CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2023, n. 12973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12973 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE RC nato a [...]( LIBIA) il 25/10/1966 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Antonietta Picardi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. A Penale Sent. Sez. 1 Num. 12973 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 14 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto la richiesta di MA AL di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la gravità del titolo della condanna (peculato continuato), unita al rilievo di reati omogenei commessi sino al 2015, di cui a procedimenti pendenti, fondano il giudizio secondo il quale il condannato aveva assunto un modello di vita antisociale, dedito al conseguimento di profitti illeciti. Si aggiunge la considerazione che, al di là dell'ammissione di colpa, non vi era stata una reale revisione critica ed, anzi, l'istante, nonostante la pena accessoria dell'interdizione da uffici direttivi in imprese, aveva assunto la qualifica di dirigente nella società di proprietà della convivente more uxorio. L'occupazione lavorativa indicata, dunque, non appare funzionale al conseguimento dell'obiettivo rieducativo, bensì, piuttosto, alla recidiva. Non vi era stata condotta riparativa, e il condannato aveva definito in via transattiva la causa con la società datrice di lavoro. La relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna non aveva consentito di ricostruire le vicende lavorative e personali successive al reato, e non era pervenuta la relazione dei servizi sociali. 2. Il difensore di MA AL ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con un primo atto di impugnazione, redatto dal difensore avvocato Galeota, viene denunciata, con il primo motivo, l'omessa assunzione di prova decisiva costituita dall'informativa della guardia di finanza sulle mansioni lavorative del AL. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale AL. avrebbe un ruolo dirigenziale, mentre era solo un dipendente. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la posizione lavorativa del AL non viola l'interdizione di cui alla pena accessoria. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale AL avrebbe un ruolo dirigenziale. Siffatto accertamento era stato fondato sul luogo ove la società avrebbe sede ("la residenza della coppia"), circostanza smentita dalla visura camerale;
2 sul rapporto personale con la titolare della società, laddove, invece, il contesto familiare è di sicura valenza rieducativa;
infine, sulla stessa attività lavorativa, che costituisce, invece, opportunità rieducativa. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sul profilo soggettivo, fondato su dati assai imprecisi, generici e confusi sui procedimenti pendenti;
in realtà, oltre al titolo della condanna vi è solo un procedimento ai sensi dell'art.646 cod. pen., esitato da una strumentale denuncia di un ex socio. AL non aveva riportato condanne per truffa, e con la transazione aveva rinunciato a sue legittime spettanze retributive. Nei suoi confronti non era stata intrapresa azione di responsabilità. Con il sesto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio fondato sulla gravità del reato, che è il dato di partenza ma non può valere, da solo, a negare l'idoneità della misura alternativa. Con il settimo motivo viene denunciata la violazione di norme processuali per il diniego opposto alla richiesta della difesa di aver copia della relazione della guardia di finanza di Ancona. 2.2. L'atto redatto dal difensore avvocato Musolino denuncia, con il primo motivo, la violazione di norme processuali per il diniego opposto alla richiesta della difesa di avere copia di atti del fascicolo. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al rilievo dato a precedenti che non risultano dal certificato del casellario, e a pendenze per reati ormai prescritti o privi di danno, ovvero anche definiti con esiti assolutori. L'ordinanza ha ritenuto che AL avesse un ruolo gestorio, circostanza incompatibile col contenuto delle mansioni risultanti dalla lettera di assunzione. Non era stato valutato il risarcimento del danno, documentato dall'accordo transattivo con la società parte lesa, né la positiva relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna. Infine, la decisione era stata assunta senza la relazione della guardia di finanza di Roma, pervenuta dopo la decisione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I difensori del ricorrente hanno depositato memorie. t(fi)5 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Il giudizio sulla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale riguarda, secondo la chiara lettera dell'art. 47 ord. pen., l'idoneità della misura, "anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5", a contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. La misura costituisce "una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena" (Corte costituzionale n. 185/1985). Si tratta, dunque, di una particolare modalità del trattamento rieducativo individualizzato, che, ai sensi dell'art. 1 ord. pen., caratterizza la pena nella fase esecutiva ed ha l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato. Rende palese la specificità della misura in parola il confronto con l'istituto della liberazione condizionale della pena, che pure determina l'uscita, se del caso con particolari prescrizioni, del condannato dall'esperienza detentiva. Infatti, la liberazione condizionale ha come presupposto l'avvenuta rieducazione ("sicuro ravvedimento") e l'adempimento, ove ve ne siano le capacità economiche, delle obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, e determina, non tanto l'avvio di una diversa modalità esecutiva della pena bensì, il recupero della libertà (Corte costituzionale n. 204/1974). Dunque, il giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale è rivolto essenzialmente al futuro, dovendosi valutare se, tenuto conto della personalità del condannato e del contenuto che la misura, in concreto, può assumere, tale modalità esecutiva extra carceraria favorisca il conseguimento dell'obiettivo della risocializzazione del condannato. Il giudizio di cui si è detto deve fondarsi sui "risultati della osservazione della personalità", che deve precedere la decisione. Il giudizio sulla personalità deve quindi considerare il reato commesso, la condotta successiva e l'eventuale periodo di carcerazione, ed essere fondata sui dati provenienti dal giudizio penale, dall'indagine sulla condizione familiare, sociale, lavorativa, dalla verifica in ordine a eventuali procedimenti pendenti, dall'adesione prestata all'offerta trattamentale ricevuta in carcere (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). 4 Il giudizio sull'ammissione alla misura deve anche tener conto del concreto contenuto che la misura potrà avere, contenuto che il Tribunale può modulare con l'imposizione di particolari prescrizioni, ai sensi dell'art. 47, commi 5 e 6, ord. pen., e deve orientare, ai sensi del comma 7, nel senso dell'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e in senso riparativo prescrivendo "che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato". 2. L'ordinanza ha compiuto la valutazione sulla personalità e sul contenuto della misura richiesta ed ha formulato un giudizio negativo, la cui motivazione è stata oggetto delle censure proposte dagli atti di impugnazione. Il giudizio sulla personalità, negativo, è stato fondato sulla gravità del reato per il quale è stata riportata la condanna da eseguire - reato di peculato continuato nell'arco di tre anni -; sulla negativa condotta successiva - come desumibile dalla pendenza di plurimi procedimenti e dalle plurime denunce di reato a suo carico per fatti datati sino all'anno 2020 -; sul mancato risarcimento del danno da reato;
sull'assenza, al di là delle ammissioni di colpa, di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso. Negativa è stata anche la valutazione, sotto il profilo rieducativo e di prevenzione dalla recidiva, del contenuto della misura, siccome incentrata su attività lavorativa commerciale nel settore privato e, in particolare, nell'ambito di una società facente capo alla convivente more uxorio del AL. Attività lavorativa che porrebbe il condannato nella medesima condizione lavorativa nella quale aveva commesso i reati per i quali era stato condannato. Afr 2.1. Con riguardo al giudizio sulla personalità, l'ordinanza stessa evidenzia la carenza dei dati informativi sui quali è stato fondato, che incide negativamente sull'adeguatezza della motivazione. Invero, il Tribunale dà atto che "dall'indagine EP non è possibile ricostruire le vicende personali e lavorative di AL dal 2013 al 2020", senza precisare se ciò sia stato dovuto all'assenza di collaborazione da parte del condannato. Viene dato risalto ai procedimenti penali pendenti, precisando che ve ne sono due iscritti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e uno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, per fatti sino all'anno 2015, e ai "plurimi pregiudizi" segnalati dalle forze dell'ordine, relativi a fatti commessi sino al 2020, e alle ripetute denunce per fatti anche del novembre 2020. 5 Si tratta di un quadro allarmante, in ragione della specificità e sostanziale attualità dei reati indicati, ma fondato su dati privi di effettiva attendibilità. Da una parte, dei procedimenti che risultano iscritti a registro notizie di reato degli uffici di Procura, tanto più se relativi a fatti risalenti nel tempo di qualche anno, va verificata la fase processuale e ove sia stata esercitata l'azione penale, in particolare, ne va data adeguata contezza. Approfondimento che il Tribunale, pur dando atto che per un procedimento AL aveva riportato condanna in primo grado, non compie. Le informazioni provenienti dalle banche date delle forze dell'ordine devono essere verificate, per apprezzarne, attraverso i dati relativi alle indagini conseguenti, il contenuto e la fondatezza. Verifica che il Tribunale non ha compiuto. Con riguardo al risarcimento del danno, che, pur non essendo un requisito per l'ammissione alla misura, costituisce un significativo indicatore del percorso di emenda compiuto, l'ordinanza si limita a evidenziare che con la parte danneggiata vi sarebbe stato un accordo transattivo e valuta negativamente il fatto che il AL si fosse opposto all'azione di responsabilità intentata nei suoi confronti. La valenza negativa che viene attribuita alla descritta vicenda riparativa risulta dunque giustificata in termini manifestamente illogici, in quanto equipara la transazione all'inadempimento delle obbligazioni civili, laddove, invece, la transazione definisce la controversia civilistica. Il giudizio sulla personalità del condannato, dunque, vuoi per la carenza di dati informativi, vuoi per il mancato approfondimento dei dati disponibili - relativi al reato commesso, ad un giudizio pendente in grado di appello, alla controversia civilistica con il soggetto danneggiato da reato -, risulta motivato in termini solo apparenti e, in parte, anche manifestamente illogici. 2.2. Con riguardo alla valutazione del contenuto della misura, l'ordinanza ha valorizzato in termini decisivi l'occupazione lavorativa indicata dal condannato, rilevando che le mansioni di direttore commerciale e operativo per una società di capitali a socio unico, nella persona della di lui convivente, da una parte, integrerebbero violazione della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e, dall'altra, non offrirebbero "alcuna garanzia di efficace prevenzione dal pericolo di recidiva". Giudizio negativo motivato in termini manifestamente illogici. Infatti, da una parte, l'incompatibilità con la pena accessoria va verificata perché in caso positivo dovrebbe seguire la valutazione di non effettività dell'occupazione lavorativa indicata e, dall'altra, il giudizio sulla pericolosità 6 dell'attività lavorativa si fonda solo sul negativo giudizio sulla personalità del condannato e non sul contenuto delle mansioni. Il giudizio, inoltre, risulta fondato su dati informativi carenti, in quanto non risulta che alla produzione, da parte del condannato, del contratto di lavoro sia seguita un'indagine volta a verificare l'effettivo contenuto della prestazione lavorativa, sì da poterne apprezzarne anche la compatibilità con la misura. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio sulla richiesta del condannato. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a rinnovare il giudizio senza ripetere le carenze motivazionali censurate ai punti 2.1. e 2.2. I motivi di ricorso che riguardano il compendio probatorio e l'effettività del diritto di difesa con riguardo l'accesso agli atti del procedimento sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso, il 17 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Antonietta Picardi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. A Penale Sent. Sez. 1 Num. 12973 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 14 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto la richiesta di MA AL di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la gravità del titolo della condanna (peculato continuato), unita al rilievo di reati omogenei commessi sino al 2015, di cui a procedimenti pendenti, fondano il giudizio secondo il quale il condannato aveva assunto un modello di vita antisociale, dedito al conseguimento di profitti illeciti. Si aggiunge la considerazione che, al di là dell'ammissione di colpa, non vi era stata una reale revisione critica ed, anzi, l'istante, nonostante la pena accessoria dell'interdizione da uffici direttivi in imprese, aveva assunto la qualifica di dirigente nella società di proprietà della convivente more uxorio. L'occupazione lavorativa indicata, dunque, non appare funzionale al conseguimento dell'obiettivo rieducativo, bensì, piuttosto, alla recidiva. Non vi era stata condotta riparativa, e il condannato aveva definito in via transattiva la causa con la società datrice di lavoro. La relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna non aveva consentito di ricostruire le vicende lavorative e personali successive al reato, e non era pervenuta la relazione dei servizi sociali. 2. Il difensore di MA AL ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con un primo atto di impugnazione, redatto dal difensore avvocato Galeota, viene denunciata, con il primo motivo, l'omessa assunzione di prova decisiva costituita dall'informativa della guardia di finanza sulle mansioni lavorative del AL. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale AL. avrebbe un ruolo dirigenziale, mentre era solo un dipendente. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la posizione lavorativa del AL non viola l'interdizione di cui alla pena accessoria. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale AL avrebbe un ruolo dirigenziale. Siffatto accertamento era stato fondato sul luogo ove la società avrebbe sede ("la residenza della coppia"), circostanza smentita dalla visura camerale;
2 sul rapporto personale con la titolare della società, laddove, invece, il contesto familiare è di sicura valenza rieducativa;
infine, sulla stessa attività lavorativa, che costituisce, invece, opportunità rieducativa. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sul profilo soggettivo, fondato su dati assai imprecisi, generici e confusi sui procedimenti pendenti;
in realtà, oltre al titolo della condanna vi è solo un procedimento ai sensi dell'art.646 cod. pen., esitato da una strumentale denuncia di un ex socio. AL non aveva riportato condanne per truffa, e con la transazione aveva rinunciato a sue legittime spettanze retributive. Nei suoi confronti non era stata intrapresa azione di responsabilità. Con il sesto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio fondato sulla gravità del reato, che è il dato di partenza ma non può valere, da solo, a negare l'idoneità della misura alternativa. Con il settimo motivo viene denunciata la violazione di norme processuali per il diniego opposto alla richiesta della difesa di aver copia della relazione della guardia di finanza di Ancona. 2.2. L'atto redatto dal difensore avvocato Musolino denuncia, con il primo motivo, la violazione di norme processuali per il diniego opposto alla richiesta della difesa di avere copia di atti del fascicolo. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al rilievo dato a precedenti che non risultano dal certificato del casellario, e a pendenze per reati ormai prescritti o privi di danno, ovvero anche definiti con esiti assolutori. L'ordinanza ha ritenuto che AL avesse un ruolo gestorio, circostanza incompatibile col contenuto delle mansioni risultanti dalla lettera di assunzione. Non era stato valutato il risarcimento del danno, documentato dall'accordo transattivo con la società parte lesa, né la positiva relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna. Infine, la decisione era stata assunta senza la relazione della guardia di finanza di Roma, pervenuta dopo la decisione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I difensori del ricorrente hanno depositato memorie. t(fi)5 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Il giudizio sulla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale riguarda, secondo la chiara lettera dell'art. 47 ord. pen., l'idoneità della misura, "anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5", a contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. La misura costituisce "una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena" (Corte costituzionale n. 185/1985). Si tratta, dunque, di una particolare modalità del trattamento rieducativo individualizzato, che, ai sensi dell'art. 1 ord. pen., caratterizza la pena nella fase esecutiva ed ha l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato. Rende palese la specificità della misura in parola il confronto con l'istituto della liberazione condizionale della pena, che pure determina l'uscita, se del caso con particolari prescrizioni, del condannato dall'esperienza detentiva. Infatti, la liberazione condizionale ha come presupposto l'avvenuta rieducazione ("sicuro ravvedimento") e l'adempimento, ove ve ne siano le capacità economiche, delle obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, e determina, non tanto l'avvio di una diversa modalità esecutiva della pena bensì, il recupero della libertà (Corte costituzionale n. 204/1974). Dunque, il giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale è rivolto essenzialmente al futuro, dovendosi valutare se, tenuto conto della personalità del condannato e del contenuto che la misura, in concreto, può assumere, tale modalità esecutiva extra carceraria favorisca il conseguimento dell'obiettivo della risocializzazione del condannato. Il giudizio di cui si è detto deve fondarsi sui "risultati della osservazione della personalità", che deve precedere la decisione. Il giudizio sulla personalità deve quindi considerare il reato commesso, la condotta successiva e l'eventuale periodo di carcerazione, ed essere fondata sui dati provenienti dal giudizio penale, dall'indagine sulla condizione familiare, sociale, lavorativa, dalla verifica in ordine a eventuali procedimenti pendenti, dall'adesione prestata all'offerta trattamentale ricevuta in carcere (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). 4 Il giudizio sull'ammissione alla misura deve anche tener conto del concreto contenuto che la misura potrà avere, contenuto che il Tribunale può modulare con l'imposizione di particolari prescrizioni, ai sensi dell'art. 47, commi 5 e 6, ord. pen., e deve orientare, ai sensi del comma 7, nel senso dell'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e in senso riparativo prescrivendo "che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato". 2. L'ordinanza ha compiuto la valutazione sulla personalità e sul contenuto della misura richiesta ed ha formulato un giudizio negativo, la cui motivazione è stata oggetto delle censure proposte dagli atti di impugnazione. Il giudizio sulla personalità, negativo, è stato fondato sulla gravità del reato per il quale è stata riportata la condanna da eseguire - reato di peculato continuato nell'arco di tre anni -; sulla negativa condotta successiva - come desumibile dalla pendenza di plurimi procedimenti e dalle plurime denunce di reato a suo carico per fatti datati sino all'anno 2020 -; sul mancato risarcimento del danno da reato;
sull'assenza, al di là delle ammissioni di colpa, di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso. Negativa è stata anche la valutazione, sotto il profilo rieducativo e di prevenzione dalla recidiva, del contenuto della misura, siccome incentrata su attività lavorativa commerciale nel settore privato e, in particolare, nell'ambito di una società facente capo alla convivente more uxorio del AL. Attività lavorativa che porrebbe il condannato nella medesima condizione lavorativa nella quale aveva commesso i reati per i quali era stato condannato. Afr 2.1. Con riguardo al giudizio sulla personalità, l'ordinanza stessa evidenzia la carenza dei dati informativi sui quali è stato fondato, che incide negativamente sull'adeguatezza della motivazione. Invero, il Tribunale dà atto che "dall'indagine EP non è possibile ricostruire le vicende personali e lavorative di AL dal 2013 al 2020", senza precisare se ciò sia stato dovuto all'assenza di collaborazione da parte del condannato. Viene dato risalto ai procedimenti penali pendenti, precisando che ve ne sono due iscritti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e uno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, per fatti sino all'anno 2015, e ai "plurimi pregiudizi" segnalati dalle forze dell'ordine, relativi a fatti commessi sino al 2020, e alle ripetute denunce per fatti anche del novembre 2020. 5 Si tratta di un quadro allarmante, in ragione della specificità e sostanziale attualità dei reati indicati, ma fondato su dati privi di effettiva attendibilità. Da una parte, dei procedimenti che risultano iscritti a registro notizie di reato degli uffici di Procura, tanto più se relativi a fatti risalenti nel tempo di qualche anno, va verificata la fase processuale e ove sia stata esercitata l'azione penale, in particolare, ne va data adeguata contezza. Approfondimento che il Tribunale, pur dando atto che per un procedimento AL aveva riportato condanna in primo grado, non compie. Le informazioni provenienti dalle banche date delle forze dell'ordine devono essere verificate, per apprezzarne, attraverso i dati relativi alle indagini conseguenti, il contenuto e la fondatezza. Verifica che il Tribunale non ha compiuto. Con riguardo al risarcimento del danno, che, pur non essendo un requisito per l'ammissione alla misura, costituisce un significativo indicatore del percorso di emenda compiuto, l'ordinanza si limita a evidenziare che con la parte danneggiata vi sarebbe stato un accordo transattivo e valuta negativamente il fatto che il AL si fosse opposto all'azione di responsabilità intentata nei suoi confronti. La valenza negativa che viene attribuita alla descritta vicenda riparativa risulta dunque giustificata in termini manifestamente illogici, in quanto equipara la transazione all'inadempimento delle obbligazioni civili, laddove, invece, la transazione definisce la controversia civilistica. Il giudizio sulla personalità del condannato, dunque, vuoi per la carenza di dati informativi, vuoi per il mancato approfondimento dei dati disponibili - relativi al reato commesso, ad un giudizio pendente in grado di appello, alla controversia civilistica con il soggetto danneggiato da reato -, risulta motivato in termini solo apparenti e, in parte, anche manifestamente illogici. 2.2. Con riguardo alla valutazione del contenuto della misura, l'ordinanza ha valorizzato in termini decisivi l'occupazione lavorativa indicata dal condannato, rilevando che le mansioni di direttore commerciale e operativo per una società di capitali a socio unico, nella persona della di lui convivente, da una parte, integrerebbero violazione della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e, dall'altra, non offrirebbero "alcuna garanzia di efficace prevenzione dal pericolo di recidiva". Giudizio negativo motivato in termini manifestamente illogici. Infatti, da una parte, l'incompatibilità con la pena accessoria va verificata perché in caso positivo dovrebbe seguire la valutazione di non effettività dell'occupazione lavorativa indicata e, dall'altra, il giudizio sulla pericolosità 6 dell'attività lavorativa si fonda solo sul negativo giudizio sulla personalità del condannato e non sul contenuto delle mansioni. Il giudizio, inoltre, risulta fondato su dati informativi carenti, in quanto non risulta che alla produzione, da parte del condannato, del contratto di lavoro sia seguita un'indagine volta a verificare l'effettivo contenuto della prestazione lavorativa, sì da poterne apprezzarne anche la compatibilità con la misura. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio sulla richiesta del condannato. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a rinnovare il giudizio senza ripetere le carenze motivazionali censurate ai punti 2.1. e 2.2. I motivi di ricorso che riguardano il compendio probatorio e l'effettività del diritto di difesa con riguardo l'accesso agli atti del procedimento sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso, il 17 febbraio 2023.