Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 3
Il disposto dell'art. 8 della legge n. 515 del 1993, in ordine agli obblighi di comunicazione dei titolari di concessioni ed autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva, è applicabile non solo ai soggetti titolari di una concessione od autorizzazione definitiva, ma anche ai soggetti che operano in regime di esercizio transitorio ai sensi dell'art. 32 della legge n. 223 del 1990, essendo stati autorizzati "ex lege" provvisoriamente alla prosecuzione dell'attività.
Anche nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 deve ritenersi applicabile l'art. 5 del cod.pen., quale risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito. Per la configurabilità di questa situazione, con riferimento alla posizione di colui che professionalmente risulta inserito in un determinato campo di attività ed è quindi tenuto non solo all'obbligo generico di conoscenza ed informazione di ogni cittadino, ma anche a quello specifico in ordine alle norme che disciplinano quel campo di attività, è necessario che l'errore sulla liceità del fatto si fondi su un elemento positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento (fattispecie in tema di violazione dell'art. dell'art. 8 della legge n. 515 del 1993).
La norma dell'art. 7 , comma terzo, della legge n. 664 del 1986, laddove, allo scopo di accelerare le operazioni di trasmissione degli atti "relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi", consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione, e ritiene, poi, sufficiente al successivo comma quarto, per il soddisfacimento dell'obbligo di sottoscrizione, la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, "purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale", deve reputarsi applicabile anche agli atti giudiziari per i quali è richiesta la notificazione, non essendo di ostacolo a tale interpretazione - conforme sia alla lettera della norma (che fa riferimento agli atti relativi al contenzioso) che alla sua ratio - l'art. 137 cod. proc. civ., che riserva all'ufficiale giudiziario di controllare la conformità dell'atto da notificarsi all'originale, in quanto, nella specie, con la sottoscrizione dell'avvocato dello stato ricevente viene conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell'originale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9642 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CIRCOLO CULTURALE PUNTO RADIO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 04735/97 proposto da:
CIRCOLO CULTURALE PUNTO RADIO, affiliato ARCI NOVA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. VASARI 4, presso l'avvocato TONOLO MARIA SOFIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO VICHI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorso e ricorrente incidentale -
contro
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/96 della Pretura di PISA, Sezione distaccata di CASCINA, depositata il 31/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Scalfari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/11/1995 il Circolo Punto Radio proponeva opposizione avanti al Pretore di Pisa - sezione distaccata di Cascina - avverso l'ordinanza notificata il 3/11/1995 con cui il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Firenze aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 15.000.000 per aver inviato la comunicazione prevista dall'art.8 della legge 515 del 1993 unicamente alla Presidenza della Camera
dei Deputati e non anche al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
Sosteneva che tale norma non poteva trovare applicazione nei suoi confronti in quanto all'epoca del preteso inadempimento era semplicemente autorizzato alla prosecuzione nell'esercizio dell'impianto in virtù dell'art. 32 della Legge n. 223/90, mentre i destinatari del richiamato art. 8 dovevano circoscriversi unicamente ai titolari di concessione o di autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 103/75, rilevando in ogni caso l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto. Chiedeva quindi, previa sospensione della esecuzione, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, sollevando, in subordine, questione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 14 della Legge 515/93 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nonché dell'art. 15 comma 12 della stessa legge in relazione agli artt. 3, 18 e 19 Cost. Sospesa l'esecuzione e costituitosi il Collegio Elettorale, tramite l'Avvocatura dello Stato, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, il Pretore con sentenza del 23.1-31.1.1996 annullava l'ordinanza-ingiunzione, compensando le spese fra le parti. Dopo aver ritenuto applicabile al Circolo Culturale Punto Radio l'art. 8 della Legge 515/93, relativo all'obbligo delle comunicazioni, sebbene risultasse munito all'epoca di un'autorizzazione provvisoria, escludeva il Pretore la configurabilità del contestato illecito per insussistenza dell'elemento psicologico.
Al riguardo osservava che il mancato richiamo nelle istruzioni ricevute dal Comitato Regionale per il Servizio Radio Televisivo della Toscana dell'art. 8 della citata Legge 515/93 aveva comportato un'errata interpretazione della legge medesima, già di per sè di difficile comprensione, circa la necessità della duplice comunicazione e determinato così un errore scusabile sulla legge, non espressamente previsto dall'art. 3 della Legge 689/81 ma da considerarsi ugualmente rilevante in virtù dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 364/88, applicabile anche in materia di sanzioni amministrative.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, deducendo un unico motivo di censura.
Resiste con controricorso il Circolo Culturale Punto Radio che eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
Il Collegio Elettorale resiste con controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Del pari pregiudizialmente deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente il quale deduce che l'art. 7 comma 3 della Legge 15/10/1986 n. 664, che consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per le trasmissioni a distanza "degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi", si riferisce "ad atti diversi da quelli giudiziari avanti all'A.G.O.", richiedendosi per la notifica la consegna dell'atto originale ai sensi dell'art. 137 C.P.C. e che per lo stesso motivo non può trovare applicazione nemmeno la Legge 7/6/1993 n.183. L'eccezione è infondata.
L'art. 7 comma 3 della Legge 664/86, all'evidente scopo di accelerare le operazioni di trasmissione degli atti "relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi", consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di telecomunicazioni, prevedendo poi al successivo comma 4, al fine di soddisfare l'adempimento dell'obbligo della sottoscrizione, che tale obbligo deve ritenersi assolto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente "purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale". Orbene, in presenza di una previsione di così ampia portata, comprendente espressamente anche gli atti riguardanti il contenzioso, del tutto arbitraria è la tesi dedotta in base alla quale devono considerarsi esclusi da tale disciplina gli atti per i quali è richiesta la notificazione, non essendo una tale interpretazione consentita ne' dalla lettera ne' dalla "ratio" della norma la quale, essendo finalizzata all'accelerazione delle procedure, finirebbe per non trovare applicazione proprio per quelle attività solitamente sottoposte a rigorosi termini di decadenza.
Nè a tale lettura è di ostacolo l'art. 137 C.P.C. che impone all'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica della copia conforme all'originale e quindi di accertarne previamente la conformità, trattandosi all'evidenza di una deroga in quanto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente viene conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell'originale. Con l'unico motivo di ricorso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 689/81 e dell'art. 5 C.P. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che il Pretore abbia attribuito decisiva rilevanza,
ai fini della configurabilità dell'errore sul precetto, al contenuto della nota 569/94 del 2/2/1994 del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Toscana ed alle presunte difficoltà interpretative, senza considerare il chiarissimo disposto dell'art. 8 della Legge 515/93 in presenza del quale non poteva considerarsi sufficiente per ravvisare la buona fede l'incompletezza delle istruzioni fornite dal Comitato Regionale. Al riguardo deduce che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88 l'ignoranza della legge può assumere rilevanza solo se risulti la sussistenza di elementi positivi, che nella fattispecie non ricorrevano, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, precisando che il Pretore abbia omesso di considerare che chi si dedica ad un'attività regolamentata dall'ordinamento ha l'onere di informarsi (colpa professionale).
La censura è fondata.
In linea di principio deve ritenersi che pure nella materia dell'illecito amministrativo disciplinata dalla Legge 24/11/1981 n.689 sia applicabile l'art. 5 C.P., quale risulta a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale del 24/3/1988 n. 364 e che conseguentemente manchi l'elemento soggettivo previsto dall'art. 3 della suddetta legge in caso d'inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito.
Al riguardo la stessa Corte Costituzionale, al fine di evidenziare con la maggiore precisione il proprio assunto e di evitare così possibili abusi nell'applicazione del nuovo principio, si è soffermata sulla nozione di inevitabilità, fornendo una casistica piuttosto particolareggiata dei parametri da utilizzare. Fra i tanti ha anche richiamato la situazione soggettiva di chi professionalmente risulta inserito in un determinato campo di attività e per il quale, cumulandosi l'obbligo generico di conoscenza e di informazione, incombente a tutti i cittadini per il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., con quello specifico in ordine alle norme che disciplinano quella materia, l'eventuale ignoranza della legge non può che ritenersi evitabile e quindi non giustificabile.
Peraltro la stessa Corte Costituzionale nella specifica materia delle contravvenzioni (che è la più affine a quella delle violazioni amministrative) ha rinviato in ordine all'interpretazione dell'art. 5 C.P. alla giurisprudenza via via formatasi sul punto, secondo cui l'errore sulla liceità del fatto assume giuridica rilevanza solo quando si fondi su un elemento positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento (come, ad esempio, nel caso di assicurazioni sulla liceità del fatto da parte di organi competenti della Pubblica Amministrazione o di precedenti assoluzioni del soggetto sullo stesso fatto ecc.): eventualità, queste non dedotte nemmeno nel caso di specie.
A tali principi , che pur astrattamente ha in sostanza richiamato, non si è attenuto il Pretore, il quale, nel condividere la tesi difensiva espressa dal Circolo Culturale Punto Radio, ha valorizzato, ritenendo il contesto normativo di non agevole interpretazione, l'incompletezza delle istruzioni che l'opponente aveva ricevuto dal Comitato Regionale in ordine agli adempimenti da assolvere successivamente alla data delle consultazioni elettorali. Va osservato infatti in primo luogo che la pretesa oscurità del dato normativo non risulta inquadrato dal Pretore sotto il profilo dell'inevitabilità dell'errore, ma in relazione alla ben diversa ipotesi di mera difficoltà interpretativa, senza peraltro che siano state spiegate sufficientemente i motivi di una tale difficoltà pur in presenza di una norma che espressamente impone l'obbligo della comunicazione sia al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ai Presidenti delle Camere e che indica, del pari espressamente, i soggetti obbligati negli editori di quotidiani e periodici e nei "titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva".
Nè poi una tale inevitabilità potrebbe discendere dal fatto che il Circolo Culturale Punto Radio non fosse all'epoca titolare di una concessione definitiva ma solo munita di una autorizzazione provvisoria, "ex lege", alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 32 della Legge 6/8/1990 n. 223, non prevedendo il contestato art. 8 alcuna distinzione al riguardo e non avendo il Pretore considerato l'avvenuta comunicazione, altrimenti inspiegabile, alla Presidenza della Camera dei Deputati. Del pari non ha considerato il Pretore, incorrendo così in un'errata applicazione dei principi elaborati in ordine all'elemento soggettivo previsto dall'art. 3 della Legge 689/81, l'aspetto della professionalità che impone, come si è già evidenziato, a chi esercita una determinata attività un obbligo specifico di informazione in ordine alle norme che la disciplinano, ne' ha spiegato come l'incompletezza in cui sia incorso il Comitato Regionale nelle istruzioni trasmesse possa equipararsi a quell'elemento positivo, estraneo all'agente, (cui più volte ha fatto riferimento la giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 5 C.P. richiamato dallo stesso Pretore) idoneo a determinare la convinzione sulla liceità del comportamento poi adottato. Ciò tanto più se si tenga conto del Regolamento del 26/1/1994 del garante per la radiodiffusione e l'editoria il quale all'art. 24 ha espressamente previsto fra i destinatari delle sanzioni amministrative, attraverso il richiamo dell'art. 8 comma 1 dello stesso Regolamento, proprio anche i soggetti provvisoriamente autorizzati "ex lege" in base all'art. 32 della Legge 223/90 sopra richiamata. L'accoglimento del ricorso principale comporta la necessità di esaminare quello incidentale proposto in via condizionata dal Circolo Culturale Punto Radio il quale denuncia violazione di legge (artt. 8 e 15 Legge 515/93; 1 Legge 689/81) nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Deduce che erroneamente sia stato dal Pretore ritenuto applicabile il disposto dell'art. 8 della Legge 515/93 sebbene non fosse ancora legittimato da alcuna concessione definitiva ma operasse in regime di esercizio transitorio ai sensi dell'art. 32 della Legge 223/90. La censura è infondata.
Le considerazioni sopra espresse, ai fini dell'indagine sull'elemento psicologico, in ordine al chiaro contenuto dell'art. 8 della Legge 515/93 e con specifico riferimento ai soggetti obbligati alle comunicazioni richieste ed ai destinatari delle comunicazioni richieste ed ai destinatari delle comunicazioni medesime, valgono ovviamente anche in relazione al motivo di ricorso in esame, riguardante direttamente l'interpretazione di tale norma e la sua pretesa inappicabilità nei confronti di soggetti, come il Circolo Culturale Punto Radio, privo all'epoca di un'espressa concessione o autorizzazione ma solo autorizzato ex lege (art. 32 Legge 223/90) provvisoriamente alla prosecuzione dell'attività. Qui è solo il caso di sottolineare la irragionevolezza di una tale interpretazione se raffrontata con la chiara finalità della norma, intesa a rendere possibile la determinazione delle spese elettorali e l'elargizione dei successivi contributi finanziari (art. 9) nonché il controllo sul rispetto dei limiti di tali spese (art. 14).
È evidente infatti che in base alla lettura prospettata dal ricorrente non sarebbe possibile da parte del Collegio Regionale avere un quadro completo della situazione per mancanza dei dati relativi alle attività elettorali compiute a mezzo di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva autorizzati solo provvisoriamente.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., rigettando l'opposizione.
Ricorrono giusti motivi per una totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Rigetta
l'incidentale. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1999