Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ME WEL POPOLO ITALIANO02 6 0 1 MADECASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 17100/98 ----- Cron. 5507 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 833 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere- - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.06/10/00 Consigliere Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig)L SOLE 24 ORE S E N TEN ZA (per diritti L. 3000. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE FERRARI ADA, FERRARI MARZIA, FERRARI ALFREDO, - - elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERNARDINO LIRE 3000 CANCELLERIA MOLINARI 15, presso lo studio dell'avvocato BOMBOI GIACOMO, che li difende unitamente all'avvocato BEVILACQUA ALDO, giusta delega in atti;
CG064404 - ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIO COPIE COOP. EDILIZIA LASTE ARGENTARIO a r.l. in persona del Richiesta copia studio dal Sig. BƠM BÙI Presidente DI BIASE VINCENZO, elettivamente per diritti L.3900 domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo 9-MAG-2001 1. CANCELLIERE 2000 studio dell'avv. LORENZONI FABIO che lo difende _ DIRITTI DIE L A 1595 unitamente all'Avvocato LARENTIS FRANCO, giusta delega A Y Y 5 5 1 1 1 1 0 0 8 -1- 7 1 6 A A3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. LORENZONI controricorrente 600 per diritti L. avverso la sentenza n. 201/98 della Corte d'Appello di 8. MAG. 2001 IL CANCELLIERE TRENTO, depositata il 12/05/98; LIRE 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLI udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
BB187028 udito 1'Avvocato Antonio ANGELINI, per delega BB187029 depositata in udienza, dell'avv. Bevilacqua A., BB187030 difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Mario LORIA, per delega dell'avv. Lorenzoni F. depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. -2- 17100/98 Degetto: accertamento confini, revicolica- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 6/14.4.88 Ada, ZI ed Al- fredo RI - premesso che erano comproprietari d'un terreno confinante con altro di proprietà della Coopera- tiva Edilizia Laste Argentario Srl;
che in data 8.4.86 era stato sottoscritto tra la detta Cooperativa e l'al- lora proprietario Arrigo RI, loro dante causa, un "verbale di definizione dei confini"; che la Cooperativa aveva realizzato opere in contrasto con la detta rego- lamentazione pattizia dei confini convenivano in giu- dizio innanzi al tribunale di Trento la Cooperativa Edi- lizia Laste Argentario Srl, chiedendo la determinazione giudiziale della linea di confine tra le due proprietà, nonché la condanna della convenuta al rilascio della parte di terreno loro appartenente illegittimamente occu- pata ed alla demolizione e rimozione dei muri, manufatti e materiali in genere, realizzati o comunque appoggiati sul terreno ricompreso nella loro proprietà. Costituendosi, la Cooperativa Edilizia Laste Argen- tario Srl opponeva d'aver eseguito i lavori di recinzione in conformità a quanto stabilito nel verbale dell'8.4.86 e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda. Istruitasi la causa mediante prova per testi e con- sulenza tecnica d'ufficio, articolata questa in una prima perizia del 21.6.91 ed in due supplementi del 20.5.92 e 17100/98 - del 30.4.93, con sentenza 10.11.94/1.3.95 il tribunale di rilevato che con la c.t.u. s'era accertata la Trento rispondenza del confine corrente tra le proprietà a quanto previsto nell'accordo 8.4.86 determinava il con- - fine in quello di cui alla planimetria allegata alla c.t.u. 21.6.91, con allineamento nel tratto compreso tra i punti di rilievo 16 e 18 alla base dei due spezzoni del vecchio muro in pietrame, e respingeva ogni altra domanda condannando gli attori alle spese. Avverso tale decisione i RI proponevano gra- vame chiedendone la riforma nella parte in cui, indivi- duando il primo tratto di confine ad est nel muro peri- metrale realizzato dalla controparte, non aveva anche in- dividuato quale parte dello stesso individuasse la linea di confine e rigettato le altre domande d'abbattimento e rimozione;
resisteva la Cooperativa chiedendo la conferma della decisione ex adverso impugnata e dichiarando di ri- fiutare il contraddittorio su domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado. Con sentenza 12.5.98, la corte d'appello di Trento ritenuto che al fine di risolvere la controversia fosse necessario procedere alla verifica dell'avvenuta osser- vanza o meno di quanto stabilito nell'accordo 8.4.86; che fosse parimenti necessario stabilire il significato della clausola pattizia ed il tenore del parere espresso dal 17100/98 CTU;
che nel "verbale di definizione confini" in data 8.4.86 il ricorso all'espressione "contromuro" ed il ri- ferimento "al piede del muro esistente" inducessero a ritenere che le parti avessero inteso fissare il confine laddove, a partire dal piede di quello esistente, il nuo- VO muro fosse eretto "in aderenza"; che, sulla base di tali rilievi e per effetto della comunione del muro in comproprietà pro quota, le parti avessero inteso indivi- duare la linea di confine non già nella linea mediana del muro in comune, bensì nell'intera striscia d'estensione del muro alla base;
che il tribunale non avesse affatto errato nel richiamare i dati della relazione tecnica del 21.6.91, in quanto il CTU, sia in essa sia nell'elaborato del 20.5.92, s'era semplicemente limitato a rilevare come la realizzazione del nuovo muro fosse avvenuta seguendo, laddove v'era, il vecchio muro e, comunque, in coinciden- za delle mappe catastali e, perciò, senza invasione dei terreni di proprietà degli attori, precisando, nel sup- plemento, che, in quei punti in cui il vecchio muro man- cava, la costruzione del nuovo muro era stata fatta sul sedime di quello precedente;
che non vi fosse nessun ele- mento, neppure indiretto, legittimante l'affermazione de- gli attori secondo cui la realizzazione del nuovo muro stata eseguita sul loro terreno;
che, pertanto, nonera vi fosse alcuna ragione per disporre la demolizione e/o 17100/98 rimozione né del muro in calcestruzzo (tra i punti 1-30), né del nuovo muro a secco (tra i punti 16-18); che fosse inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello e, comunque, non suffragata da alcuna prova, an- che l'istanza volta ad ottenere la demolizione e/o rimo- zione dell'opera di asfaltatura realizzata dalla Coopera- rigettava l'appello proposto dai RI confer- tiva mando integralmente l'impugnata sentenza e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Cooperativa. Avverso tale sentenza i RI proponevano ricorso per cassazione con tre motivi. Resisteva la Cooperativa Edilizia Laste Argentario Srl con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziando fal- - sisa ed erronea applicazione dell'art. 880 sec. co. CC dolgono che la corte territoriale, senza tener conto del dislivello esistente tra i due fondi e della funzione di contenimento svolta dal vecchio muro a secco, abbia ap- plicato l'art. 880 CC laddove avrebbe dovuto applicare l'art. 887 CC riconoscendo loro la proprietà del muro per la presunzione posta dall'invocata norma in favore del proprietario del fondo superiore. Il motivo non merita accoglimento. 17100/98 La questione di fatto relativa alla giacitura dei fondi ed alla funzione di sostegno svolta dal vecchio infatti, non risulta essere stata sollevata nel muro, giudizio di merito secondo quanto emerge all'esame del- la sentenza impugnata, contro la quale non è stata formu- lata censura specifica per omesso esame d'analoga que- stione che si assuma fosse stata sollevata sul punto in- nanzi al giudice di secondo grado e, quindi, l'asser- - zione sulla quale si basa la tesi in discorso resta in- controllata ed incontrollabile, data la natura del giudi- zio di legittimità, nel quale non è ammessa la trattazio- ne di questioni sulle quali non siasi svolto il contrad- dittorio nel giudizio di merito o che non abbiano forma- to, comunque, oggetto d'apprezzamento da parte dei giudi- ci di detta fase. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando contraddittorietà della motivazione si dolgono che la corte territoriale abbia interpretato in due modi diversi l'espressione "al piede del muro esistente" contenuta nel - riferendola, verbale di definizione dei confini 8.4.98 per un verso, "all'intera striscia d'estensione alla base del muro", per altro verso, recependo implicitamente l'a- naloga opinione espressa dal primo giudice con il confer- marne la sentenza, "alla linea che corre alla base del la Cooperativa" - laddove l'espres- muro a secco verso 17100/98 sione de qua altrimenti non avrebbe potuto essere inter- pretata se non come riferita "alla linea che corre alla base del muro a secco verso la Cooperativa”. Il motivo non merita accoglimento. La corte territoriale, infatti, ha proceduto, nell' ambito dei motivi d'appello, ad una nuova valutazione de- gli elementi di giudizio sul punto, tra i quali il verba- le d'accertamento 22.4.86 (e non 98), onde non può rile- varsi la dedotta contraddittorietà di motivazione, ove pure contrasto vi fosse, in quanto la decisione adottata, se pure formalmente di conferma di quella impugnata per essere il secondo giudice pervenuto alla medesima conclu- sione del primo, si basa non sull'interpretazione data al documento dal tribunale, od "anche" su di essa, ma esclu- sivamente sull'interpretazione datane dalla corte stessa. Per quanto attiene, poi, al dedotto vizio nell'in- terpretazione del contratto, devesi considerare come in tale attività l'opera dell'interprete, mirando a determi- nare una realtà storica ed obiettiva, qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del me- rito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 SS. CC e per specifici vizi di motivazione;
pertanto, come per far valere una violazione 17100/98 sotto il primo dei due cennati profili il ricorrente per cassazione non può limitarsi a fare astrattamente richia- mo alle regole legali d'interpretazione mediante la sem- plice indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo con quali e considerazioni il giudice del merito siasi da essi disco- stato, così per far valere una violazione sotto il secon- do dei due cennati profili non può limitarsi alla mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenu- to, operata mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia il cui riesame non è consentito in sede di legittimità, ma è tenuto a fornire una precisa indicazione di carenze o lacune ovvero la specificazione d'illogicità od incoe- renze nelle ragioni svoltevi. Requisiti non ravvisabili nel motivo in esame che, a parte la già disattesa censura di contraddittorietà, non contiene contestazioni in diritto ma solo un'apodit- tica contrapposizione dell'opinione della parte a quella espressa dal giudice e difetta, quindi, della specificità richiesta, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 n. 4 CPC. 17100/98 Con il terzo motivo i ricorrenti denunziando vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 345 CPC e dell' art. 2712 CC si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto nuova e, quindi, inammissibile in appello la lo- ro domanda intesa ad ottenere la rimozione d'un'opera di asfaltatura realizzata dalla controparte, nonostante con l'atto di citazione originario "lamentavano e chiedevano la rimozione di tutti i manufatti in genere realizzati sul loro terreno dalla Cooperativa, doglianza che non può non riguardare anche la realizzazione della citata ed il- legittima opera di asfaltatura"; che, inoltre, abbia ri- tenuto non suffragata da prova alcuna la denunziata in- vasione del loro terreno con la realizzazione di detta opera, nonostante ne fosse stata fornita con la produzio- ne d'una fotografia non disconosciuta dalla controparte. Il motivo non merita accoglimento. Non deducono, infatti, i ricorrenti che il generi- CO capo di domanda relativo alla "rimozione di tutti i manufatti in genere" avesse formato oggetto d'accertamen- ti puntuali nel corso del giudizio di primo grado e di consequenziale precisazione in una specifica richiesta relativa all'opera de qua in sede di precisazione delle conclusioni;
se ne deve, pertanto, dedurre che l'origina- ria domanda genericamente intesa alla rimozione delle opere che fossero risultate illegittime non sia stata poi 17100/98 -A precisata nel corso del giudizio di primo grado, il che comportava non potersi né imputare omessa pronunzia al giudice di quel grado né, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, ammettersi in secondo grado la specificazione di quel capo di domanda mediante la foca- lizzazione del petitum relativamente ad un oggetto deter- minato sul quale in precedenza non s'era svolto il con- traddittorio (sul che v'era stato anche espresso se pur superfluo rifiuto della controparte). L'ulteriore ragione di doglianza in fatto resta, di conseguenza, assorbita. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
HA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do alle spese che liquida in complessive £ 4.230.000 delle quali £ 4.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 6.10.2000. Il Presidente est.Ilforms. Hetting IL CANCELLIERE C1 23 FEB. 2001 Valeria Neri CAAVELWERE O ) N I H C I C C A R / M F D l R e s p o n s e v a r i i F P O r e g i r i D . p ) e r i l ( r e c e n t o t 0 0 0 0 1 3 . n i a 0 5 7 7 6 1 8 . D 4 . g a n s i g t t e i 1 3 0 2 R 0 0 0 0 6 F F I C I O D E L L E E N T R A T E D R O M A 2 U