Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza. (Fattispecie di ritenuta tardività di querela presentata oltre un anno dopo il fatto nonostante la parte lesa fosse in grado, già in precedenza, di localizzare la casa ove si era consumata la pretesa violenza a suo danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2009, n. 25986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25986 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 13/05/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1033
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42344/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
Avverso la sentenza, resa il 18/9/08, dalla Corte di Appello di Salerno;
nel processo a carico di:
C.R., nato a
(OMISSIS);
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale, Dott. SINISCALCHI Antonio, il quale ha concluso per il rigetto Udito il difensore dell'imputato, avv. TEDESCO Giuseppe, il quale ha concluso per il rigetto.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 18/9/08, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno il 14/6/06, pronunciandosi sull'appello interposto dalla difesa del prevenuto, C.R., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al delitto ascrittogli, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela, presentata dalla p.o. dopo oltre un anno dal fatto-reato;
per l'effetto, ha revocato le statuizioni a favore della costituita parte civile.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 609 bis c.p., commesso in danno di M. O., e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione, con pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore della p.c., da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale in favore di essa, pari ad Euro 5.000,00.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, con il seguente motivo:
- ha errato la Corte territoriale nel ritenere tardiva la querela proposta dalla p.o., in quanto ai fini della decorrenza del termine per la relativa proposizione necessita che la p.o. non solo abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi, ma l'onere della prova della intempestività della proposizione incombe su chi l'allega e, a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma va fornita una prova contraria rigorosa: dalle risultanze della istruttoria dibattimentale è emerso che la M. ha conosciuto le generalità dell'imputato solo poco tempo prima della presentazione della querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, svolta a sostegno del decisum, si appalesa logica, corretta ed esaustiva.
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale ha disatteso i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, nonché le risultanze processuali: la corretta applicazione dei primi, in correlato alla esatta valutazione delle emergenze istruttorie, avrebbe determinato la conferma della condanna, pronunciata dal Tribunale a carico del C..
La censura non è meritevole di accoglimento, in quanto si fonda su una non corretta interpretazione delle pronunce rese da questa Corte in materia di termine per la proposizione, da parte della vittima, della istanza punitiva.
Dal controllo esercitato sul discorso giustificativo, sviluppato dalla Corte di Appello di Salerno, emerge, di contro, una esatta lettura del disposto di cui all'art. 124 c.p. e della giurisprudenza che su detta norma si è venuta a formare.
Il decidente richiama decisioni di legittimità, secondo le quali per esigenze socio-politiche e di politica criminale, l'ordinamento giuridico, facendo dipendere la perseguibilità e la punibilità di determinati reati dall'interesse punitivo del privato, configura la querela come un diritto soggettivo potestativo, lasciato alla discrezionalità dell'offeso, che è libero di esercitarla, con piena cognizione, soltanto se posto nelle condizioni di conoscere tutti quegli elementi, oggettivi e soggettivi, che possono influire sulla scelta, intuitu personae, prevalentemente legata ai rapporti con il reo, siano essi di pregressa amicizia o parentela, che di eventuale conflittualità o indifferenza.
Il soggetto passivo ha un interesse, penalmente apprezzabile, a conoscere l'autore del reato prima di esercitare il diritto, in quanto la remissione di una querela contro ignoti può non eliminare le conseguenze sociali e d'immagine, spesso irreversibili, già arrecate al querelato, eventualmente identificato in persona contro la quale, se individuata tempestivamente, non avrebbe proposto querela per vincoli di sangue o per altra ragione personale (Cass.29/12/99, n. 14660). Correttamente, di poi, il giudice di merito, osserva che un diritto soggettivo, ancorché potestativo, al fine di evitare che non si trasformi in attribuzione di facoltà senza limite, ossia in sostanziale arbitrio del suo titolare, con corrispondente capacità di determinare uno stato di incertezza sine die dello stato libertatis del possibile imputato, necessita che sia sottoposto a dei limiti oggettivi, costituiti dall'onere che la vittima ha di utilizzare gli elementi di cui è venuta a conoscenza, che le permettano di pervenire alla identificazione dell'autore del fatto- reato, commesso ai suoi danni, così da decidere se presentare o meno la querela.
Ne consegue che il termine per la proposizione della istanza punitiva non decorre dal momento in cui la parte lesa, in possesso di elementi oggettivi per la identificazione dell'autore del delitto commesso ai suoi danni, decide di attivarsi e di giungere alla concreta identificazione del presunto reo, ma dal momento in cui avrebbe potuto attivarsi per giungere a quella conoscenza. Nel caso di specie, non può che concludersi per la tardività della querela, come a giusta ragione ha affermato il decidente, presentata dalla M. a fine (OMISSIS), ossia oltre un anno dopo dal fatto, nonostante che costei fosse stata in grado di ritrovare la villetta (posta in adiacenza all'opificio del padre del prevenuto), ove ha denunciato di avere subito violenza, tanto da accompagnarvi gli agenti di polizia all'indomani dalla presentazione della querela;
tale elemento oggettivo, da tempo nella piena cognizione della p.o., ad avviso del giudice di merito, avrebbe permesso di pervenire alla individuazione ed identificazione del C. nella immediatezza della commissione del reato e non dopo oltre 14 mesi circa. Da quanto rilevato appare, con netta evidenza, come la argomentazione logico-giuridica posta dalla Corte territoriale a sostegno della pronuncia di non doversi procedere sia da considerare esente da vizi e, pertanto, non aggreditale dalla contestazione mossa in ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009