Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11178 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE SUBLOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4350/99 Presidente NICASTRO Dott. Gaetano 1 1178 /02 Consigliere Dott. Italo PURCARO 28785 Consigliere Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI Rep. 2908 FINOCCHIARO Dott. Mario Ud. 15/04/02 Consigliere Dott. Gianfranc CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copja studio Soledal Sig. per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: legal 29 LUG. 2002 IMMOBILIARE S.P. SRL, in persona del IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore Sig. EF NC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANGUIDO MILANI, giusta delega in atti;
ricorrente - contro domiciliato in ROMA BERTAGNIN LORENZO, elettivamente studio dell'avvocato VIA E GIANTURCO 5, presso lo 2002 anche disgiuntamente SANDRO CARBONI, che lo difende giusta delega in 900 all'avvocato RENATO TANA DEL COL, T atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 24/98 del Tribunale di BELLUNO, emessa il 09/12/97 e depositata il 07/01/98 (R.G. 736/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Benito Piero PANARITI;
udito l'Avvocato Sandro CARBONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3 maggio 1996 la Immobi- liare S.P. S.r.l. conveniva davanti al Pretore di Bel- luno EN BE, per sentire dichiarare la ri- soluzione del contratto di locazione concluso tra le parti a causa del grave inadempimento del condut- tore che aveva sublocato l'appartamento in violazione contratto nonché per sentirdi specifica clausola del pronunciare la condanna del convenuto al risarcimento dei conseguenti danni. Si costituiva in giudizio Lo- renzo BE contestando il fondamento della domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della 2 r Immobiliare S.P. S.
1.r. a restituirgli, a titolo di ca- noni indebitamente percepiti extra-contratto, la somma di Lire 4.800.000, con gli interessi. Il V.P.O. acco- rigettando, invece, la glieva la domanda principale, domanda riconvenzionale. Il BE proponeva ap- sublocazione epello, deducendo che non vi era stata che, dunque, non doveva dichiararsi la risoluzione del contratto;
sosteneva inoltre la fondatezza della do- manda riconvenzionale. L'appellata si costituiva, chie- dendo il rigetto del gravame. Il Tribunale di Belluno, in parziale accoglimento dell'appello, rigettava la do- manda di risoluzione proposta dal 1' Immobiliare S. P. S.r.l. e la consequenziale domanda di risarcimento del danno, mentre confermava il rigetto della doman- da riconvenzionale proposta dal BE. Avverso questa sentenza L'immobiliare S.P. S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico mo- tivo. EN BE resiste con controricorso illu- strato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la società ricor- rente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 C.C. nonché l'insufficienza della motivazione circa un punto deci- sivo della controversia. La sentenza era erroneamente 3 r motivata nella parte in cui aveva affermato che dall'istruttoria non risultava raggiunta la prova della sublocazione. Il Tribunale era incorso in falsa ap- plicazione delle norme in materia>>, ritenendo che gli accertamenti effettuati non consentissero di provare che i familiari del conduttore erano subentrati nel go- dimento dell'appartamento nel corso del contratto di locazione, anche considerando che il EN BE risultava non più presente nell'appartamento. Nel con- tratto concluso tra le parti non vi era alcuna menzio- ne del nucleo familiare e nessun elemento faceva rite- nere che la locazione al EN BE comprendesse anche quella ai di lui parenti. Il Tribunale aveva dun- nell'affermare che la presenza del nucleoque errato familiare faceva presumere tale presenza fin dall'inizio della locazione, non essendo provato il contrario. L'errore consisteva in ciò, che partendo dal solo fatto noto e, cioè, il contratto di locazione intercorso tra la Immobiliare S.P. S.r.l. ed il solo EN BE, soggetto autonomo e indipendente, si doveva ricavare la conclusione per deduzione logica che la locazione prevedesse quale conduttore il solo EN, al quale in un secondo momento, dopo il suo trasferimento, si erano sostituiti i parenti. Il Tribu- nale aveva poi violato l'art. 2729 C.C. nel ritenere che non sarebbe stato provato il trasferimento di resi- denza di EN BE, nonostante i certificati di residenza in atti dell'originario conduttore nonché del del fratello e nonostante padre, della madre e effettuato dai Vigili Urbani presso i l'accertamento vicini di casa del EN BE. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che non era sta- ta raggiunta la prova della sublocazione. Il Tribunale ha formato il proprio convincimento considerando che ! gli elementi indiziari ritenuti dal Pretore per affer- mare la sussistenza della sublocazione erano di equivo- ca valenza. In particolare ha osservato: che non vi erano presunzioni idonee a provare che il nucleo fami- liare era subentrato successivamente e che anzi la pre- senza dei familiari in un certo momento della locazione faceva presumere tale presenza sin dall'inizio; che non era provato il trasferimento di EN BE in un'altra abitazione, fornendo i certificati di residen- in atti presunzioni in contrasto con la realtà ed za essendo vaghe e incerte le testimonianze dei vicini ri- ferite ai Vigili urbani. Ciò premesso è priva di fondamento sia la doglian- za di violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. che quella di insufficienza della motivazione. 5 Questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui in tema di prova per presunzioni, è com- pito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento che, se sostenuto da adeguata e corret- ta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (v. per es. Cass. 1 febbraio 2001, n. 1404; Cass. 19 settembre 2000, n. 12422). Nel caso di specie il Tribunale ha esaurientemen- te motivato circa l'insussistenza delle presunzioni utilizzando canoni logici non criticabili che lasciano chiaramente intendere qual è la ratio decidendi posta a base della decisione. La doglianza appare dunque priva di fondamento. Non può peraltro come non rilevarsi co- me la società ricorrente sotto la rubrica della viola- zione di legge e del vizio di motivazione rivolge in realtà le proprie censura, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso espresso dai giudici di merito in modo difforme dalle aspettative. Per quanto detto la domanda dev'essere rigettata. liquidate come in dispositivo, seguono la Le spese, soccombenza. 6 r
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di liquida in euro 119,25 cassazione che euro 1500,00 (millecinquecento/00) per per spese e in onorari. Così deciso in Roma il 15 aprile 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Своибона ката jum * DIRETTORE DI CANCELLERIA BE RO Depositata in Cancelleria 29 LUG. 2002 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 109T 129,11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 20.66 3 OTT.2002 4.. 456T Registrato in data 1259 149,77 TOT. 149.77 versate €.. CENTOQUARANTANOVE/77. al (euro. p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazija DI FILIPPO) Responsabile Sprvizio Atti Giudiziari DARACHICHINI A A T M E DI RO 7