Sentenza 17 aprile 2013
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La condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo "carnet", sebbene spesi o utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato di ricettazione del blocchetto che originariamente li conteneva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 19372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19372 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
19 3 7 2 / 1 3. le REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/04/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente - SENTENZA 725 N. Rel. Consigliere - Dott. STEFANO PALLA 1 REGISTRO GENERALE Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - N. 45916/2012 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA PI LU N. IL 12/12/1966 avverso l'ordinanza n. 49/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PONTREMOLI, del 14/09/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -, d inam iscibilità Jul 2018. Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO AI ER UI ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Massa-sezione distaccata di Pontremoli in data 14.9.12, quale giudice dell'esecuzione, con cui, giudicando in sede di rinvio da sentenza della I^ Sezione di questa Corte in data 27.3.12, ha applicato il regime della continuazione ai reati oggetto delle sentenze indicate nel dispositivo del provvedimento, rigettando nel resto le richieste avanzate dal AI e revocando il beneficio dell'indulto al medesimo applicato con i provvedimenti al riguardo indicati. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento agli artt.648 c.p. e 649 c.p.p., evidenziando che l'originaria richiesta ex art.671 c.p.p. era stata integrata dall'ulteriore istanza volta alla applicazione del principio del ne bis in idem, limitatamente ad alcune delle sentenze in considerazione, questione rilevabile d'ufficio e per la cui proponibilità non si era verificata preclusione o decadenza alcuna. Era infatti emerso assume il ricorrente - che sette delle venti sentenze per cui era stata chiesta l'applicazione dell'istituto della continuazione riguardavano, quanto meno in relazione al reato di ricettazione, fatti tra loro identici (sentenza 23.5.08 del Tribunale di Massa-sezione di Pontremoli;
sent.
7.4.09 della Corte di appello di Genova, aventi ad oggetto la ricettazione di assegni provenienti dal medesimo carnet, denunciato smarrito da TI AR in data 15.7.03; sent. 2168/10; 2167/10 e 2153/10 del Tribunale di Massa-sezione di Pontremoli, aventi ad oggetto la ricettazione di assegni provenienti dal medesimo carnet, provento di furto ai danni di IU DI, in data 12.12.07; sent. 15.6.09 del Tribunale di Massa-sezione di Pontremoli e sent.
1.2.06 del Tribunale di Massa-sezione di Carrara, aventi ad oggetto la ricettazione di assegni provenienti dal medesimo carnet provento di furto in danno di AM AO), sulla considerazione del reato di ricettazione come reato a consumazione anticipata che si perfeziona con il possesso della res di provenienza illecita, con la conseguenza che la detenzione di più moduli di assegno in bianco provenienti dal medesimo carnet, ancorché spesi, falsificati o comunque utilizzati, anche in luoghi diversi, configuravano un'unica ricettazione, non già degli assegni, ma del blocchetto che originariamente li conteneva. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione alla più ampia richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, non avendo il tribunale tenuto conto del principio espresso nella sentenza di annullamento, non fornendo adeguata spiegazione del perché la commissione in tempi diversi riguardante peraltro la sola spendita e, quindi, il reato cronologicamente e logicamente successivo costituirebbe elemento ostativo al riconoscimento del vincolo dellaalla ricettazione continuazione. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente. E' principio pacifico in giurisprudenza che il reato di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa e pertanto, con riferimento alla istanza avanzata dalla difesa del AI, ex art.649 c.p.p., nell'ambito del giudizio di rinvio (tema rimasto impregiudicato e suscettibile di essere oggetto di separata domanda, come evidenziato nella sentenza di annullamento), appare contraddittoria la motivazione del giudice di rinvio riguardo al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni provenienti da un medesimo carnet. Pur reputando, infatti, che gli assegni si trovassero riuniti in un medesimo blocchetto ed ignorandosi se il AI avesse acquistato singoli moduli già da altri estratti dal medesimo carnet, ciò non deducendosi dalle motivazioni delle sentenze di condanna, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto i singoli assegni come beni a sé stanti che il AI ha utilizzato come titoli di credito, riempiendoli e negoziandoli. Ha ritenuto pertanto, contraddittoriamente, il giudice non versarsi nella situazione contemplata dagli artt.649-669, comma 1, c.p.p., pur in presenza di una pluralità di sentenze di condanna – nei termini - sopra indicati - relative alla ricettazione di assegni provenienti da un unico carnet illecitamente acquisito come ritenuto 'in linea di principio' dallo stesso giudice dell'esecuzione allorché ha 2 ritenuto plausibile che gli assegni si trovino riuniti in un medesimo blocchetto per una ragione di mera comodità del portatore> - dal AI. L'impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio al per nuovo esame, che non potrà che involgere anche la relativa pronuncia complessiva sulla continuazione, al Tribunale di Massa-sezione distaccata di Pontremoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Massa-sezione distaccata di Pontremoli. Roma, 17 aprile 2013 IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria Roma, 1) = 6 MAG. 2013lì Funzion