Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5459
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Sentenza 28 novembre 2013

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L'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante in assenza di autorizzazione non configura più il reato di cui all'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034), atteso che il regime concessorio, già prefettizio e poi regionale a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, risulta sostituito, ex art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, dal regime autorizzatorio comunale, con la conseguente inoperatività della norma penale di cui al citato art. 16 sanzionante il difetto di concessione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la perdurante vigenza della norma incriminatrice in questione non potrebbe desumersi nemmeno dal richiamo al comma quarto dell' art. 16 da parte dell'art. 5, comma terzo, del D.L. n. 82 del 1993, in quanto effettuato "quoad poenam" esclusivamente per sanzionare il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito).

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di omessa richiesta ai Vigili del Fuoco della visita preventiva di collaudo per le attività sottoposte a prevenzione incendi, originariamente contemplata dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (decreto poi abrogato ad opera del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), ed il reato attualmente previsto dal combinato disposto dell'art. 16 del D. Lgs. 8 agosto 2006, n. 139 richiamato dall'art. 46 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 per ribadirne la perdurante vigenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5459
    Data del deposito : 28 novembre 2013

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