Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
L'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante in assenza di autorizzazione non configura più il reato di cui all'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034), atteso che il regime concessorio, già prefettizio e poi regionale a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, risulta sostituito, ex art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, dal regime autorizzatorio comunale, con la conseguente inoperatività della norma penale di cui al citato art. 16 sanzionante il difetto di concessione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la perdurante vigenza della norma incriminatrice in questione non potrebbe desumersi nemmeno dal richiamo al comma quarto dell' art. 16 da parte dell'art. 5, comma terzo, del D.L. n. 82 del 1993, in quanto effettuato "quoad poenam" esclusivamente per sanzionare il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito).
In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di omessa richiesta ai Vigili del Fuoco della visita preventiva di collaudo per le attività sottoposte a prevenzione incendi, originariamente contemplata dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (decreto poi abrogato ad opera del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), ed il reato attualmente previsto dal combinato disposto dell'art. 16 del D. Lgs. 8 agosto 2006, n. 139 richiamato dall'art. 46 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 per ribadirne la perdurante vigenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/11/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3425
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 19368/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET IO, n. a Napoli il 25/11/1968;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 08/11/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/11/2011 il Tribunale di Napoli ha condannato ET IO per i reati di cui al D.L. n. 82 del 1993, art. 5, e del D.L. n. 745 del 1970, art. 16, nonché di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 36 e 37 e 389, per avere detenuto, all'interno di un'area di parcheggio, una cisterna metallica della capacità di 5 m3 collegata ad una pistola erogatrice con all'interno 390 litri di gasolio per autotrazione senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e del certificato di prevenzione incendi.
2. Ha proposto ricorso l'imputato che lamenta come, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, per la condotta contestata non sia prevista alcuna sanzione di carattere penale;
infatti il comma terzo dell'art. 5 cit. si riferisce all'ipotesi di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, essendo prevista l'applicazione del D.L. n. 745 del 1970, art. 16, comma 4; rileva inoltre che la normativa contestata relativamente alla carenza di certificato antincendio è stata abrogata con il D.Lgs. n. 81 del 2008, a nulla valendo l'assunto della continuità normativa con il D.Lgs. n. 139 del 2006, senza indicazione specifica della norma violata e della sanzione applicabile;
nella sostanza, l'imputato sarebbe stato condannato per un reato abrogato nel 2008 con richiamo ad una norma già esistente prima e disciplinante altre ipotesi, in ogni caso essendo stata violata la disciplina di cui agli artt. 516 e 521 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare che la condotta consistente nell'esercizio di impianto di distribuzione di carburante in assenza di autorizzazione abbia natura di illecito penale, è fondato.
Questa Corte ha in effetti già condivisibilmente chiarito che l'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante in assenza di autorizzazione non configura il reato di cui al D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, convertito in L. 18 dicembre 1970, n. 1034, atteso che il regime concessorio, già
prefettizio e poi regionale a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, risulta sostituito, il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, ex art. 2, dal regime autorizzatorio comunale,
con la conseguente inoperatività della norma penale di cui al citato art. 16 sanzionante il difetto di concessione (Sez. 3^, n. 47902 del 29/10/2003, P.M. in proc. Baffico, Rv. 226893). Va infatti sottolineato che già il D.L. 29 marzo 1993, n. 82, art. 5, conv. in L. 27 maggio 1993, n. 162, ebbe a stabilire, al comma 1,
che gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione tra l'altro ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non dovevano più ritenersi soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, (che aveva appunto dettato norme per l'esecuzione del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, conv. in L. 18 dicembre 1970, n. 1034,
riguardante la disciplina "concessoria" prefettizia inerente l'attività d'installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione) ma "alla sola autorizzazione" da rilasciarsi, per quanto concernente gli impianti di distribuzione del carburante occorrente ad automezzi di imprese, dalla regione territorialmente competente. Successivamente, il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 2, di "razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, lett. c)" (di conferimento di funzioni e compiti delle Regioni agli enti locali), aveva poi stabilito che fossero i comuni ad individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree private sulle quali potessero essere installati detti impianti.
Essendo, pertanto, al previgente sistema, incentrato sulla necessità di previo ottenimento di concessione, subentrata, per effetto degli interventi normativi sin qui descritti, una nuova disciplina unicamente richiedente il presupposto di autorizzazione comunale, si è condivisibilmente concluso, pur in mancanza di un'espressa abrogazione, per l'inapplicabilità della fattispecie contravvenzionale di cui al D.L. n. 745 del 1970 cit., art. 16, comma 4, che, sanzionante con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da L. 100.000 a 1.000.000 espressamente "l'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione", è divenuta un vero e proprio "ramo secco" normativo (cfr. Sez. 3^, n. 47902 del 29/10/2003, cit.). Nè, va aggiunto, la perpetuano criminis potrebbe trarsi dal richiamo al comma 4 del predetto art. 16 da parte del D.L. n. 82 del 1993, art. 5, comma 3, chiaramente effettuato quoad poenam esclusivamente per sanzionare, come risultante dall'inequivoco testo della disposizione, il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito. Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha invece concluso, sul presupposto, sic et simpliciter, della mancanza di autorizzazione in capo all'imputato, per la configurabilità del reato, deve essere annullata sul punto senza rinvio.
4. Il secondo motivo è invece infondato.
In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale era configurabile il reato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 36 e 37, le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e
B approvate con il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689. Ora, se è vero che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 il D.P.R. n. 547 del 1955, è stato abrogato, è tuttavia altrettanto indubitabile che la fattispecie criminosa contestata è comunque prevista dal D.Lgs. 8 agosto 2006, n. 139, art. 16, (di "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco"), richiamato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 46, onde ribadirne la perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del già citato D.P.R. n. 547 del 1955. Sussiste, quindi, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3^, n. 16313 del 25/02/2009, De Pra, Rv. 243470), continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente Decreto n. 139 atteso che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiari o esplodenti. Pertanto, in applicazione di tale assetto normativo, correttamente è stata affermata la configurabilità del reato de quo in relazione alla tipologia dell'impianto utilizzato nella specie ne' può invocarsi, come vorrebbe il ricorrente, una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto per il quale è intervenuta condanna. Ciò posto, va tuttavia preso atto, a fronte della fondatezza del primo motivo di ricorso, della ormai decorsa prescrizione, in data 27/02/2013, del reato, consumato infatti il 27/02/2008, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza anche con riguardo a tale seconda fattispecie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui agli artt.5 del d.l. n. 82 del 1993 e 16 del d.l. n. 745 del 1970, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato nonché in ordine al reato di cui agli artt. 36. 37 e 389 del d.P.R. n. 547 del 1955 perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014