Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7982
CASS
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza degli artt. 7 e 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al reato di falsificazione di moneta

    La valutazione di "falso grossolano" attiene all'accertamento dei fatti di merito, di competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, e non rientra nell'ambito di cognizione della Corte di cassazione. La doppia punibilità è soddisfatta se il fatto è reato in entrambi gli ordinamenti e la pena massima è non inferiore a dodici mesi.

  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché manifesta illogicità della motivazione

    La scelta sul rifiuto facoltativo di consegna per commissione del reato in Italia è rimessa all'autorità giudiziaria italiana e non è deducibile in sede di legittimità. La pendenza di un procedimento in Italia è ostativa alla consegna solo se risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del mandato. Nel caso di specie, al momento dell'emissione del mandato, non risultava alcun procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, e l'iscrizione successiva del procedimento a carico del fratello del ricorrente non è ostativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7982
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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