Sentenza 26 settembre 2012
Massime • 1
Il giudice d'appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca una circostanza attenuante esclusa in primo grado ha l'obbligo, in virtù del divieto della "reformatio in peius", di diminuire la pena complessivamente irrogata. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, pur riconoscendo l'attenuante della provocazione e ritenendola equivalente alla recidiva computata in primo grado, aveva comunque confermato la pena in precedenza irrogata, modificando "in peius" l'aumento per i reati in continuazione).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione se violi il divieto di reformatio inGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata fissata per l'udienza del 18 aprile 2013 la discussione di un ricorso nel quale si è posta la questione - che ne ha giustificato la rimessione ex art. 618 c.p.p. alle Sezioni unite - se ricorra un caso di violazione del divieto di reformatio in peius nella decisione del giudice di appello che, impugnante il solo imputato, dopo aver escluso una circostanza aggravante, ribadisca il giudizio di equivalenza tra le residue circostanze, confermando la pena irrogata in primo grado. Nel caso di specie, dopo una condanna, all'esito di giudizio abbreviato, di un imputato di traffico di stupefacenti aggravato dalla recidiva e dall'ingente quantità, la Corte d'appello, accolto un motivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2012, n. 42132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42132 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2012 |
Testo completo
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