Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
L'omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del Dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l'eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Nel caso di specie, la parte aveva immediatamente dedotto la nullità e pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio in quanto fondata sui risultati della perizia dibattimentale).
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(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte d'Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 145 C.d.S., alla guida della propria auto, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, senza dare la precedenza, nonostante il segnale di STOP, così cagionando la morte di un motociclista il quale sopraggiungeva dal lato destro, andando ad impattare contro il veicolo condotto dall'accusato, decedendo sul colpo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la sentenza della Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 11425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11425 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi VAROLA Presidente
dott. Giorgio DI IORIO Componente
dott. Pietro SIRENA "
dott. Diana LAUDATI "
dott. Luigi FENU "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC OV ST;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 2.5.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la contravvenzione sub b) perché estinto per prescrizione;
rigetto nel resto.
Premesso in fatto e in diritto
Con sentenza in data 12.4.99 il Pretore di Marsala - sez. dist. di Marsala del Vallo - dichiarava NC OV ST responsabile della ricettazione di cinque anfore di interesse archeologico nonché del reato contravvenzionale di cui agli artt. 48 e 68 L. 1089 del 1939, condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione e Lire 800000
di multa.
Proponeva appello l'imputato eccependo preliminarmente la nullità dell'incarico conferito alla Dott.ssa Giglio quale teste e non quale perito, con conseguente violazione del diritto all'assistenza difensiva, nonché contestando, nel merito, la responsabilità per essere le anfore, appartenute al padre, sempre rimaste nella stessa abitazione e, quindi, in esclusiva disponibilità della propria madre.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte, ritenuta corretta l'escussione come teste della Dott. Giglio, tecnico archeologico della Sovraintendenza ai BBCCAA di Trapani, e rilevato che l'imputato si era trasferito nella casa paterna, acquisendo il compossesso delle anfore in questione, ribadiva il giudizio di colpevolezza integralmente confermando la decisione di prima cura. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa deducendo:
- inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riferimento alla audizione della Dott.ssa Giglio, non essendo la difesa stata messa nelle condizioni di nominare un proprio consulente di parte;
- mancata assunzione di prova decisiva con riferimento all'omessa acquisizione di prova documentale inerente certificazioni anagrafiche;
- violazione di legge penale, mancando del tutto la prova sia dell'effettiva natura archeologica dei beni sia della disponibilità degli stessi da parte di esso imputato;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità essendo stato del tutto omessa la disamina delle disposizioni testimoniali escludenti la disponibilità delle anfore da parte dell'imputato.
Tanto premesso la Corte
OSSERVA
Che il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, onde superare le doglianze proposte con l'atto di appello - reiterative di quelle immediatamente avanzate all'udienza del 29.3.99, quando il difensore rilevava l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 227 co. 3 e 229 CPP - si è limitata ad affermare che l'audizione della Dott.ssa Giglio, correttamente escussa quale teste, non risultava inficiata da alcuna nullità.
L'asserto risulta peraltro censurabile, posto che se è ben vero che il perito nominato in dibattimento risponde ai quesiti anche oralmente ed è esaminato quale teste - giusta il richiamo che l'art.508 e 3 CPP opera al dettato dell'art. 501 CPP - nondimeno qualora,
come nel caso in esame, il parere venga esposto in una udienza successiva a quella in cui è stato conferito l'incarico (nella specie dal 18.1.99 l'udienza venne rinviata al 29.3.99 onde il funzionario visionasse le anfore) non possono non vigere le disposizioni in tema di perizia, tra cui quelle della comunicazione della data delle operazioni, momento essenziale per l'esplicazione dell'attività difensiva e prodromico alla possibilità di eventuale esame di consulenti di parte. È stato infatti affermato che qualora il consulente non sia presente al momento del conferimento dello incarico e non abbia partecipato alle operazioni non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che sia concluso l'esame del perito di ufficio (Sez. 1 4.12.95 Ceccherelli rv 203247).
L'omissione rilevata, non risultando effettuata alcuna comunicazione in tal senso, incide sul diritto di difesa ed essendo stata immediatamente dedotta determina, anche per il rilievo del parere espresso dal funzionario della Sovrintendenza ("Esaminati i reperti assicuro che gli stessi ricadono sotto l'egida dell'art. 1 della legge di salvaguardia") sul quale soltanto fondasi la ritenuta qualità dei beni in oggetto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. la declaratoria che precede assorbe gli ulteriori motivi anche se non può farsi a meno di rilevare la carenza motivativa circa l'effettiva disponibilità, da parte dell'imputato, delle anfore in questione.
L'apparato argomentativo sul punto si limita in effetti a richiamare l'avvenuto rientro nella casa dei genitori da parte del NC dopo la morte del padre e a dare rilievo alla di lui qualità di "erede", senza ulteriori precisazioni. Dovrà pertanto il giudice di rinvio meglio qualificare la posizione soggettiva dell'imputato rispetto all'immobile ove sono state rinvenute le anfore, tenendo presente che, in difetto di disposizioni contrarie, opera a favore del coniuge superstite le riserva di cui allo art. 540 Cod. Civ. secondo cui spettano comunque alla vedova " i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 marzo 2003.