CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 37151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37151 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR ON AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10 novembre 2022 dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere IU AN SA IL;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 37151 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Vicenza, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 328 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AR ON AR, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello concernente la riduzione dei testi della difesa, operata dal Tribunale. La Corte di appello non avrebbe specificato in modo esaustivo e dettagliato le ragioni di adesione all'ordinanza del Tribunale;
2.2 mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere, in quanto l'escussione dei testi esclusi avrebbe confermato l'orario di presa in servizio della guardia medica di Montegalda, così che l'imputata avrebbe potuto dimostrare ulteriormente la non doverosità dell'atto, richiestole dalla paziente, che aveva suonato al citofono del presidio fuori orario;
2.3 contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato. La Corte di appello non avrebbe considerato che la prestazione sanitaria può essere fornita anche solo attraverso una raccolta di informazioni del paziente e una indicazione terapeutica, senza effettuare la visita fisica. Sulla base degli stessi elementi raccolti dall'esame dei testi sarebbe emersa la sussistenza della discrezionalità in capo al medico di limitare la propria prestazione a un consulto telefonico-citofonico, considerato che la paziente si era rivolta alla Guardia medica fuori orario e che soltanto durante l'orario ambulatoriale è esigibile e rilevante penalmente l'omessa prestazione;
2.4 contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale sarebbe caduta in contraddizione laddove, da una parte, ha ritenuto che l'imputata avesse operato una scelta arbitraria del tipo di prestazione da erogare e, dall'altra, avrebbe affermato che il consulto citofonico non concretizza una prestazione sanitaria. La ricorrente ha indicato l'interesse sotteso a una pronuncia di assoluzione in luogo di quella ex art. 131 bis cod. peri., che comporta l'annotazione nel certificato giudiziale ed è idonea a spiegare effetti preclusivi e definitivi nei giudizi civili ed amministrativi, nei quali Sia dedotta la risarcibilità del danno, derivante dal fatto ritenuto non punibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. I primi due motivi del ricorso sono privi di specificità, non essendosi la ricorrente confrontata con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del motivo di appello concernente la riduzione dei testi della difesa, operata dal Tribunale. Al riguardo la menzionata Corte ha osservato che le testimonianze richieste erano superflue, in quanto finalizzate a provare che l'ambulatorio era chiuso: circostanza data già per presupposta. A fronte di ciò la ricorrente si è limitata a censurare la decisione del Collegio territoriale, senza dedurre elementi decisivi contrari. 3. Gli altri motivi del ricorso, relativi all'affermazione della responsabilità della ricorrente, sono fondati. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la linea interpretativa secondo cui, nell'ipotesi in cui un sanitario (addetto al servizio di guardia medica) non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l'urgenza, prospettata dal paziente, fosse effettiva e reale (Sez. 6, n. 43123 del 12/07/2017, Giancristofaro, Rv. 271378 - 01; Sez. 6, n. 35035 del 18/05/2005, P.G. in proc. Vitulano, Rv. 232226 - 01). Tale principio, qui condiviso, non ha guidato l'esame della Corte territoriale, che non ha accertato se al momento della richiesta della prestazione sussistessero aspetti di obiettiva gravità ed urgenza nelle condizioni della paziente: dato, questo, di decisiva rilevanza. 4. La fondatezza delle doglianze della ricorrente non consente, però, l'annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, poiché è dirimente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. la considerazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Difatti, tenuto conto della data di commissione del fatto (19-20 agosto 2015), il termine massimo di prescrizione è maturato a febbraio 2023. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi e altro, Rv. 273679 - 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01) è ferma nel ritenere che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso 3 di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. 5. Nel caso in esame, in difetto di circostanze - emergenti "ictu ocu/i" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputata ovvero la sua rilevanza penale, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere per la suddetta causa di estinzione del reato, che prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresentando un esito più favorevole (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Prsidente
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere IU AN SA IL;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 37151 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Vicenza, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 328 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AR ON AR, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello concernente la riduzione dei testi della difesa, operata dal Tribunale. La Corte di appello non avrebbe specificato in modo esaustivo e dettagliato le ragioni di adesione all'ordinanza del Tribunale;
2.2 mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere, in quanto l'escussione dei testi esclusi avrebbe confermato l'orario di presa in servizio della guardia medica di Montegalda, così che l'imputata avrebbe potuto dimostrare ulteriormente la non doverosità dell'atto, richiestole dalla paziente, che aveva suonato al citofono del presidio fuori orario;
2.3 contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato. La Corte di appello non avrebbe considerato che la prestazione sanitaria può essere fornita anche solo attraverso una raccolta di informazioni del paziente e una indicazione terapeutica, senza effettuare la visita fisica. Sulla base degli stessi elementi raccolti dall'esame dei testi sarebbe emersa la sussistenza della discrezionalità in capo al medico di limitare la propria prestazione a un consulto telefonico-citofonico, considerato che la paziente si era rivolta alla Guardia medica fuori orario e che soltanto durante l'orario ambulatoriale è esigibile e rilevante penalmente l'omessa prestazione;
2.4 contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale sarebbe caduta in contraddizione laddove, da una parte, ha ritenuto che l'imputata avesse operato una scelta arbitraria del tipo di prestazione da erogare e, dall'altra, avrebbe affermato che il consulto citofonico non concretizza una prestazione sanitaria. La ricorrente ha indicato l'interesse sotteso a una pronuncia di assoluzione in luogo di quella ex art. 131 bis cod. peri., che comporta l'annotazione nel certificato giudiziale ed è idonea a spiegare effetti preclusivi e definitivi nei giudizi civili ed amministrativi, nei quali Sia dedotta la risarcibilità del danno, derivante dal fatto ritenuto non punibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. I primi due motivi del ricorso sono privi di specificità, non essendosi la ricorrente confrontata con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del motivo di appello concernente la riduzione dei testi della difesa, operata dal Tribunale. Al riguardo la menzionata Corte ha osservato che le testimonianze richieste erano superflue, in quanto finalizzate a provare che l'ambulatorio era chiuso: circostanza data già per presupposta. A fronte di ciò la ricorrente si è limitata a censurare la decisione del Collegio territoriale, senza dedurre elementi decisivi contrari. 3. Gli altri motivi del ricorso, relativi all'affermazione della responsabilità della ricorrente, sono fondati. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la linea interpretativa secondo cui, nell'ipotesi in cui un sanitario (addetto al servizio di guardia medica) non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l'urgenza, prospettata dal paziente, fosse effettiva e reale (Sez. 6, n. 43123 del 12/07/2017, Giancristofaro, Rv. 271378 - 01; Sez. 6, n. 35035 del 18/05/2005, P.G. in proc. Vitulano, Rv. 232226 - 01). Tale principio, qui condiviso, non ha guidato l'esame della Corte territoriale, che non ha accertato se al momento della richiesta della prestazione sussistessero aspetti di obiettiva gravità ed urgenza nelle condizioni della paziente: dato, questo, di decisiva rilevanza. 4. La fondatezza delle doglianze della ricorrente non consente, però, l'annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, poiché è dirimente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. la considerazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Difatti, tenuto conto della data di commissione del fatto (19-20 agosto 2015), il termine massimo di prescrizione è maturato a febbraio 2023. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi e altro, Rv. 273679 - 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01) è ferma nel ritenere che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso 3 di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. 5. Nel caso in esame, in difetto di circostanze - emergenti "ictu ocu/i" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputata ovvero la sua rilevanza penale, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere per la suddetta causa di estinzione del reato, che prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresentando un esito più favorevole (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Prsidente