Sentenza 6 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 5 82 / 02 A LA CORU SUPR SSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.10868/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 4040 Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente Rep. Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Ud. 27.11.01 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Corrado STILE Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: ESSELUNGA s.p.a, in persona del vicepresidente sig. Paolo De Gennis, elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere Michelangelo n.9 presso l'avv. Filippo Biamonti, che, unitamente agli avv. Manfredo Lavizzari e Mario Dalla Bernardina, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
ricorrente contro 4587 AT DR, elettivamente domiciliato in Roma al viale Glorioso n.13, presso l'avv. Livio Bussa, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maurizio Sartori, giusta procura a margine;
controricorrente n. 212 del avversO la sentenza del Tribunale di Verona 17.2.1999 reg.gen. n.117/98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.11.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Biamonti e Buss:sa; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17.2.1999 il Tribunale di Verona, decidendo sull'appello proposto dall' Esselunga s.p.a nei confronti di TA EA e su quello incidentale da questi proposto, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli, confermando l'accoglimento dell'impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato al TA e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, confermando altresì la detrazione dall'ammontare di esso del reddito di un'impresa gestita dal TA dopo il licenziamento. Premetteva che il licenziamento era stato intimato per avere, quale addetto alla cassa, utilizzato la fidaty card di una cliente, in assenza di costei e per le spese di clienti non muniti di carta, e per avere poi ritirato i premi corrispondenti al punteggio acquisito. Osservava, quindi, che il comportamento complessivo del TA, per quanto censurabile ed assoggettabile a sanzioni disciplinari, non rivestiva gravità tale da giustificare l'irrogazione del licenziamento. In primo luogo evidenziava che il codice disciplinare affisso in azienda prevedeva solo genericamente sanzioni disciplinari, e non anche il licenziamento, che non è una vera e propria sanzione ma comporta cessazione del rapporto, mentre le sanzioni hanno valenza giuridica solo se il rapporto è mantenuto in vita. In secondo luogo escludeva la sussistenza di un danno patrimoniale sul rilievo che, se gli acquisti fossero stati fatti dalla titolare della carta di fedeltà, il punteggio, che dà diritto ai premi, sarebbe stato ugualmente acquisito. Escludeva anche che vi fosse stato danno all'immagine dell'Esselunga per l'uso abusivo della carta, essendo il fatto rilevabile solo da controlli interni. Rilevava, infine, che non vi era stato un utile del TA il quale, come aveva deposto la titolare della carta, 2 aveva ritirato per lei i premi. Concludeva per l'esuberanza della sanzione rispetto al fatto accertato. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo l'Esselunga, illustrato poi con memoria, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo il TA. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 - 2119 C.C., dell'art.7 della legge n.300 del 1970, 1 e 3 della legge n.604 del 1966 ed il vizio di illogicità ed omissione di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la Esselunga propone una serie di censure alla correttezza giuridica e logica della motivazione.
1. Evidenzia l'erroneità giuridica dell'affermazione che il licenziamento non costituisca una sanzione disciplinare ed il contrasto di essa anche con il contratto collettivo del terziario che annovera tra le sanzioni il licenziamento.
2. Rileva, quindi, l'illogicità della motivazione ove essa afferma che la registrazione degli acquisti, fatti da clienti non titolari di carta, come fatti da titolare comportava l'attribuzione al portatore della carta di punti e quindi di premi non dovuti, non comportava danno della società.
3. Assume, quindi, come erronea la affermazione che non vi sia stato danno o pericolo di danno all'immagine della società in quanto, come era avvenuto in una precedente vicenda documentata da sentenza, i clienti si potevano avvedere del passaggio nello scanner della carta di altri.
4. Denuncia, poi, come illogica l'affermazione che la titolare della carta usata da TA avrebbe deposto che questi aveva ritirato per lei i premi, quando non è stata assunta prova testimoniale. Illogica è conseguentemente anche l'affermazione che non vi sarebbe stato profitto del dipendente. Censura, infine, l'omessa valutazione della incidenza 5. del comportamento accertato sul rapporto fiduciario, particolarmente intenso in relazione alle mansioni di cassiere e sulla possibile conversione del licenziamento in tronco in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Le censure sub. 3 e 5 non appaiono fondate. Invero la motivazione, sul punto che il passaggio di una carta sullo scanner, al momento dell'incasso da parte di un cliente non titolare di carta, e quindi probabilmente nona conoscenza del meccanismo di essa, non fosse avvertibile dal cliente come F comportamento scorretto del cassiere ma potesse essere accertata solo da controlli interni, non appare illogica e censurabile in questa sede. Il fatto che un singolo cliente, particolarmente attento, si sia potuto avvedere di analogo comportamento, come attestato da sentenza in altra controversia, non contrasta con questa valutazione perché il danno all'immagine deriva da comportamenti percepibili da una generalità persone. Non sussiste, poi, 1'omessa valutazione della incidenza comportamento complessivo sul rapporto fiduciario in del quanto tale giudizio è implicito nella affermazione della "esuberanza" della sanzione espulsiva rispetto al comportamento, valutazione che vale sia per il licenziamento in tronco che per quello per giustificato motivo oggettivo. Sono invece fondate le censure sub 1, 2, e 4. La natura di sanzione disciplinare del licenziamento per gravi inadempimenti delle obbligazione derivanti dal rapporto di lavoro subordinato ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità, cfr. per tutte SS.UU.n.3965 del 1994, della Corte costituzionale, cfr.n.204 del 1982 e 427 del 1989 della contrattazione collettiva che regola il rapporto. Appare, quindi, erronea in diritto l'affermazione che la espressa previsione di sanzioni disciplinari per la violazione delle norme interne, che regolano l'uso delle F carte in questione, escluda le sanzioni disciplinari espulsive. Illogici poi sono i rilievi della mancanza di danno patrimoniale della datrice di lavoro e di profitto del dipendente. Infatti il rilievo che il punteggio acquisito dal possessore della carta corrispondesse ad acquisti reali, non esclude che l'attribuzione di punteggio e quindi di premi per acquisti di non titolari di carta comportava il danno patrimoniale co rrispondente al valore dei premi che la società non avrebbe dato ai non titolari della carta. Il contestato ritiro dei premi da parte del TA è stato, poi, illogicamente escluso sulla base di una inesistente deposizione della cliente titolare della carta. Questi vizi della motivazione incidono su punti decisivi della motivazione, relativamente alla previsione del licenziamento come sanzione dal codice disciplinare, alla gravità del fatto per la sussistenza o meno di danno per la datrice di lavoro e di profitto per il lavoratore, & si riverberano sul punto centrale della controversia della valutazione della adeguatezza della sanzione espulsiva al fatto contestato e comportano la cassazione della sentenza impugnata ex art.360 n.5 c.p.c. W Il ricorso incidentale avete ad oggetto la misura del danno conseguente all'illegittimo licenziamento è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale. causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, La che si designa nel dispositivo;
allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma , c.p.c. di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma il 27.11.2001 Fernande LufiLive Il Consigliere Il Presidenté IL CANCELCurse Deville Depositate in Cancelleria oggi, 6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE Chuare foo DI BOLLO, DI A, TASSA L'ART. 10 PO S S 533 I . N 73 о