Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 12320
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero l'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1994 n. 50, che configura come reato la condotta di chi introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi, con la espressione "ferme restando le sanzioni previste dal d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (disposizioni in materia doganale)non intende aggiungere alla sanzione detentiva prevista anche quella pecuniaria di cui al d. p.r. n. 43. Ne consegue che qualora il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero e quello concorrente di contrabbando doganale siano unificati per effetto della continuazione, va applicata la sola pena della reclusione prevista per il primo (aumentata ex art. 81 c.p.), e non anche la multa prevista dagli artt. 282 e segg. del d.p.r. citato per il reato concorrente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 12320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12320
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

    Testo completo