Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8204 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
IN NOME DEI8204/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA COR DI CASSAZIONE Oggetto ACCERTAMENTO DI SEZIONE SECONDA CIVILE CONFINE NEGATORIA SERVITUTES Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 12765/00 - 18931 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Cron. -2964 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 07/03/01Rel. Consigliere - - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA C.C. ha pronunciato la seguente S E N TENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 18 GIU, 2001 TA RO, TA PE, elettivamente domiciliati in ROMA VLE LIEGI 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CERRUTI, che li difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato MASSIMO BIANCHI, giusta delega in atti;
ricorrenti OF455886
contro
DI DI TA FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato MARIA CONCETTA TOPA, The 11 difende Si unitamente all'avvocato RO LIUZZO, giusta delega 2001 in atti;
416 BIS controricorrente -1- avverso la sentenza n. 427/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 07/03/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari del ricorso, con le conseguenze di l'inammissibilità legge. -2- R.G.N.127765/2000 Oggetto: Accertamento di confine- negatoria servitutis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 25-10-1993 ER PI e ER IU convenivano davanti al tribunale di RT ER CO, chiedendo, il primo, l'accertamento del confine tra i rispettivi fondi in Comune di Fabbrica Curone ed il rilascio della ed, il parte di fondo abusivamente occupata, declaratoria che il mappale n.39 era in secondo, comproprietà tra le parti, con diritto di accesso e di transito con ogni mezzo. Si costituiva il convenuto, che contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto. La causa come sopra promossa era riunita ad altra radicata dallo stesso convenuto ER CO con citazione notificata in data 3-12-1993 a ER PI e IU, per l'accertamento che nessun esercitare i diritto di passaggio potevano convenuti sul mappale n.39, nella parte a monte del sedime "la stalletta", di sua esclusiva proprietà. Si costituivano i convenuti, contestando la domanda 2 e formulando riconvenzionale. Istruite le due cause riunite, l'adito tribunale, con sentenza in data 8-1-1998, determinava i confini tra i mappali 742 e 850 F. 9 N. T. C. di proprietà di ER PI e il mapp. 46 di ER CO del Comune di Fabbrica Curone, come da planimetria consulenza del allegata alla ER CO a Geom. G. Sacchi;
condannava rilasciare l'area che risulterà abusivamente occupata dopo la rideterminazione dei confini;
condannava ER PI e ER CO ad apporre i termini a spese comuni ai sensi dell'art.951 C.C; rigettava la domanda di ER IU per la declaratoria di comproprietà sul mapp. 39 (parte colorata in giallo nelle planimetria di cui sopra) e di proprietà esclusiva sulla parte colorata in verde di detto mappale;
dichiarava sussistente il diritto di servitù di passaggio sul veniva precisato inmapp.39 (così come dispositivo); accoglieva la domanda di ER CO ex art. 949 C.C. e dichiarava insussistente un diritto di servitù sul mapp.39 F.9 (così come veniva precisato in dispositivo); inibiva a ER PI e a ER IU l'esercizio della servitù di cui sopra;
rigettava 3 la domanda di risarcimento dei danni proposta da ER CO nei confronti di ER PI e ER IU per l'illegittimo esercizio della servitù; compensava integralmente le spese tra le parti. Proponevano appello principale ER PI e ER IU ed appello incidentale ER CO;
e la corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 7 marzo 2000, ha così deciso: "rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello di ER CO avversO il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, rigetta la domanda di condanna di ER CO al rilascio dell'area asseritamente occupata sui mappali 742 e 850; dichiara nulla ex art.112 c.p.c. la sentenza nella parte in cui ha condannato ER PI e ER দ CO ad apporre i termini a spese comuni;
condanna gli appellanti a pagare all'appellato le spese del giudizio di appello" (segue liquidazione delle spese). Ricorrono per la cassazione della sentenza PI e IU ER, deducendo due motivi di gravame;
resiste con controricorso NI OS, quale 4 unica erede del marito ER CO. I ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art.378 c.p.c. Il P.G. ha chiesto che si dichiari, in camera di consiglio inammissibile il ricorso ai sensi degli artt.366 n.3 e 375 c.p.c., in quanto esso non consente l'individuazione dei fatti di causa>, indispensabile per l'esame dei motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE E' infondata e va rigettata l'eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso sollevata da NI OS, quale unica erede del marito ER CO, perché eseguita, dopo la notifica della sentenza della corte di appello di Torino ad istanza del procuratore di ER CO, avvenuta 1'11 aprile 2000, e dopo il decesso di quest'ultimo, avvenuto il 3 giugno 2000 del quale i ricorrenti avevano dichiarato di - essere a conoscenza -, agli eredi del de cuius impersonalmente nel domicilio eletto del predetto ER NC per il grado del giudizio di appello presso il procuratore avv.Edoardo Thellung in Torino, Corso Vinzaglio n.29, in data 9 giugno 2000. Deve, infatti, ritenersi validamente eseguita, a 5 norma dell'art.330 , comma 2, c.p.c., la notifica dell'impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza presso il domicilio eletto nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata (sent. 5113/99; n.6007/84). Nella fattispecie, poi, si è costituita ed ha erede> come si resistito al ricorso l'unica di ER CO, perlegge nel controricorso cui la pretesa nullità della notificazione dell'impugnazione è rimasta, comunque, sanata, avendo l'atto raggiunto inequivocabilmente lo scopo cui era destinato (ved.cit.sent.n.6007/84). Il ricorso è, peraltro, inammissibile. Con la proposta impugnazione ER PI e ER IU hanno denunciato: 1° Art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1158-1167-1061 codice civile. II° Art.360 n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa. Rileva la Corte, con riferimento ad entrambi i motivi di gravame, riguardanti, rispettivamente, violazioni di norme di diritto e vizi di motivazione, che la mancata esposizione, sia pure fatti di causa, prescritta sommaria, dei comma 1 dall'art. 366 n.3 c.p.c., non consente di esaminare le censure mosse alla sentenza impugnata sotto il dedotto duplice profilo, ricavandosi dal ricorso soltanto che il thema decidendum è il preteso "riconoscimento di una servitù di passaggio sul mappale 39", evidentemente negato dai giudici di merito, ma ignorandosi del tutto i termini, in fatto ed in diritto, nei quali la domanda è stata formulata e la questione è stata posta e risolta. D'altra parte, questa Corte ha avuto modo di affermare che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di ricorso per cassazione inammissibilità del 1, n.3, c.p.c., deve dall'art.366, comma neccessariamente risultare dal contesto dell'atto, senza che si debba attingere elementi della causa da altre fonti, sicchè è inammissibile il ricorso quando tali fatti, almeno nel loro nucleo essenziale, indispensabile per conoscere gli esatti termini della controversia, non siano in esso esposti e non siano neppure desumibili dai motivi di doglianza svolti dal ricorrente, non essendo 7 consentito ovviare a siffatta carenza mediante il mero rinvio alla narrativa della sentenza impugnata, qualora essanon sia trascritta nel ricorso (sent.n.7517/94). La conclusione è, dunque, l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese. ( 4
P.Q.M.
inammissibile il ricorso e La Corte dichiara in solido alle spese, che condanna i ricorrenti liquida in lire 241300. oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Franco Ponte (Dr. Olindo Schettino) fromer This patter IL CANCELLIERE C1 Paplo Talarico Carico CELLERIA 18GIU. 2001 Roma TLOGE azic 60000 8 310000