Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sigg i aistrati:017 67 /0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CCUTRATTO CON SEZIONE SECONE LA PUBBLICA AMM.NG Composta dagl Dott. Vincenzo BALDA ARR. Presidente R.G.N. 19168/98 - Rel. Consigliere Cron. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA 3685 Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 566 Consigliere MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Lucio Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 RIZZO ALFREDO, RIZZO RAFFAELE, già soci della S.A.C. 7 FEB. 2001 "VIVAI PIANTE RIZZO", elettivamente domiciliati in IL CANCELLIERE ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio LIRE 3000 dell'avvocato CRISCUOLO F, difesi dall'avvocato ROMITA CANCELLERIA MARIO, giusta delega in atti;
ricorrenti CG066610
contro
COM. CASTRI' di LECCE, in persona del Sindaco e leg. rapp.te p.t. VITO MUNONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso le studio Cev. 2000 dell'Avvocato GARDIN L., difeso dall'avvocato DAMIANI 1712 STICCHI ERNESTO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 732/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/12/97; ¡udita la relazione della causa svolta nella pubblica ¡ udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo | CALFAPIETRA;
udito 1'Avvocato ROMITA MARIO, difensore del | ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con sentenza in data 27 gennaio 1997 il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 25 febbraio 1994, dal Comune di Castrì contro il decreto ingiuntivo emesso il 24 gennaio 1994 dal Presidente dello stesso Tribunale su ricorso della s.n.c. VA Piante Riz- zo Francesco e dichiarò che il contratto di fornitura e messa a dimora di piante, posto a base del decreto ingiuntivo opposto per conseguire il paga- mento della prestazione, era nullo per difetto di forma scritta;
per cui revocò il predetto decreto ingiuntivo e compensò per intero tra le parti le spese del giudizio. A seguito dell'appello proposto dalla società e di quello incidentale (relativo alla compensazione delle spese) formulato dal Comune, il contrad- dittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Lecce, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 17 dicembre 1997, rigettò l'appello principale, accolse quello inciden- tale e, per l'effetto, condannò la società alle spese di entrambi i gradi, con- fermando nel resto la decisione del Tribunale. Contro la sentenza LF e EL IZ, già soci della disciolta società, hanno proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione. Il Comune di Castrì ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione. Callapietra est.кари 19168,98 1 1. Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 1350 c.c. Affermano che la Corte d'appello ha errato nel ritenere nullo il contratto di fornitura e messa a dimora delle piante per mancanza della forma scritta, non avendo rilevato che, trattandosi di appalto a seguito di licitazione pri- vata, il contratto è da ritenersi concluso allorché la volontà della pubblica amministrazione sia espressa nelle forme di legge (per i Comuni, in una delle forme indicate dal r.d. 18 novembre 1923 n. 2440), per cui non vi era alcuna necessità che le concordi volontà delle parti, già manifestate per iscritto (offerta formale del privato e delibera della giunta municipale) fossero trascritte in un successivo negozio;
né poteva aver rilievo la mancata comu- nicazione formale della delibera da parte del Sindaco, avendo quest'ultimo presieduto la riunione della Giunta ed avendo la società tempestivamente adempiuto realizzando l'impianto arboreo. La doglianza è infondata. Questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare che per il per- fezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni comunali è neces- saria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte del sindaco, organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente territoriale, negozi giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, ini- donee le deliberazioni adottate dalla giunta municipale o dal consiglio co- munale, attesane la caratteristica di atti interni, di natura meramente prepa- ratoria della successiva manifestazione esterna di volontà negoziale. Ne con- segue che un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la Calfapietra est.V.. 19168/98 volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo au- torizzato a rappresentarlo (Cass. 8 marzo 2000 n. 2619; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1878; Cass. 11 settembre 1999 n. 9682; Cass. 24 giugno 1997 n. 5642; Cass. 10 luglio 1996 n. 6262). Né il verbale di aggiudicazione defini- tiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata, necessariamente equivale, ad ogni effetto di legge, al contratto, data la natura dispositiva dell'art. 14 comma 4 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Cass. sez. un. 11 giugno 1998 n. 5807). A tale giurisprudenza la Corte d'appello si è perfettamente attenuta, avendo tra l'altro affermato che in atti non v'era prova di una comunica- zione del Sindaco successiva alla delibera adottata dalla Giunta, per cui la mancanza dell'intervento dell'organo rappresentativo esterno del Comune rendeva monco il procedimento di conclusione del contratto, che pertanto non poteva dirsi perfezionato. Il primo motivo di ricorso va dunque disattesa perché infondato.
2. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte di merito, accogliendo l'appello incidentale del Comune, condannato la società alle spese di primo grado, motivatamente compensate invece dal Tribunale. La doglianza non può essere condivisa. La Corte ha disposto la condanna della società anche alle spese di primo grado ritenendo che il Tribunale non avesse posto a base della deci- Calfapicira est. 19168,98 3 sione di compensazione un motivo idoneo: il rilievo d'ufficio della nullità, a suo parere, costituiva esercizio di un potere attribuito al giudice di merito dalla legge e di per sé solo non giustificava la compensazione in presenza d'una netta soccombenza della società. La decisione della Corte, in tal senso adottata, si sottrae al sindacato di questa Corte Suprema, essendo manifestazione del potere di riforma del giudice di appello ed essendo sorretta da una motivazione logica e suffi- ciente.
3. Il ricorso va in conclusione rigettato con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
4w000 La Corte 290000 rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in £. 283.00. oltre a £.
1.500.000 per onor 109710ST 129, 11 ari. 4667 20,65 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" sezione ci- 8067T 12,00 vile, il 24 ottobre 2000. 161,7 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Il Presidente Vinay Bl presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 211 11.3.2011 serie 4 al n. 14608 versate € 161,77 apposta in calce alla opia autentica Il Consigliere est. (art. 278 T.U. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 07 FEB. 2001 Ш Callapietra est 19168/98 4