Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 11425
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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L'omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del Dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l'eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Nel caso di specie, la parte aveva immediatamente dedotto la nullità e pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio in quanto fondata sui risultati della perizia dibattimentale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 11425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11425
Data del deposito : 9 marzo 2001

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