Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
Non è censurabile per vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame per omessa valutazione degli "elementi allegati a favore dell'imputato" se costui non adempia l'onere di prospettare specificamente detti elementi nella richiesta di riesame o anche nel corso dell'udienza camerale davanti al tribunale. (La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del collegio del riesame che aveva disatteso la doglianza avverso l'ordinanza impositiva "per la genericità della relativa censura mossa dalla difesa, che non indica quali siano gli elementi di natura oggettiva o di fatto aventi rilievo concludente in senso favorevole all'indagato che il g.i.p. avrebbe omesso di valutare").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2000, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16/02/2000
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. IO de Roberto Consigliere N.820
3. Dott. Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N.27707/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PA IO,
avverso l'ordinanza 28 aprile 1999 del Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Udito, per l'indagato, l'avvocato Pietro Pittari, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. PA IO ricorre per cassazione contro l'ordinanza 28 aprile 1999 con la quale il Tribunale di Catanzaro, in parziale riforma del provvedimento custodiale adottato il 13 aprile 1999 dal locale Giudice per le indagini preliminari, revocava l'ordinanza coercitiva relativamente ai reati di cui ai capi 17 e 21 confermandola per gli altri capi concernenti fatti di estorsione in danno di IA GI, previa riqualificazione dei fatti stessi sub specie di violenza privata, aggravata ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203.
Il ricorrente ha articolato due ordini di motivi.
Con il primo, lamenta violazione degli artt. 273 e 292, comma 3-ter, c.p.p., per avere l'ordinanza impugnata omesso di valutare gli elementi allegati a favore dell'indagato; più in particolare, le dichiarazioni di tale SA MA che avrebbe smentito il IA sul punto riguardante gli incontri che si sarebbero svolti negli uffici nella disponibilità del dichiarante e quelle del coindagato MA SC che minerebbero in radice le propalazioni dello stesso IA.
Con il secondo si stigmatizza, sotto il profilo della assenza e manifesta illogicità della motivazione, l'alta attendibilità assegnata al dichiarante nonostante le sue rivelazioni risultino contrastate dagli elementi a favore non valutati.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la relativa doglianza è stata disattesa dal giudice a quo "per la genericità della relativa censura mossa dalla difesa che non indica quali siano gli elementi di natura oggettiva o di fatto aventi rilievo concludente in senso favorevole all'indagato che il G.I.P. avrebbe omesso di valutare".
Il che comporta che debba ritenersi assente ogni vizio della motivazione presupponendo comunque il dovere del Tribunale del riesame di valutare gli elementi a favore dell'indagato l'adempimento da parte di costui dell'onere di prospettare specificamente i detti elementi;
un onere non adempiuto ne' nella richiesta di riesame ne' nel corso dell'udienza camerale davanti al Tribunale. Circa la seconda censura, il ricorrente trascura come il contesto indiziario è rappresentato non da una chiamata di correo relativamente alla quale è necessaria, ai fini cautelari, la sussistenza di una conferma ab exintreco dell'attendibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza siano idonei a confermare, quanto meno, le modalità del fatto descritto dal chiamante, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa aver mentito (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino). Un contesto che è stato, invece, ravvisato alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa dal reato relativamente alle quali questa Corte ha affermato essere possibile che il giudice di merito fondi il proprio convincimento purché esterni l'eseguito controllo sulla credibilità del dichiarante, da effettuare con ogni necessaria cautela, cioè, attraverso un esame particolarmente penetrante e rigoroso delle accuse.
Tale verifica risulta puntualmente compiuto dal giudice a quo, allorché ha sottolineando l'elevata "attendibilità" (recte, "credibilità") del dichiarante, "il quale si è determinato a riferire intorno alle sue vicissitudini al prezzo di un totale coinvolgimento della propria esistenza, posto che, a seguito delle accuse mosse, è stato sottoposto allo speciale programma di protezione". Senza contare il davvero esponenziale richiamo alla precisione ed alla concordanza del narrato del IA.
3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del PA, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000