Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, qualora il giudice del riesame ritenga di modificare la pronuncia del primo giudice può evitare di sottoporre ad analisi le ragioni che hanno sostenuto l'originaria decisione specificando quelle che inducono ad un diverso giudizio a condizione che la decisione di riforma sia ineccepibilmente sorretta da una adeguata, completa e convincente motivazione che si impone con caratteri di assoluta decisività, dando in tal modo di per sè ragione della diversa scelta operata e della prevalenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2004, n. 23985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23985 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 14/04/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 00463
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 004272/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SO AR N. IL 08/10/1936;
avverso ORDINANZA del 10/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Santi Consolo: inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
La G. di F. procedette di iniziativa al sequestro probatorio di n. 5 videogiochi, rinvenuti nell'esercizio pubblico gestito da VE AN e forniti dalla ditta della quale è amministratore l'attuale ricorrente RA CA, avendone accertato, a mezzo di una verifica "speditiva" del funzionamento, la non conformità alle tassative prescrizioni di cui al co. 7 dell'art. 110 TULPS. Tale sequestro fu convalidato dal P.M. presso il Tribunale di Roma con decreto in data 22.10.2003, ipotizzando a carico del VE il reato di cui all'art. 718 c.p. e a carico della RA il reato di cui al co. 9 del citato art. 110 TULPS.
Avverso tale decreto la predetta RA propose istanza di riesame, che il Tribunale di Roma, sezione per il Riesame, ha rigettato con ordinanza del 18.11.2003, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'indagata. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 110 TULPS e 354 o 355 c.p.p. per insussistenza del fumus commissi delicti, che "il Tribunale di Roma si è limitato a prendere atto delle affermazioni della P.G.", senza affatto considerare ne' i rilievi contenuti nella memoria difensiva, ne' "la documentazione a questa allegata che, di fatto, smentiva ... la correttezza delle contestazioni dei verbalizzanti"; in particolare, il Tribunale avrebbe trascurato "la valutazione della dichiarazione rilasciata dal responsabile tecnico di Video Service 2001, in cui lo stesso chiariva come gli apparecchi consentissero singole partite del valore massimo di 50 centesimi di euro ... e che con l'inserimento di monete di valore maggiore (1 e 2 euro) veniva acquistata una serie di partite, senza che con ciò venisse violata la prescrizione del legislatore". Il ricorso è infondato, non essendo, innanzi tutto, esatto che il Tribunale non abbia preso in considerazione "nè i rilievi contenuti nella memoria difensiva, ne' la documentazione a questa allegata". Infatti, il Tribunale ha preso in considerazione, come doveva, l'elemento decisivo che, secondo la prospettazione della P.G. e del P.M., caratterizzava nel senso della illiceità, i cinque apparecchi sequestrati e cioè, per quanto qui interessa, il contrasto con il disposto del co. 7 lett. b) dell'art. 110 TULPS, per l'accettazione dì monete del valore superiore a 50 centesimi di euro. È, infatti, pacifico che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del tribunale non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve espletare il controllo di legalità nell'ambito delle indicazioni di fatto fomite dal P.M. Esattamente, quindi, è stata riservata alla fase di merito "la valutazione della dichiarazione rilasciata dal responsabile tecnico della Video Service 2001"; oltre tutto, tale dichiarazione, a quanto affermato dal ricorrente medesimo, non era contrastante con quanto accertato dai verbalizzanti in sede di sequestro, ma solo, per così dire, limitativa, nel senso che l'accettazione di monete superiori al valore consentito non veniva smentito, ma solo rapportato alla possibilità che con l'inserimento di monete di valore superiore veniva acquistata una pluralità di partite. In proposito, va ribadito che, stante il tenore letterale della disposizione che si ipotizza violata (gli apparecchi, per essere considerati - come si esprime il co. 7 dell'art. 110, per il gioco lecito, devono essere attivabili "solo con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di un euro"), esattamente il Tribunale ha ravvisato, nei confronti della RA, il fumus del reato ipotizzato, riservando alla fase della cognizione "l'accertamento della eventuale erroneità della prospettazione della polizia giudiziaria". Pertanto, non sussistendo la violazione denunciata, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004