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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27423 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. FRANCESCO BRACCIANI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2022, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale RI IN era stato ritenuto responsabile del reato di furto di uno zainetto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è denunziata omessa motivazione in riferimento all'inutilizzabilità delle testimonianze dibattimentali, in quanto indirette ex art. 193, comma 3, cod. proc. pen. La difesa sostiene che le dichiarazioni dei testi, sulle quali si è fondata l'affermazione di responsabilità, afferiscono a quanto da questi appreso dalla persona offesa e non invece da una diretta contezza del fatto contestato, come dagli stessi dichiarato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27423 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 23/02/2023 Inoltre, la persona offesa non è mai stata esaminata e le sue dichiarazioni non sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione in riferimento alle doglianze sollevate con l'atto di appello afferenti alla corrispondenza dello zainetto "trasportato" dall'imputato a quello trafugato alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi di ricorso hanno ad oggetto doglianze che non si confrontano con le argomentazioni delle sentenze dei giudici di merito e, in particolare, con quella di appello, nella quale si è dato atto che i fatti sono stati puntualmente ricostruiti non solo sulla base di dichiarazioni dei testi ma anche in virtù delle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza che ritraggono l'imputato all'atto di entrare nel Sermig senza zaino e uscire poco dopo con lo zaino risultato sottratto alla persona offesa. La Corte territoriale ha pure chiarito come è stato identificato l'imputato, attraverso la comparazione delle suddette immagini dell'impianto di videosorveglianza e il riconoscimento effettuato da una signora presente nella portineria, quando il RI aveva cercato di reintrodursi nel Sermig. La signora aveva poi confermato l'identificazione del RI mediante riconoscimento fotografico (pagg. 4 e 5 della sentenza di appello). A fronte della compiuta ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito e dell'indicazione specifica delle fonti di prova, valutate con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità, le doglianze del ricorrente risultano generiche e manifestamente infondate, giacché correttamente le sentenze impugnate hanno ritenuto di valorizzare tutte le risultanze processuali che hanno reso superfluo l'esame della persona offesa, essendo incontroverso che quest'ultima avesse subito il furto dello zaino che il RI portava via quando è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza. Per il resto le censure difensive tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento. Esse, peraltro, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente •
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. FRANCESCO BRACCIANI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2022, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale RI IN era stato ritenuto responsabile del reato di furto di uno zainetto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è denunziata omessa motivazione in riferimento all'inutilizzabilità delle testimonianze dibattimentali, in quanto indirette ex art. 193, comma 3, cod. proc. pen. La difesa sostiene che le dichiarazioni dei testi, sulle quali si è fondata l'affermazione di responsabilità, afferiscono a quanto da questi appreso dalla persona offesa e non invece da una diretta contezza del fatto contestato, come dagli stessi dichiarato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27423 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 23/02/2023 Inoltre, la persona offesa non è mai stata esaminata e le sue dichiarazioni non sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione in riferimento alle doglianze sollevate con l'atto di appello afferenti alla corrispondenza dello zainetto "trasportato" dall'imputato a quello trafugato alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi di ricorso hanno ad oggetto doglianze che non si confrontano con le argomentazioni delle sentenze dei giudici di merito e, in particolare, con quella di appello, nella quale si è dato atto che i fatti sono stati puntualmente ricostruiti non solo sulla base di dichiarazioni dei testi ma anche in virtù delle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza che ritraggono l'imputato all'atto di entrare nel Sermig senza zaino e uscire poco dopo con lo zaino risultato sottratto alla persona offesa. La Corte territoriale ha pure chiarito come è stato identificato l'imputato, attraverso la comparazione delle suddette immagini dell'impianto di videosorveglianza e il riconoscimento effettuato da una signora presente nella portineria, quando il RI aveva cercato di reintrodursi nel Sermig. La signora aveva poi confermato l'identificazione del RI mediante riconoscimento fotografico (pagg. 4 e 5 della sentenza di appello). A fronte della compiuta ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito e dell'indicazione specifica delle fonti di prova, valutate con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità, le doglianze del ricorrente risultano generiche e manifestamente infondate, giacché correttamente le sentenze impugnate hanno ritenuto di valorizzare tutte le risultanze processuali che hanno reso superfluo l'esame della persona offesa, essendo incontroverso che quest'ultima avesse subito il furto dello zaino che il RI portava via quando è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza. Per il resto le censure difensive tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento. Esse, peraltro, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente •