Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poichè concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto a riqualificare come violazione dell'art. 727, comma secondo, cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 544-ter cod. pen., configurabile nella diversa ipotesi di abuso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio").
Commentari • 4
- 1. La responsabilità del proprietario di un animale domesticoCristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2021
Le recenti pronunce di condanna in ambito civile e penale, hanno condotto l'autore a svolgere una disamina delle responsabilità più comuni in tema di possesso e detenzione di animali d'affezione – nella specie, di cani. SOMMARIO: Premessa Le sanzioni amministrative delle ordinanze comunali 2.2 L'ingresso dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico a) L'ingresso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici b) Il trasporto dei cani in auto e sui mezzi pubblici c) L'ingresso dei cani in negozio o al ristorante d) L'ingresso dei cani in spiaggia La responsabilità sotto il profilo civilistico a) La responsabilità ex 2052 c.c. b) Responsabilità per rumori e odori molesti c) Risarcimento …
Leggi di più… - 2. È reato applicare il collare elettrico ad un caneRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 14 aprile 2020
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11561/2020, si è pronunciata in merito alla configurabilità del reato di abbandono di animali, ai sensi del comma 2 dell'art. 727 del c.p., in capo a chi applichi ad un cane un collare elettrico, anche qualora il suo utilizzo sia volto alla realizzazione di una finalità educativa. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini nasceva dalla condanna per abbandono di animali subita da un uomo per aver utilizzato su un cane un collare elettrico, in grado di produrre delle scosse elettriche trasmesse attraverso un comando a distanza ed indirizzate all'animale per mezzo di due elettrodi posti a diretto contatto con la …
Leggi di più… - 3. Collare anti-abbaio, per la Cassazione è reatoFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 23 febbraio 2018
Avv. Francesca Servadei - Con una succinta sentenza la III Sezione dalla Corte di Cassazione, con pronuncia del 24 gennaio 2018, n. 3290 (sotto allegata), ha inquadrato la fattispecie di chi utilizza il collare anti-abbaio nel reato di abbandono di animali di cui all'articolo 727 del Codice Penale. La vicenda L'imputato lamentava la carenza probatoria e la mancanza di motivazione. Gli Ermellini di Piazza Cavour rievocavano un precedente orientamento, sempre espresso dalla III Sezione Penale, la sentenza 38034/2013, affermando che il cane non solo pativa sofferenze fisiche, ma anche patimenti psichici. Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 727 i Supremi Giudici affermavano che …
Leggi di più… - 4. Collare anti-abbaio va bandito, utilizzarlo è reatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 21 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2016, n. 21932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21932 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
2 1 9 32/ 1 6 32 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 432/2016 LUCA RAMACCI Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO MATTEO SOCCI - Consigliere -N. 16111/2015 Dott. GIOVANNI LIBERATI Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN N. IL 26/10/1944 avverso la sentenza n. 303/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per : Rigetts del ricorso>> Udit i difensor Avv. Andrea Bartelisce Accogliment, ss. Udito, per la parte civile, l'Avv RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 26 maggio 2014, in parziale riforma della decisione del Giudice del Tribunale di Firenze, Pontassieve, del 10 maggio 2012, concedeva la sospensione condizionale della pena e confermava nel resto, condanna a 4.000,00 € di multa a carico di AS AN per il delitto di cui all'art. 544 ter del cod. pen., in Pontassieve il 25 ottobre 2008. 2. AS AN ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 544 ter e 727 cod. pen., art. 1, 157 e 160 del cod. pen. L'art. 544 ter del cod. pen. richiede lesione, o sevizie all'animale. Il capo di imputazione già individua non le lesioni o le sevizie, ma semplice sofferenza, "uno stato di inutile sofferenza" per uso di collare elettrico con comando a distanza. L'inutile sofferenza non rientra nella fattispecie dell'art 544 ter del cod. pen. I periti elettronici e i veterinari nominati dal giudice avevano escluso altri effetti al di fuori di un dolore momentaneo, non idoneo a lesioni o sevizie. Si doveva derubricare quindi in contravvenzione, ex art 727 cod. pen., e dichiarare prescritto il reato. 2. 2. Il ricorrente usava i collari al solo fine di addestramento, fattispecie prevista dalle leggi sulla caccia, con conseguente disapplicazione delle norme contestate (art. 19 ter, d. a. cod. pen.). 1 Angel M oller box" 2. 3. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza rispetto alle risultanze testimoniali e peritali. Su azionamento involontario, del Comandante della Forestale, ripetuto e sbadato del collare il cane ha subito una sofferenza superiore a quella inferta dal ricorrente. L'azione scomposta del comandante non può ritenersi identica a quella del ricorrente, sia per l'aumento di potenza e sia per l'intensità non controllata. La potenza spostata a 13 è conseguenza del comportamento del comandante della forestale. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il primo motivo del ricorso, derubricazione in contravvenzione, art. 727 del cod. pen. e dichiarazione di prescrizione. Il ricorrente ha utilizzato collari elettrici attivi per due cani di sua proprietà; cani utilizzati per l'attività venatoria;
mediante i collari, con scariche elettriche i cani venivano richiamati al proprietario ed addestrati. I collari sono stati periziati, modello Canicom 800 del costruttore Num'Axes, con telecomando. Il livello di stimolazione può essere regolato dal telecomando (tensione e durata). Il perito conclude la sua analisi escludendo qualsiasi rischio per la salute del cane, "in quanto gli impulsi hanno durata molto limitata (ordine dei microsecondi) e quindi l'energia trasmessa è trascurabile, inoltre la corrente attraversa una zona limitata del corpo senza interessere gli organi vitali.... Possiamo quindi concludere che l'unico effetto fisiologico della scarica sia la sensazione, più o meno dolorosa, che la scarica può causare all'animale... Ang Lotus bar ✓ massima distanza alla quale è possibile controllare i collari con il telecomando 800 metri" - perizia Cipriani, del 7 novembre 2011, su incarico del Giudice -. Il tipo di collare quindi non può ritenersi un collare antiabbaio, ma un collare per l'addestramento. La Cassazione infatti ha ritenuto che per il collare antiabbaio si configura il reato, delitto, dell'art. 544 ter del cod. pen., mentre per il collare per addestramento si configura la semplice contravvenzione dell'art. 727 del cod. pen. L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio" integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali. (Sez. 3, n. 15061 del 24/01/2007 - dep. 13/04/2007, Sarto, Rv. 236335). L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (Sez. 3, n. 38034 del 20/06/2013 - dep. 17/09/2013, Tonolli, Rv. 257685). La differenza è evidente perché con il delitto di cui all'art. 544 ter del cod. pen. si punisce chi con dolo, "con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche", con la contravvenzione dell'art. 727 cod. pen. si punisce, invece, chiunque "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". 3Anjelttall-Soci In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale). (Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014 dep. 16/09/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184). Nel nostro caso non può certamente riconoscersi una crudeltà o lesioni ai cani, ma solo sofferenze, per altro limitate solo ai momenti di uso dei collari constatato dagli operanti di P.G. -; sofferenze comunque gravi, e incompatibili con la natura dei cani. Altri criteri e soluzioni di addestramento per i cani sono possibili, più naturali e consoni alla natura etologica dei cani. Il reato di cui all'art. 727 del cod. pen. è da ritenersi prescritto, commesso il 25 ottobre 2008, termine massimo di 5 anni, art. 157 del cod. pen. La sentenza, quindi deve annullarsi senza rinvio perché il reato di cui all'art. 727 del cod. pen. è estinto per prescrizione. beau
P.Q.M.
Riqualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 727 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso l' 11/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCC Luca Ramacci ←Secci DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 25 MAG 2016 IL CANCELLORE Luana Ma tLuana 5