è competente a provvedere in sede esecutiva il Giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, pur quando essa non sia interessata dalla questione sottoposta a decisione (cfr. Cass. sentenze n. 19446 e n. del 2008). E ciò in ossequio al principio dell'unicità del Giudice dell'esecuzione, volto ad evitare il frazionamento della competenza in sede esecutiva e ad assicurare al condannato l'unificazione del trattamento punitivo in applicazione delle regole sul concorso dei reati e delle pene. Ne consegue che, essendo la sentenza 22/6/2007 della Corte Catanese, fra quelle emesse nei confronti di EC AR, quella divenuta irrevocabile per ultima, nella Corte di Appello di Catania va individuato il Giudice competente. Alla stregua di quanto sopra si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata?, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Catania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009