Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
In tema di maltrattamento di animali, l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di giustificato motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sè caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/1999, n. 9668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9668 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 10.06.1999
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N.2181
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo Grillo Consigliere N.45082/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Pretore di Milano in data 5.06.1998 che lo condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 727 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste;
osserva
Con sentenza 5.06.1998 il Pretore di Milano condannava RI TO per avere incrudelito senza necessità contro un cane colpendolo con un calcio al fianco sinistro.
Proponeva impugnazione, ammissibile ex art. 568 n. 5 c.p.p., l'imputato denunciando l'insussistenza del reato per avere egli colpito l'animale, senza procurargli alcuna lesione, mentre, incurante delle sua grida, urinava contro un bidone collocato davanti al proprio esercizio, sicché doveva escludersi che il suo atteggiamento fosse espressione di gratuita crudeltà, essendo stato invece necessitato da esigenze igieniche non altrimenti tutelabili. Chiedeva di essere assolto.
Il ricorso è infondato.
Anche dopo le modifiche apportate dalla legge 22.11.1993 n. 473 all'art. 727 cod. pen. per la sussistenza dell'elemento materiale del reato dell'ipotesi di incrudelimento verso animali sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo.
L'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di giustificato motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sè caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile" (Cass. Sez. III 29.01.1997, Dal Prà, RV 206818).
Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità (Cass. Sez. III, 2.02.1993, RV 196476). A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che ha proceduto all'accertamento relativo alle sofferenze subite dall'animale con tiri apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione perché sorretto da adeguata motivazione. Infatti, costituisce gesto di inutile crudeltà il violento calcio sferrato al fianco del cane, che, dopo essere stato sbalzato da terra, è ricaduto rotolando sul terreno.
L'avere il cane urinato contro un bidone posto davanti all'esercizio commerciale dell'imputato non giustificava in alcun modo tale condotta, potendo il predetto conseguire con mezzi non violenti il fine di allontanare l'animale dalle vicinanze del suo locale, sicché correttamente è stato ravvisato l'incrudelimento essendo stata la sofferenza, inferta per sfogo d'ira, fine a se stessa.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1999