Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15290 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 29 0/02 REPUBBLICA I IN NOME DEL POPOLO ALIA -- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resorcisto SEZIONE TERZA CIVILE dareet -- - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- --- -Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 3752/00 -- ―― Cron. 35715 Consigliere Dott. Ugo FAVARA Rep. 3976 Rel. Consigliere Dott. Michelc VARRONE Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud.28/05/02 Consig] lere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Donato CALABRESE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia, studio IL SOLE 24 ORE --- dal Sig. | per diftil 1,55 SE NTENZA per30 OTT 2002- sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE -- --- VINCENZO in proprio, IG FINANZIARIA BI - ―. SPA con sede in Milano in persona dell'Amministratore - - -- Unico e legale rappresentante Sig.ra Patrizia Altiero, - --- 1 nonchè NI IMM SRL in Liquidazione, con sede in liquidatore Dott. Vincenzo Milano, in persona del domiciliati in ROMA LGO Caltabiano, elettivamente DELLA GANCTA 1, presso 10 studio dell'avvocato Т GUALTIERO RUECA, che li difende anche disgiuntamente agli Avvocati ANTONIO MUCCIARELLI, LIVIO GUERRERIO, I- ---- GUIDO MUCCIARELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti 2002 - contro 1259 |- -1- AY INC (già AY ER INC già SA ER -1 ON, già AY FOREIGN INVESTMENTS LTD), in -- pro tempore Sig. persona del legale rappresentante - - elettivamente domiciliata in Thomas G. Tithecott, - -- - - - presso lo studio dell'avvocato ROMA VIA RABIRIO 1, 1- GREGORIO, che la difende anche M DE GIULTO - - all'avvocato GIUSEPPE MILANO, giustadisgiuntamente certificato Notarile nella Città di Toronto Ontario Canada del Notaio William John Stanger del 2 marzo -- 2000; - controricorrente avverso la sentenza n. 2405/99 della Corte d'Appello L 11 | di MILANO, Sezione I Civile, emessa il 28/09/99 e 十 www | depositata il 05/10/99 (R.G. 479/98+2283/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica — - dal Consigliere Dott. Michele udienza del 28/05/02 VARRONE;
udito l'Avvocato Gualtiero RUEÇA; .1 udito l'Avvocato Giuseppe MILANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Im Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VINCENZO BI, IG FINANZIARIA s.p.a. e NI IMMOBILIARE s.p.a., tra il giugno 94 ed il febbraio 195, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano la società canadese SA ER ON (poi AY FOREIGN INVESTMENTS Lid, ora AY ER Inc.) per chiedere il risarcimento dei cospicui danni (circa 19 miliarixli lire) loro derivati dalla condotta avversaria. Esponevano che nel gennaio 88, all'esito di articolare trattative, un gruppo di investitori italiani, tra i quali il BI e la IG, aveva acquistato dal gruppo AY 1'85% delle quote della NI s.r.l., importante produttrice di principi farmaceutici di origine animale: l'interesse all'acquisizione della società (ed agli ulteriori investimenti nella ristrutturazione aziendale e nell'acquisto dello stabilimento di Santhià) era anche riposto nell'attività che la NI aveva sempre svolto per il gruppo AY, cioè la produzione di parte della “Territina" necessaria alla confezione dei farmaci AY. Questa - -con il cliente BAYIR era particolarmente rilevante nell'economia attività di NI, tanto da essere regolata in uno specifico accordo del 19/10/87 - formalizzato appunto all'inizio delle trattative di vendita - tra AY ITALIA e NI (e non a caso questo accordo era stato poi richiamato nell'atto di cessione delle quote). La collaborazione tra la AY e la NI (ormal uscita dal gruppo) era stata poi confermata con altro atto del 2/3/89, avente validità fino a tutto il '96, ed in concreto attuata con reciproca soddisfazione finché, il 7/6/91, un decreto del Ministero della Sanità inibiva l'uso di derivati bovini per la produzione farmaceutica. Dal marzo 192 la AY aveva dunque cessato di acquistare la ferritina della NI, provocandone con ciò l'inevitabile, gravissima crisi. Sulla scorta di queste vicende gli acquirenti BI e IG chiedevano allora, in via principale, che la AY fosse condannata a pagare la "sopravvenienza passiva" derivante dal mancato rispetto degli accordi commerciali, come garantita nel contratto di cessione delle quote (a questa domanda aderiva la NI, chiedendo anche i danni ulteriori rispetto alla scadenza contrattualmente prevista); in subordine, il medesimo risarcimento di 19 mihari di lire a titolo di responsabilità extracontrattuale per aver creato e poi deluso l'affidamento commerciale;
in ulteriore subordine, il BI la RO insistevano per l'identico risarcimento, sui medesimi presupposti, in relazione alla perdita di valore delle partecipazioni a suo tempo acquisite. La società convenuta si costituiva e resisteva alle pretose avversarie, sia contestando la legittimazione processuale alle domande come proposte, sia negando ogni proprio impegno contrattuale all'acquisto della ferritina. sia declinando qualsiasi responsabilità per il mutamento delle regole di mercato indotto dalla decisione governativa. Con la sentenza 24 novembre '97, l'adito Tribunale rigettava tulte le domande degli attori;
sentenza impugnata dai soccombenti, con atto notificato il 23/2/98, che conteneva, oltre ad articolate consure di merito. il preliminare rilievo dell'incsistenza-nullità della sentenza, poiché non firmata dal presidente del collegio. Si costituiva la AY, specificamente replicando agli argomenti di merito degli avversari, ma convencndo sul radicale vizio di forma della decisione. Tuttavia, nel frattempo, su istanza della stessa appellata, il Tribunale, con il medesimo Collegio, preso atto dell'inesistenza della prima sentenza, rinnovava la decisione in termini identici il 28/5/98. Anche questa seconda sentenza veniva appellata in via principale dagli originari attori soccombenti ed in via incidentale in punto spese dalla AY e la Corte ambrosiana, con sentenza 5 ottobre 1999, dichiarava inammissibili i gravami avverso la prima sentenza e rigettava quelli avverso la seconda. condannando gli appellanti principali in solido al pagamento delle spese del grado. ribadendo l'incsistenza della prima pronuncia ed affermando fondamentalmente che l'accordo del 19/10/87 conteneva non obblighi a carico della AY ITALIA, ma solo un'opzione ex art. 1331 c.c. Hanno proposto ricorso per cassazione il BI, la IG FIN. s.p.a. e la NI IMMOBILIARE s.... sulla base di 3 motivi. Ha resistito la AY Inc. con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la carenza di giurisdizione del Tribunale milanese in relazione alla sentenza 13 luglio 1998 con la quale, preso alto della nullità-inesistenza della precedente sentenza del 24 novembre 1997, ne pronunciava un'altra identica, con la stessa composizione del collegio giudicante, senza riesaminare il merito della causa ma limitandosi comc sopra detto essendo stato proposto - a rinnovare la decisione. dopo che appello (11 23/2/98) - sarebbe venuto meno, per quell'organo giudiziario, il potere giurisdizionale. La censura, per quanto suggestiva, non è fondata. La Corte ambrosiana, infatti, statuendo nei termini sopraindicati, si è perfettamente uniformata al principio di cui alla sentenza 22 settembre 1993 n. 9661. opportunamente richiamata, secondo il quale "nel caso di provvedimento inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice a perché sottoscritto da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso Collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione. i quali, preso atto dell'incsistenza della decisionc già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli articoli 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 Disp. Att. Detto potere non interferisce col potere di impugnazione della parte in quanto, a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c. la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice si sottrae al principio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione. per cui essa può essere dichiarata nulla con autonoma azione a formare oggetto di rinnovazione ufficiosa, purché questa intervenga prima della pronuncia del giudice di appello", Questa Corte peraltro nen ignora i consolidato indirizzo giurisprudenziale, alla cui stregua la mancata sottoscrizione della sentenza emessa da un organo collegiale da parte del presidente o dell'estensore, non emendabile con il procedimento di correzione, comporta la nullità assoluta ed insanabile del provvedimento che, deducibile anche fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, va rilevata anche di ufficio da parte della Corte di Cassazione che, annullando la sentenza di appello così viziata, deve rimettere la causa al medesimo giudice di secondo grado, che viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa e non può limitarsi (neanche nel rito del lavoro) alla mera rinnovazione della sentenza (Cass. 14 dicembre 1994 n. 10681 ex plurimis). Ma tra le due massime l'apparente contraddizione si scioglic agevolmente considerando che, nel secondo caso, si tratta di individuare il tipo di statuizione che devea fronte di una sentenza priva di sottoscrizione - essere cmessa dal giudice dell'impugnazione, mentre nel primo (come nella specie) la rinnovazione della sentenza contenutisticamente identica a quella nulla è intervenuta prima della pronuncia del giudice del gravame, quando il primo giudice non aveva ancora perduto il potere di giudicare. D'altronde, ċ appena il caso di sottolincare quanto sia antieconomico processualmente pretendere, dallo stesso collegio che ha appena definito una controversia con sentenza nulla per mera omissione, un riesame del merito appena ultimato. quando è sufficiente una mera rinnovazione, nel contraddittorio delle parti, della sentenza già adottata. Che è poi quanto a suo tempo richiesto dalla stessa attuale resistente, il cui interesse, quindi, alla doglianza in esame appare quanto meno dubbio. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo i ricorrenti. denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1331, 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente all'interpretazione dell'accordo 19/10/87 e del capo relativo alle garanzie del contratto 14/1/88 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano che il giudice di appello, valutando insieme i due atti, non li abbia interpretati come contenenti l'impegno della AY ad acquistare la ferritina, anche nella prospettiva del successivo acquisto dello stabilimento di Santhià da parte degli stessi ricorrenti. Neppure questa censura coglie nel segno. Essa è già stata neutralizzata dal giudice del gravame il quale, premesso che il testo della missiva della NI del 19/10/87, conformemente all'intitolazione ("opzione relativa alla nostra produzione di ferritina”) è del tutto univoco ed evidenzia semplicemente un'opzione per l'acquisto di tale materiale a favore della AY senza alcun obbligo a carico di quest'ultima, no ha sottolineato l'utilità economica, consistente nell'assicurare all'attuale resistente la disponibilità della ferritina necessaria al suo ciclo produttivo quando, vendula la maggior parte delle quote della NI, non avrebbe più potuto imporle la relativa fornitura. Ed a tale conclusione il suddetto giudicc è pervenuto anche in considerazione del comportamento successivo del BI, nuovo presidente della ZANON!, che durante le trattative per l'acquisto dello stabilimento di Santhià. aveva tentato di ottenere dalla AY (missiva 12/12/88) quel contratto di fornitura che, nel presente giudizio, ha assunto essere già sostanzialmente assicurato dall'accordo dell'ottobre 1987 (ottenendo peraltro dalla AY solo l'assicurazione di considerare la NI quale fornitore privilegiato). I.'esposta motivazione appare priva delle violazioni di legge denunciate e sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di persuasività da renderla incensurabile in questa sede, con conseguente rigetto del secondo motivo. Ma le considerazione esposte comportano il rigetto anche dell'ultimo motivo con cui i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1366, 1367, 1559 c 1560 c.c. anche solo il profilo motivazionale (art. 360 nm. 3 e 5 e.p.c.), lamentano che non sia stata riconosciuta quanto meno la responsabilità extracontrattuale della AY. Ed. infatti, una volta accertato che il BI, per quanto sopradetto, cra consapevole della portata giuridica dell'accordo 19/10/87, la Corte territoriale ha dedotto l'ulteriore conseguenza che gli acquirenti della NI non potevano essere stati tratti in inganno circa gli impegni assunti dalla AY verso la stessa NI. cscludendo quindi che si fossero determinati all'acquisto delle quote sulla base di tale erronca convinzione. Trattasi anche in questo caso di censura che impinge su una valutazione di fatto. istituzionalmente devoluta al giudice di merito e che essendo logicamente e giuridicamente corretta, sfugge al sindacato in cassazione. Concludendo, il ricorso va rigettato, ancorché le particolarità della vicenda costituiscono giusto motivo per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma, il 28 maggio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schlam U nter IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello 30-10 0? paltata in Canosforla лоят 129,14 GEN. Во 2066 9 784. 4565 149.77