Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9642
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

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Il disposto dell'art. 8 della legge n. 515 del 1993, in ordine agli obblighi di comunicazione dei titolari di concessioni ed autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva, è applicabile non solo ai soggetti titolari di una concessione od autorizzazione definitiva, ma anche ai soggetti che operano in regime di esercizio transitorio ai sensi dell'art. 32 della legge n. 223 del 1990, essendo stati autorizzati "ex lege" provvisoriamente alla prosecuzione dell'attività.

Anche nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 deve ritenersi applicabile l'art. 5 del cod.pen., quale risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito. Per la configurabilità di questa situazione, con riferimento alla posizione di colui che professionalmente risulta inserito in un determinato campo di attività ed è quindi tenuto non solo all'obbligo generico di conoscenza ed informazione di ogni cittadino, ma anche a quello specifico in ordine alle norme che disciplinano quel campo di attività, è necessario che l'errore sulla liceità del fatto si fondi su un elemento positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento (fattispecie in tema di violazione dell'art. dell'art. 8 della legge n. 515 del 1993).

La norma dell'art. 7 , comma terzo, della legge n. 664 del 1986, laddove, allo scopo di accelerare le operazioni di trasmissione degli atti "relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi", consente all'Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione, e ritiene, poi, sufficiente al successivo comma quarto, per il soddisfacimento dell'obbligo di sottoscrizione, la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, "purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale", deve reputarsi applicabile anche agli atti giudiziari per i quali è richiesta la notificazione, non essendo di ostacolo a tale interpretazione - conforme sia alla lettera della norma (che fa riferimento agli atti relativi al contenzioso) che alla sua ratio - l'art. 137 cod. proc. civ., che riserva all'ufficiale giudiziario di controllare la conformità dell'atto da notificarsi all'originale, in quanto, nella specie, con la sottoscrizione dell'avvocato dello stato ricevente viene conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell'originale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9642
    Data del deposito : 10 settembre 1999

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