Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9098 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
ееCe 60644 REPUBBLICA ITALIA) IN ME909 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OV PAOLINI Presidente R.G.N. 12092/98 - MONACI Rel. Consigliere Cron.24655 Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Rep Dott. Antonio - Consigliere Ud. 08/11/01 MERONE CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREME D' CASSAZIONE | CIVILE S E NT ENZA 1 CAMS ON sul ricorso proposto da: N. 60644 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, difeso dall'avvocato VITTORIO FAZIO, giusta procura a margine;
controricorrente-2001 - 2200 avversO la sentenza n. 96/97 della Commissione -1- tributaria regionale di PALERMO, depositata il 06/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FAZIO, che fa presente che esiste altro procedimento connesso contro le stesse parti e conseguentemente chiede il rinvio per trattazione congiunta;
in udienza chiede l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso preliminarmente nulla oppone al rinvio a nuovo ruolo;
in subordine l'ianmmissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In seguito ad una verifica tributaria del 17 dicembre 1981 effettuata dalla Guardia di Finanza di Taormina l'Ufficio delle Imposte Dirette di Messina rettificava la dichiarazione dei redditi per il 1977 di UZ OV (esercente l'attività di commercio al minuto di mobili) elevando il reddito da L.
5.099.000 a L.37.995.000. Il UZ impugnava l'accertamento in sede giurisdizionale, ma in primo grado il suo ricorso veniva respinto. Con sentenza in data 7 ottobre / 6 novembre 1997 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava cessata la materia del contendere, argomentando, riassuntivamente: che con l'atto di appello il contribuente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto avrebbe beneficiato della legge n.413/91 e del successivo D.L.vo 656/94; che l'Ufficio si era opposto alla richiesta ritenendo il condono non valido in quanto l'appello sarebbe presentato oltre i termini di legge;
che peraltro il UZ aveva pagato quanto richiesto dalle norme di condono;
che la pendenza del giudizio prescindeva dall'eventualità che il ricorso, o l'appello, fossero affetti da vizi ostativi all'esame del merito.
2. Con atto notificato (due volte) il 22 ed il 30 giugno 1998, e depositato presso la cancelleria della Corte il 10 luglio 1988, in termine, l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione eccependo il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.2 quinquies del decreto legge 30 settembre 1994 n.564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994 n.656, e dell'art.22 del DPR n.636/72. La ricorrente sostiene che la pendenza di una controversia era determinata dalla presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere ad un giudice tributario il sindacato sul provvedimento. Nel caso di specie, invece, alla data del 16 luglio 1990 non sarebbe stato presentato alcun ricorso in appello, né la controversia poteva ritenersi pendente all'epoca dell'entrata in vigore del D.L. n.564/94. Il ricorso presentato sarebbe stato, infatti, privo dei requisiti indispensabili per essere qualificato "ricorso in appello", ed anzi avrebbe dovuto essere ritenuto "inesistente".
3. Con atto notificato il 29 ottobre 2001 (e perciò ampiamente fuori dal termine prescritto per la presentazione del controricorso dal primo comma dell'art.370 c.p.c.), e depositato nella cancelleria della Corte il 31 ottobre successivo, la signora TA PI presentava controricorso qualificandosi coniuge superstite ed erede del signor UZ OV, deceduto nelle more del procedimento, La resistente chiedeva, innanzi tutto, la riunione del ricorso con altri due ricorsi connessi, o, almeno, la loro trattazione congiunta in un'unica udienza. Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale dell'amministrazione, argomentando che in data 13 dicembre 1997 il contribuente aveva notificato all'Ufficio finanziario la pronunzia a lui favorevole, facendo così scattare il termine breve per l'impugnazione, e che tale termine era ormai spirato quando l'Amministrazione finanziaria aveva proposta la propria impugnazione. Né poteva rilevare la successiva notificazione della medesima pronunzia favorevole effettuata dal contribuente all'Ufficio presso l'Avvocatura Generale dello Stato. A sostegno di queste argomentazioni depositava copie della sentenza della Commissione Regionale notificate all'Ufficio presso la sede di quest'ultimo, e, successivamente, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. La resistente insisteva sulle proprie difese di merito e concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso avversario.
4. All'odierna udienza era presente il difensore della resistente che ha insistito per la riunione richiesta ed in particolare sull'eccezionale di inammissibilità del ricorso principale per tardività. Nella propria requisitoria il P.G. dichiarava di condividere le eccezioni della controricorrente, e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. Quanto al merito rilevava che il punto dell'ammissibilità del ricorso in appello era ancora sub judice e sosteneva che allo stato - in attesa di un accertamento in senso contrario si doveva ritenere che - l'istanza di condono fosse stata presentata correttamente. Chiedeva perciò la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nel proprio controricorso la resistente prospetta l'esistenza di un giudicato interno, che impedirebbe l'esame del ricorso principale avversario Come appare di immediata evidenza, si tratta di una questione pregiudiziale rispetto ad ogni altra, e perciò da esaminare preliminarmente.
2. Il controricorso è palesemente tardivo, notificato oltre il termine prescritto dal primo comma dell'art.370 c.p.c. per la notificazione del controricorso. Ciò non toglie che, dato che la controricorrente ha comunque partecipato alla discussione orale, i documenti allegati risultino comunque acquisiti agli atti, e possano essere esaminati. Come insegna, infatti, questa Corte Suprema "la parte contro cui è diretto il ricorso per cassazione, la quale abbia lasciato inutilmente decorrere il termine per proporre il controricorso, non può produrre memorie illustrative, né documenti a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., né costituirsi nel giudizio di cassazione prima del giorno fissato per la discussione orale, senza partecipare a quest'ultima." (Cass.civ., sez. III, 9 agosto 1962, n.2486, Soc. Marini c. Gasparini) Ciò significa, a contrario, che in fattispecie di questo tipo la produzione di documenti fatta dal controricorrente tardivo diviene valida ed efficace se quest'ultimo partecipa alla discussione orale. Del resto, "nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa all'intimato qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio anche - soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale o alla - produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod.proc.civ. Conseguentemente la validità della costituzione dell'intimato avvenuta dopo la scadenza del termine suddetto e prima del giorno fissato per la discussione orale esige, come condizione indifettibile, che l'intimato partecipi concretamente alla discussione orale, sanando così, con effetto ex nunc, l'irrituale attività processuale compiuta nelle more” (Cass.civ., sez. II, 28 maggio 1980, n.3513, Pani c.Di Sabatino.) 3. Nel giudizio di cassazione non è ammesso, di regola, il deposito di documenti non prodotti nelle precedenti fasi del giudizio;
si fa eccezione soltanto per quelli “che riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso." (art. 372, primo comma, c.p.c.). Anzi in questo caso “il deposito di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso" (secondo comma dello stesso art.372 c.p.c.). Gli atti allegati al controricorso tardivo possono così essere esaminati dalla Corte per verificare se il ricorso principale sia stato notificato tardivamente, e si sia formato, di conseguenza, un giudicato interno. Come ha già rilevato, infatti, in un caso analogo questa Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 2001, n. 252, Inps c. Panella) "la rilevabilità della inammissibilità del ricorso per cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve, decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. (Nella specie la S.C. ha desunto la suddetta disponibilità dalla duplice circostanza del deposito dell'atto e della notificazione del controricorso recante la menzione dell'atto depositato)." E' quanto è avvenuto appunto nel caso di specie. La Corte può esaminare la documentazione depositata dal controcorrente, e specificamente le copie della sentenza della Commissione Regionale con le relazioni di notificazione all'Ufficio fiscale ed all'Avvocatura di Stato, ai fini di verificare se l'impugnazione principale sia tardiva e se sia formato un giudicato interno, che (come del resto quello esterno) è sempre rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass.civ., sez. Unite, 25 maggio 2001, n.226/S.U., Serpico e altri c. Consorzio trasporti pubblici di Napoli). Né vale a modificare la soluzione il fatto che la questione sia stata sollevata dalla parte vittoriosa in un ricorso incidentale condizionato, in quanto "il potere-dovere della corte di cassazione di esaminare una questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio (quale la formazione del giudicato interno) non trova ostacolo nella circostanza che tale questione sia stata sollevata dalla parte vittoriosa con ricorso incidentale condizionato, atteso che l'officialità della relativa indagine rende inoperante il carattere subordinato di detto ricorso incidentale, imponendosi la definizione della questione medesima prima dell'esame del ricorso principale." (Cass. civ., 13 luglio 1983, n. 4764, Min. fin. c. Soc. Esso Standard it.; nello stesso senso, Cass. civ., 9 marzo 1981, n. 1311, Enel c. De Luca).
4. Dalle relazioni di notificazione contenute nelle copie della sentenza impugnata risulta che quest'ultima è stata notificata due volte, una prima volta il 13 dicembre 1997 all'Ufficio delle Imposte Dirette di Taormina, e successivamente il 28 aprile 1998, a mezzo del servizio postale, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorso per cassazione è stato notificato invece, due volte il 22 ed il 30 giugno successivo;
è dunque tempestivo se riferito alla notificata della sentenza avvenuta nell'aprile precedente, ed ormai tardivo se 7 riferito a quella effettuata all'Ufficio di Taormina nel dicembre del 1997. Come è noto l'Ufficio opera dinanzi alle Commissioni Regionali in proprio senza una difesa tecnica esterna da parte dell'Avvocatura dello Stato (o di altri procuratori), e, di conseguenza, in base alla normativa in vigore all'epoca dei fatti, le sentenze emesse dalle Commissioni Regionali in grado di appello dovevano anch'esse essere notificate agli Uffici direttamente, e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Solo con l'art.21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133 la regola è stata mutata e si è stabilito che tali sentenze dovessero essere notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Per la precisione la norma ha carattere interpretativo dell'art.38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, che regola il nuovo procedimento tributario, ma la Corte Costituzionale, con sentenza n.525 del 22 maggio 2000 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.546." E' stata ribadita così la regola vigente prima dell'introduzione della modifica legislativa, regola secondo cui come si è detto le sentenze emesse dalle commissioni tributarie in grado di appello andavano notificate direttamente agli Uffici finanziari. Ciò significa che la notifica effettuata dal contribuente il 13 dicembre 1997 all'Ufficio delle Imposte Dirette di Taormina era perfettamente valida ed efficace ai fini della decorrenza del termine breve, che è spirato, esattamente, il giorno 11 febbraio 1998. In tale data si è formato il giudicato sulle statuizioni della Commissione Regionale. Di conseguenza il successivo ricorso per cassazione notificato nel giugno del 1998 era ormai tardivo e come tale inammissibile. Né può avere alcun effetto la successiva notificazione della sentenza il 28 aprile 1998 presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Anch'essa è stata fatta quando il termine per l'impugnazione era ormai spirato, né poteva avere l'effetto di rimettere in termini la controparte.
5. Concludendo dunque il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della complessità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2001. A I R 5 6 A E . 8 9 T N N 1 U / - O I 4 B / B Z I 6 . A 2 R L R . L T T R A . S P I . . Presidente A B G D Il Consigliere estensore I A E L R Cielarni rod inTieformi T R E (dr. OV Paolini), (dr. Stefano Monaci) E D 1 T A 3 I Phobie 1 S D A N M . E E N S T I N A E S E IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 21 GIU 2002 10