Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) ha natura di reato istantaneo (Conf. Sez. I, 10 marzo 2009 n. 21136, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2009, n. 20393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20393 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 20/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 442
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 004904/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA DO N. IL 04/06/1964;
avverso ORDINANZA del 23/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
sentite le conclusioni del P.G.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato avvocati Clementi Marco e Aricò Giovanni, che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata, senza rinvio in ordine al reato di cui al capo 5) trattandosi di reato istantaneo.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Nell'ambito di una indagine sul mandamento mafioso di TT, storicamente capeggiato dalle famiglie IA e Di AP, i cui esponenti di rilievo erano da tempo detenuti, veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere anche nei confronti di IA DO, il più giovane della famiglia, dal GIP presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 28 novembre 2008, per i reati di cui agli art. 416 bis c.p. e L. n. 356 del 1996, art. 12 quinques e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. con modifiche il 12 luglio 1991, n. 203.
I gravi indizi a carico di IA DO erano tratti essenzialmente dagli esiti di intercettazioni ambientali, avvenute prevalentemente nelle sale colloqui delle case di reclusione, in occasione degli incontri dei IA ancora detenuti con LA UE, madre degli stessi, e AR EL Di AP, moglie di IA OR, e di intercettazioni telefoniche.
I risultati della complessa indagine erano poi confortati, specialmente per quel che concerne i rapporti tra il clan IA e Lo CC RO e OR, dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e dal ritrovamento dei così detti pizzini in occasione degli arresti di RD RO e dei Lo CC. Secondo gli inquirenti dal materiale di indagine emergeva che IA DO dirigeva la famiglia di TT perché decideva in ordine alla utilizzazione del danaro illecitamente raccolto nell'interesse della famiglia ed amministrava il patrimonio illecitamente accumulato dalla stessa.
Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2008, rigettava l'istanza di IA DO. Il Tribunale per descrivere il quadro indiziario riportava ampi stralci delle intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali era possibile desumere elementi a carico dell'indagato e spiegava che la così detta decriptazione del contenuto di detti colloqui, con la identificazione dei soggetti di cui gli interlocutori parlavano con attribuzione di nomignoli, era stata compiuta dai Carabinieri del ROS.
Con il ricorso per cassazione, firmato dai due difensori di fiducia, IA DO, dopo avere ricordato che le intercettazioni telefoniche interpretate dagli inquirenti erano tutte del mese di giugno del 2006 e che, pertanto, non vi era alcuna indicazione delle condotte tenute dal 1995, anno al quale gli inquirenti facevano risalire l'inizio della attività criminosa, al 2006, deduceva:
1) con riferimento alla intercettazione ambientale del 26 aprile 2006 - colloquio tra LA UE e IA ON, rispettivamente madre e fratello dell'indagato - la violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p., n. 3, art. 292 c.p.p., lett. c), artt. 309 e 266 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p. ed il vizio di motivazione sul punto. Da tale intercettazione si desumeva che l'ON intimava alla madre di interessare DO per varie questioni economiche e per la situazione di alcuni beni ad altri intestati, ma da nessun elemento si comprendeva se tale mandato informativo avesse o meno avuto esito;
2) le stesse violazioni del punto 1) con riferimento alla conversazione del 5 giugno 2006 tra IA DO, LA UE e IL RI perché, pur volendo prescindere dall'esiguità della somma di cui si discuteva - Euro 500,00 - utilizzata per vitto ai detenuti, dalla intercettazione si desumeva che si trattava di un equivoco insorto tra le due donne per questioni concernenti beni familiari;
3) le stesse violazioni di cui al punto 1) in relazione alla conversazione ambientale del 7 giugno 2006 intercorsa tra LA UE e IA ON dove si parlava di IA DO sempre attivo, espressione illogicamente interpretata dal Tribunale, e di danaro dato ad DO, mentre nel corso del colloquio si precisava che IA DO non aveva bisogno di danaro perché la moglie aveva anche una farmacia;
4) le stesse violazioni di cui al punto 1) con riferimento alla conversazione in data 8 giugno 2006 tra Di AP ARngela ed il marito IA OR, peraltro non facilmente decifrabile, caratterizzata come è da numerosissime punteggiature, perché la deduzione del Tribunale che IA DO avrebbe dovuto ricevere dei soldi da Di AP AR EL era illogica;
5) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 546 c.p.p., e art. 125 c.p.p., n. 3, e art. 111 Cost., comma 6, nonché travisamento della prova - errata interpretazione della gestualità di ON - con riferimento al contenuto delle intercettazioni ambientali del 7 giugno 2006, 8 agosto 2006 e 17 agosto 2006, sia perché sul punto la difesa aveva eccepito che da tali elementi si poteva soltanto desumere che IA DO gestiva il patrimonio familiare e che, pertanto, tutto al più, sarebbe stato ravvisabile il reato di cui all'art. 379 c.p., ma il Tribunale non aveva risposto a tale eccezione limitandosi ad effettuare un richiamo per relationem alla motivazione del primo giudice non consentita in presenza di puntuali contestazioni, sia perché non risultava affatto precisato se i soldi dello zio LA RI fossero o meno originati da attività illecite, essendosi il Tribunale limitato a rilevare che vi era una confusione giuridica tra il patrimonio della famiglia mafiosa e di quella naturale;
6) il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., n. 3, e la violazione di legge con riferimento alla L. n. 356 del 1991, art.12 quinquies, perché il delitto di trasferimento di valori integra una ipotesi di reato istantaneo e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia del bene, cosicché non può integrare tale reato la percezione dei canoni di locazione del bene immobile.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IA DO sono parzialmente fondati, nei limiti di cui si dirà.
Infondati, ed anzi ai limiti della ammissibilità, sono i motivi concernenti la posizione dell'indagato in relazione al delitto associativo.
In effetti il ricorrente ha cercato di contestare le singole intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, proponendo una interpretazione diversa del contenuto delle stesse, dimenticando che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione sia sorretta da una motivazione immune da vizi logici.
Ebbene nel caso di specie il Tribunale ha spiegato che i Carabinieri del ROS avevano fornito la chiave di lettura delle conversazioni intercettate individuando, a seguito di specifiche indagini, i soprannomi utilizzati dai conversanti al fine di celare la identità delle persone richiamate nelle conversazioni e chiarendo il senso di alcuni riferimenti alle attività svolte da alcune persone oggetto delle conversazioni.
Le considerazioni dei giudici di merito sul punto appaiono del tutto logiche e non meritano alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Il ricorrente, nell'analizzare le singole conversazioni, nelle quali prevalentemente si diceva alla Di AP di interessare IA DO per il compimento di alcune attività importanti per gli affari della famiglia, ha rilevato come non vi fosse la prova che tali attività fossero state davvero poste in essere dall'indagato. La critica non coglie nel segno perché l'accusa rivolta a IA DO è di avere assunto un ruolo di direzione, o comunque di vertice, dell'associazione mafiosa, perché i fratelli maggiori erano in carcere, e, quindi, i giudici del merito si sono preoccupati di porre in evidenza gli elementi che consentivano di ritenere l'indagato esponente di spicco dell'associazione e non di analizzare l'esito delle operazioni allo stesso demandate.
Insomma ciò che rileva è che i conversanti, in modo del tutto chiaro, dicevano che per risolvere alcuni problemi rilevanti per la vita della famiglia, specialmente quelli economici, si doveva fare riferimento a IA DO, ritenuto il capo della organizzazione e l'unico, quindi, in grado di prendere decisioni rilevanti per il futuro della famiglia mafiosa.
Sotto tale punto di vista non è tanto rilevante sapere se poi le singole attività demandate al capo abbiano o meno avuto esito positivo o se gli specifici problemi siano stati risolti secondo i desiderata dei colloquianti, apparendo rilevante che tutti i conversanti ritenevano che per risolvere alcuni problemi non si poteva che fare riferimento all'indagato, ritenuto la persona avente il reale potere di decidere.
Nessun dubbio è possibile nutrire in ordine alla efficacia probatoria delle conversazioni, non solo perché in linea generale è consentito desumere da conversazioni di terzi la posizione apicale, in seno ad una organizzazione mafiosa, di un determinato soggetto, ma anche perché a tali conversazioni partecipavano persone intranee alla organizzazione mafiosa particolarmente influenti e, quindi, ben a conoscenza dei ruoli ricoperti dai singoli associati. Inoltre i conversanti non sapevano di essere intercettati e, quindi, la loro conversazione possiede un carattere di spontaneità, che ne accresce la credibilità.
Il ricorrente ha sostenuto che le intercettazioni concernevano un periodo limitato del 2006 e, quindi, dalle stesse non era possibile desumere la partecipazione alla associazione del IA DO sin dal 1995.
Il rilievo non è fondato perché l'impostazione dei giudici del merito è diversa;
essi hanno, infatti, rilevato che IA DO era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per avere partecipato alla associazione mafiosa Cosa Nostra, famiglia di TT, fino al 1995. Hanno poi accertato che tale famiglia aveva continuato ad operare anche dopo la condanna e la carcerazione di alcuni esponenti, tanto è vero che proprio attraverso i colloqui presso il carcere alcuni importanti associati inviavano messaggi ai sodali in libertà. Le intercettazioni protrattesi per alcuni mesi del 2006, e non per il solo mese di giugno, come erroneamente sostenuto, hanno poi consentito di individuare il ruolo di vertice, in seno alla famiglia di TT, ricoperto da IA DO. È bene dire che da nessun elemento processuale risulta che l'indagato si sia dissociato dall'associazione, ma anzi dagli elementi posti in evidenza dai giudici dei primi due gradi è emerso esattamente il contrario, e cioè che IA DO aveva acquisito nel corso del tempo ed a seguito della carcerazione del padre e dei fratelli maggiori, una posizione di vertice nella organizzazione criminale. Il ricorrente è passato poi ad esaminare le singole conversazioni intercettate, come si è già detto.
Tale sistema non può essere seguito perché, anche se il Tribunale ha riportato, erroneamente (perché l'art. 546 c.p.p., lett. e) chiarisce che è necessaria la sola indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e non, quindi, la trascrizione, più o meno completa, delle intercettazioni), in motivazione ampi stralci delle conversazioni in discussione, ciò non fa venir meno, come si è già detto, la preclusione del giudice di legittimità ad esaminare nel merito tali elementi di prova.
In ogni caso con riferimento al primo motivo di impugnazione si è già avuto modo di chiarire che non appare rilevante se il mandato conferito ad DO IA da IA ON tramite la madre LA abbia o meno avuto effetto, essendo rilevante ai fini che qui interessano stabilire che sia IA ON, sia la madre di questi ritenevano IA DO il capo dell'organizzazione capace di risolvere delicate questioni economiche della famiglia mafiosa.
La conversazione del 5 giugno 2006, di cui al secondo motivo di impugnazione, appare rilevante perché emerge che IA DO si occupava anche del danaro speso per vitto agli associati detenuti, attività tipica della organizzazione mafiosa e di rilievo, perché spetta ai capi della organizzazione stabilire quali detenuti debbano essere stipendiati e, comunque, economicamente sostenuti. Significativa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è certamente l'espressione è sempre attivo, riferita a IA DO da LA UE durante il colloquio con il figlio IA ON il 7 giugno 2006, perché, come logicamente hanno rilevato i giudici del merito, nel contesto della conversazione intercorsa tra la LA, madre di IA DO, e IA ON, fratello dell'indagato, l'attività di cui si parlava non poteva che essere quella di capo della consorteria mafiosa. Di merito sono poi i rilievi contenuti nel quarto motivo di impugnazione perché il ricorrente ha fornito una interpretazione della conversazione diversa da quella prospettata dal Tribunale, che, con motivazione immune da vizi logici, aveva stabilito che dalla stessa si desumeva che IA DO avrebbe dovuto ricevere del danaro da Di AP EL.
Infondati sono anche i rilievi contenuti nel motivo di impugnazione numero cinque.
Il ricorrente si è doluto che su alcuni rilievi concernenti la errata qualificazione giuridica del reato contestato, perché, tutto al più, si sarebbe potuto ravvisare un favoreggiamento reale, il Tribunale si fosse limitato a richiamare la motivazione contenuta nell'ordinanza genetica della misura.
Il rilievo non è fondato non solo perché in linea generale è possibile la motivazione per relationem ad un provvedimento conosciuto o conoscibile dalla parte interessata, ma principalmente perché il Tribunale ha tenuto conto dei rilievi del ricorrente ed ha chiarito, come è lecito desumere da tutto il contesto della motivazione, che nei fatti era ravvisabile la violazione dell'art.416 bis c.p., circostanza quest'ultima, peraltro, non esplicitamente contestata, e che IA DO era il capo della organizzazione, che si occupava di tutte le vicende rilevanti per la vita dell'associazione; in siffatto contesto, ricostruito in base ai risultati delle intercettazioni di cui si è detto, non vi è spazio, evidentemente, per una ipotesi di violazione dell'art. 379 c.p. che, come è noto, non riguarda il concorrente - in questo caso necessario trattandosi di reato associativo - nel reato.
È ovvio che l'argomento difensivo è stato implicitamente disatteso perché del tutto incompatibile con il ruolo attribuito a IA DO.
Nemmeno può essere accolto il rilievo concernente la presunta erronea interpretazione delle parole e della gestualità di ON IA con riferimento alle intercettazioni del 7 giugno 2006 perché, pur volendo prescindere dal fatto che si tratta di evidenti censure di merito della decisione impugnata, va detto che per avvalorare la propria tesi, e cioè che non fosse vero che il riferimento al danaro sarebbe stato fatto dalla LA che lo custodiva nello studio finché non arrivava DO, il ricorrente ha ipotizzato che i conversanti fossero nel corso del colloquio passati ad altro argomento, ovvero ai rischi che la donna di servizio potesse appropriarsi di somme di danaro che la LA custodiva nel cassetto della scrivania.
Si tratta di una diversa ricostruzione dei fatti non consentita, posto che quella offerta dal Tribunale appare del tutto logica, tenuto conto del contesto complessivo della conversazione. Infine non appare rilevante stabilire se il danaro che lo zio LA RI, intestatario di un magazzino di proprietà effettiva dei IA, avrebbe dovuto consegnare a IA DO fosse frutto di attività illecite o meno, perché il vero punto messo in evidenza dal Tribunale è che IA DO, in seguito alla decimazione della sua famiglia, essendo detenuti il padre ed i fratelli, avesse assunto un ruolo apicale nella famiglia e che, pertanto, si interessasse di tutti gli affari economici familiari, sia leciti che illeciti, essendovi una confusione patrimoniale tra le rendite e le entrate della famiglia naturale e di quella mafiosa;
siffatta valutazione è fondata su una puntuale interpretazione di tutte le conversazioni intercettate ed alle quali si è già fatto riferimento.
Risultano, invece, fondati i rilievi concernenti il capo di imputazione relativo alla violazione della L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies. L'accusa consiste nel fatto che IA ES,
capo della famiglia mafiosa di TT, oltre che padre di IA DO, deceduto il 9 marzo 2007, avrebbe fittiziamente attribuito la formale titolarità di un magazzino al cognato LA RI, deceduto il giorno otto dicembre 2006, e che quest'ultimo avrebbe corrisposto una somma mensile per tale locazione prima a IA ES e poi a IA DO, somma che dopo la morte del LA sarebbe stata consegnata dalla moglie di quest'ultimo. Sul punto la motivazione del provvedimento impugnato si limita ad osservare che IA DO continuava a percepire il provento costituito dal canone mensile di affitto.
Ebbene dalle scarne proposizioni riportate non si desume quando sarebbe avvenuta tale fittizia intestazione, fatto certamente rilevante per la identificazione del momento consumativo del reato in discussione, trattandosi di reato istantaneo, come stabilito dalla Suprema Corte (SS.UU. penali, 2 8 febbraio 2001 - 24 maggio 2001, n. 8, rv. 218768, anche se vi sono sul punto decisioni contrastanti). Inoltre non è dato comprendere, posto che la intestazione fittizia sarebbe stata opera di ES IA con il contributo della moglie LA, quale sarebbe stato il contributo concorsuale alla consumazione del reato in discussione fornito da IA DO. Appare rilevante chiarire tale ultima circostanza ritualmente contestata, ma in modo non specifico, perché se la condotta di IA DO dovesse riguardare soltanto la percezione dei canoni, senza una pregressa attività concorsuale, dovrebbe presumibilmente qualificarsi diversamente siffatto comportamento, attesa la natura istantanea del reato in discussione.
Orbene la sostanziale assenza di motivazione sul punto impone un riesame della questione da parte del Tribunale del riesame di Palermo.
Per tutte le ragioni indicate la ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame;
il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto.
La Cancelleria è tenuta ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame e rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Penale con sentenza n. 42303/09 Racc. Generale del 24/9 - 3/11/2009: "Dispone correggersi l'errore contenuto nel dispositivo del ruolo dell'udienza camerale 20 marzo 2009 relativo alla procura a carico di IA DO (proc. pen. 4904/09) nel senso che va indicato il giudice di rinvio nel Tribunale di Palermo".