Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero l'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1994 n. 50, che configura come reato la condotta di chi introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi, con la espressione "ferme restando le sanzioni previste dal d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (disposizioni in materia doganale)non intende aggiungere alla sanzione detentiva prevista anche quella pecuniaria di cui al d. p.r. n. 43. Ne consegue che qualora il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero e quello concorrente di contrabbando doganale siano unificati per effetto della continuazione, va applicata la sola pena della reclusione prevista per il primo (aumentata ex art. 81 c.p.), e non anche la multa prevista dagli artt. 282 e segg. del d.p.r. citato per il reato concorrente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 12320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12320 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 20/02/2001
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 690
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 37315/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
1. PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Napoli, avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Ariano Irpino 3 aprile 2000 n. 12, con la quale è stata applicata su richiesta a AB HA, nato il 1^ gennaio 1969 in Marocco
a) per il reato p. e p. dagli artt. 81 c. 1 e 110 c.p. e 25, 282, 295 e 341 D.P.R. 1973 n. 43 e 67 e 70 D.P.R. 1972 n. 633,
b) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 L. 1994 n. 50, c) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 46 c. 3 L. 1990 n. 428, accertati in Flumeri (AV) il 13 luglio 1998, previa concessione delle attenuanti generiche e previo riconoscimento della continuazione, la pena concordata con il P.M. di sette mesi di reclusione.
Letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Ariano Irpino 3 Aprile 2000 n. 12 - con la quale a HA GH è stata applicata su richiesta la pena concordata col P.M. per i reati a lui iscritti per aver detenuto abusivamente kg. 63 di t.l.e. in confezioni prive delle avvertenze previste dalla legge - ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
la decisione è errata sul punto della sanzione, non essendo stata applicata per il reato più grave, previsto dall'art. 2 L. 1994 n. 50, la multa proporzionale alla quantità del tabacco di contrabbando comminata dagli artt. 282 e 341 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. L'impugnazione è infondata.
L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., da ultimo, Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e all'imputato non è, perciò consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese). Conseguenza di questo assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art. 112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale, e si limita pertanto alla corretta qualificazione del fatto, all'inesistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. e alla legalità e congruità della pena (cfr., Cass., Sez. 3^, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
11 dicembre 1992, Greco).
Nella specie si deve tener conto che l'art. 2 c. 1 L. 18 gennaio 1994 n. 50 configura come reato la condotta di chi introduce, vende,
acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi e la punisce con la reclusione da due a quattro anni.
La disposizione della norma suddetta, che tiene ferme le sanzioni previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e succ. modd., si riferisce al concorso dei reati e stabilisce che quello configurato dall'art. 2 L. 1994 n. 50 e quelli sanzionati dal D.P.R. 1973 n. 43 concorrono, ma non aggiunge alla sanzione del primo le multe previste dai secondi.
Ne deriva che qualora il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero e quello concorrente di contrabbando doganale siano unificati per effetto della continuazione, si applica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 81 cpv. c.p. solo la pena della reclusione prevista per il primo, aumentata fino al triplo col limite stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo, e non anche la multa prevista dagli artt. 282 e sgg. D.P.R. 1973 n. 43 per anche la multa prevista dagli il reato minore concorrente contestato al capo a). Pertanto la pena è stata correttamente applicata e l'impugnazione, manifestamente infondata, risulta inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001