Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo -Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG GI, DA ME, IU FI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASILINA 1883/I, presso lo studio dell'architetto NIGIDO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avvocato AGATI GIROLAMO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2021/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 28/04/00 R.G.N. 866/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI GU, RM RE e FI TO convenivano in giudizio davanti al Pretore di Catania le Ferrovie dello Stato s.p.a. con ricorso depositato in data 27 febbraio 1992 esponendo che come dipendenti della società convenuta con inquadramento nel profilo di Capo-Stazione dall'agosto del 1990 in assenza del personale ausiliario avevano svolto anche le mansioni di tali dipendenti percependo soltanto saltuariamente il premio giornaliero previsto dall'art. 29 all. 7 del c.c.n.l. 1990/1992 in caso di svolgimento di mansioni in sostituzione di personale assente.
Chiedevano, pertanto, che la società convenuta venisse condannata al pagamento di tale emolumento.
Con sentenza in data 26 gennaio 1998 il Pretore adito accoglieva le domande.
Queste venivano, invece, rigettate dal Tribunale di Catania con sentenza 28 aprile/8 maggio 2000 in accoglimento dell'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a..
I lavoratori hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania.
Le Ferrovie dello Stato Società di Servizi s.p.a. resistendo con controricorso ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per sua tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. è fondata.
Invero il ricorso ha ad oggetto una causa di lavoro annoverabile tra quelle per le quali non opera la sospensione dei termini processuali. Esso è stato notificato alla controparte a mani del procuratore costituito avv. Giacomo Agati in data 8 giugno 2001.
La sentenza impugnata, però, era stata depositata in data 28 aprile 2000.
Da tale data, pertanto, decorreva il termine annuale per l'impugnazione, in difetto dell'eseguita notifica della sentenza, per la sua impugnazione in termini ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Essendo trascorso tale termine annuale al momento della notifica del ricorso per Cassazione, questo va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti in solido tra loro alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio in euro 13,00 oltre euro 2000,00 (duemila,00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004