Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12108 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
MINORI M Ad REPUBBLICA ITALIANA Oggetto Opposizione alla dichiarazione di IN NOME DEL POPOLO ITALIANO adottabilità LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 2 108 /02 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi gg. Magi tra R.G.N.01341/02 Presidente Dott. Rosario Dott. Giovanni Losavio Consigliere Consigliere Cron.29718 Dott. Mario Adamo Cons. Rel. Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Felicetti Ud. 20/06/02 Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AI ER, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 395, presso l'Avvocato Marco De Vincentiis Resta, rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido Cardello, giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente
contro
AI SI, in persona del curatore speciale alla discussione avvocato Maria Luisa Barale, ammessa orale;
della Repubblica ET TA;
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino intimati - 1407 8 2002 1 - avversO la sentenza n. 1544/2001, depositata il 19.11.2001, della corte d'appello di Torino, sezione minorenni. causa svolta nella pubblica Udita la relazione della udienza del 20/06/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per il curatore speciale della minorenne AI SI, ammessa al gratuito patrocinio, l'Avvocato Magda Naggar, delegata, partecipante alla discussione orale ai sensi dell'articolo 370, primo comma, c.p.c.; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 6.7.2000 il tribunale per minorenni di Torino, a conclusione di numerosi interventi e segnalazioni da parte dei servizi sociali e della ASL n.19 del comune di Asti, dichiarò lo stato di adottabilità della minorenne SI AI, nata il [...], ricoverata in una comunità, avendone ritenuto sussistente lo stato di abbandono, denotato dalle seguenti circostanze: la madre della bambina, ET TA, tossicodipendente, si trovava in stato di detenzione, priva di aiuto da parte dei suoi parenti 2 e, quinci, inidonea a fornire alla figlia la benché minima assistenza;
il padre della stessa minorenne, AI ER, già convivente della ET, aveva subito in passato lunghi periodi di detenzione per gravi reati, era ancora sottoposto a procedimento stupefacenti - per cui fu penale per spaccio di ei pur anch'egli arrestato nel dicembre 1999 mostrando affetto per la figlia, non era in grado di formulare validi progetti per una adeguata cura della bambina, nemmeno mediante l'aiuto di suoi parenti ed il sostegno dei servizi sociali, avendo inoltre intrapreso una nuova convivenza con altra donna, molto più giovane di lui ed a sua volta segnata da un passato burrascoso, ritenuta comunque non idonea ad occuparsi conveniente- mente della piccola. Avverso tale decreto proposero opposizione, ai sensi . dell'articolo 17, legge 4 maggio 1983, n.184, entrambi i genitori, assumendo che non sussistevano le condizioni per la dichiarazione dello stato di abbandono giacché, quando erano in libertà, si erano occupati della figlia con affetto e con cura. Proponevano, quindi, distinti programmi per il futuro, a partire dalla data della scarcerazione, concordando, nel frattempo, sull'affidamento della bambina alla zia paterna AI Maria. 3 Il tribunale per i minorenni, con sentenza in data respingeva l'opposizione e confermava il16.2.2001, decreto di adottabilità, ritenendo tali progetti non attuabili ed irreversibile lo stato di abbandono. Proposero appello contro detta sentenza i genitori di SI e l'AI, nel frattempo scarcerato, fece presente che aveva trovato casa e lavoro e che avrebbe potuto occuparsi della bambina assieme alla sua nuova convivente, OL TA;
la ET, tuttora de- tenuta, aderiva al progetto proposto dal suo ex convi- vente, a patto di conservare i rapporti con la figlia, e si diceva disposta a sottoporsi a cure disintos- sicanti. La OL accettava di prendersi cura del- la piccola SI. La corte d'appello, acquisite nuove informazioni tramite i servizi sociali ed il tutore, dal quale apprendeva che la bambina, frattanto, si trovava bene inserita in una famiglia affidataria, con la sentenza citata in epigrafe rigettava gli appelli proposti da ET TA e da AI ER, con- fermando quella emessa dal tribunale per i minorenni. Per la cassazione di tale sentenza ricorre AI ER, formulando un solo motivo. Delle controparti, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, soltanto la curatela speciale di AI SI si è difesa, partecipando alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1 e 8, legge 4 maggio 1983, n.184, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c., per non avere considerato che la famiglia è, secondo la legge, l'ambiente naturale di crescita del bambino e per avere ritenuto impropria- mente la sussistenza dello stato di abbandono, nono- stante che il contesto familiare considerato non sia tale da pregiudicare in modo irreparabile il normale sviluppo della minorenne e presenti, inoltre, un'evolu- zione positiva, tale da far comprendere che le attuali difficoltà sono di carattere transitorio. La censura, sotto entrambi gli aspetti prospettati, è infondata e, in parte, inammissibile. L'articolo 1 della legge n.184/1983, nello stabilire che il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, non pone una regola di carat- tere assoluto, ma esprime in modo inequivoco la prefe- renza del legislatore per il mantenimento, a favore del minorenne, dell'ambiente familiare d'origine. Ciò impone di preservare e sostenere con ogni mezzo, se necessario, la famiglia biologica (o quella parte di essa che sia tuttora in grado di assicurare al bambino il minimo di cure ed affetto di cui ha bisogno per il 5 suo normale sviluppo), affinché il minore possa fruire del suo diritto di essere allevato ed educato all'interno di essa. Se, però, tale diritto sia compromesso in modo irrepa- rabile, perché il nucleo familiare ristretto (genitori) ed anche quello allargato (parenti entro il quarto grado) sono inesistenti, disinteressati o irreversibil- mente incapaci di provvedere ai bisogni del bambino, così da arrecare grave pregiudizio alle sue esigenze di normale sviluppo, lo stato di abbandono del minorenne, che in tal modo si crea (articolo 8, legge cit.) previo rigoroso accertamento di esso da parte del tribunale per i minorenni, nelle forme e con le modali- -tà prescritte genera il diritto del bambino (articolo 7, stessa legge) di essere adottato da una famiglia idonea, formata da persone diverse dai suoi genitori biologici. Tali principi, elaborati in virtù di un'interpretazione giurisprudenziale (fra le altre, Cass. nn. 2010/2001, 1612/2000, 7139/1996, 13110/1991, 5130/1987) condivisa dal collegio, sono stati, dalla corte di merito, enunciati nella parte iniziale dell'esposizione dei motivi e nel seguito, coerentemente applicati, a dimostrazione della sussistenza dello stato di abbandono ed a conferma della dichiarazione di adotta- 6 م ا bilità. La sentenza impugnata, in effetti, fa corretta ed esauriente applicazione di tutti i principi normativi suesposti, da cui risulta la situazione di abbandono della piccola SI AI, sia sotto l'aspetto della privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori - sottrattisi concretamente ai loro fondamentali compiti educativi e di sostegno mediante una persistente condotta incompatibile con le -elementari esigenze della figlia e dei parenti tenuti ad intervenire - dimostratisi non disponibili ○ - sia sotto l'aspetto della irreversibilità di inidonei tale situazione, prognosticata mediante il rigoroso esame della condizione attuale di entrambi i genitori (sottoposti a procedimenti penali, essendo la donna ancora letenuta) ed in base al giudizio d'inaffida- bilità del programma proposto dall'AI, perché fondato su presupposti aleatori (come la collaborazione dell'attuale convivente, dalla personalità, a sua fallaci volta, discutibile) ° rivelatisi, in parte, stabilità di abitazione e di (come la recuperata lavoro). La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, anche sotto l'altro profilo, attinente alla pretesa violazione dei criteri normativi disciplinanti la 7 sussistenza dello stato di abbandono, con riferimento alla concreta situazione della minorenne, attuale e prevedibilmente futura. Tale profilo, infatti, per la parte in cui possa ritenersi non assorbito dalle considerazioni preceden- ti, è inammissibile, in quanto adombra la richiesta di riesame di una situazione di fatto, la cui valutazione è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per nella specie, non sonovizi della motivazione che, neppure dedotti dal ricorrente, limitatosi a denun- ziare, con l'unico motivo di gravame, la violazione di norme di diritto. In conclusione, e per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Si ritiene equo, in considerazione della natura della causa, compensare interamente fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della CANCELLERIA prima sezione civile, il 20 giugno 2002. AGO. 2002 presidente Il consigliere est. IN Abellan's Gaige kl DEPOSITATA IL CANCELLIERE 9 IL CANCELLIERE e* Maria Di Nuzzo Maria Di Nuzzo Oggi, било