Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15021 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 502 1 /03 Composta dagli II Dott. Erminio E R.G.N. 23581/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cro n. 30449 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.20/03/03 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SS IA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. : 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 17 presso e difeso dagli avvocati ALESSANDRO rappresentato 1695 -1- RICCIO, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato F avverso la sentenza n. 236/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 31/03/01 - R.G.N. 1419/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ☐ Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, accogliendo l'appello dell'INPS, ha affermato la non cumulabilità della rendita INAIL ai superstiti, costituita a favore di AS MA 'e della pensione di reversibilità, traente titolo dalla pensione di anzianità della quale era titolare il coniuge dell'appellata, stante la ritenuta applicabilità, in tale ipotesi, del divieto stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione di détta norma, nonché degli artt. 73, comma 1, e 78, commi 20 e 33, della legge 23.12.2000 n.388 e, infine, del d.l. 24.11.2000 n.343, mentre l'INPS ha depositato la sola procura speciale al difensore. Motivi della decisione Pacifico essendo in causa che il coniuge della ricorrente era titolare di una pensione di anzianità e di rendita INAIL per malattia professionale, osserva la Corte, in linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (vedi, per tutte, Cass. 22 dicembre 2000 n.16129, 20 dicembre 2001 n.16105, 27 settembre 2002 n.14033), che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335, nella parte in cui dispone che: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa..." va interpretato nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale 3 (che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità), per la qual cosa esso non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensioni ( come quella di anzianità o di vecchiaia) originate dal F versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato. Ne consegue che, sebbene la morte di quest'ultimo sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con rendita INAIL, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità di tale pensione con la rendita INAIL, allo stesso modo che le due prestazioni erano già cumulabili dal beneficiario diretto. Né l' "obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale e, al tempo stesso, titolare di una pensione fondata su un titolo del tutto indipendente da quell'evento, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (vedi ancora le sentenze appena citate). Va aggiunto che, in considerazione della interpretazione qui accolta, non rilevano, nel caso controverso, le innovazioni apportate in materia dagli artt. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 20, 1. 23 dicembre 2000 n.388), e dall'art. 73, comma 1, di questa stessa legge. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La questione può, tuttavia, essere direttamente decisa da questa Corte nel merito, a norma dell'art.384, comma 1, c.p.c., poiché non necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli – già compiuti – sui quali si fonda il giudizio di diritto errato, e, per l'effetto, l'INPS va condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nella integrale misura di legge. - Ritiene equo la Corte, in considerazione del fatto che all'epoca di svolgimento del giudizio di merito non si era ancora formato, sulle questioni trattate, un orientamento di legittimità (vedi Cass. 20 gennaio 2003 n.770), compensare 4 integralmente tra le parti le relative spese, limitando, quindi, la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo e da distrarre a favore del difensore della ricorrente, avv. Salvatore Cabibbo, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nella integrale misura di legge;
compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in euro №0,00 per esborsi, in euro 2000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarre a favore dell'avv. Salvatore Cabibbo, antistatario. Così deciso in Roma il 20 marzo 2003 Il Presidente Il Cons. estensore Lol. . humi: Ravagmann IL CANCELLIERE Depositate in Carelleria loggi, 8 OTT. 2003 NELLIERE