Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8363 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
0 8363/0 2 A I E 6 5 R 0066529 8 N . 9 Á 1 O N I / T - Z 4 U / A 6 B B R 2 I : T . L REPUBBLIC R S L R . I T A P . G . D E B R POPOLO ALIANO L A A E T I D A R 1 I D 3 S E E SUPREMA DI CASSAZIONE 1 A CO N E T Oggetto E . T S A N N I E M SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 20247/99 Dott. Francesco Presidente Cron. 23134 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Rep. Dott. Mario Ud.15/02/02CICALA Rel. Consigliere Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 66529 sul ricorso proposto da: OSTUNI, inMINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
MERIDIONALE COSTR SPA, in persona del legaleCOMP rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2002 CAVOUR, presso la cancelleria della 837 in ROMA PIAZZA -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati CARLO D'ADDABBO VIA DEI MILLE 5 (avviso postale), giusta mandato a margine;
- controricorrente -
CommissioneavversO la sentenza n. 127/98 della tributaria regionale di BARI, depositata il 06/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- VOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 6 agosto 1999, 127/7/98 con cui la Commissione Tributaria (in fozona della decisione 5) primo grado Regionale per le Puglie dichiarava non dovuta la somma di lire 6.150.000 richiesta alla 0 NI ER ST spa liquidata dall'Ufficio del Registro di Ostuni a titolo di soprattassa del 10% per il tardivo pagamento dell'INVIM decennale sul superiore valore accertato dall'ufficio. Osservava il giudice di merito che con gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 473/97 sono stati abrogati a decorrere dal 1° aprile 1998 l'art. 70 del D.P.R. 131/1986 e l'art. 52 del D.Lgs. 346/1990 (che si applicava per l'INVIM. decennale) i quali prevedevano l'applicazione della soprattassa per tardivo pagamento. Inoltre l'art. 3 del D.lgs. 472/97 stabilisce che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile ". Pertanto la richiesta della società appellante, di dichiararsi non dovuta la sanzione irrogata per tardivo pagamento, veniva accolta. La società contribuente resiste con controricorso. Ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE piz difetto di interesse La contribuente solleva in via preventiva una questione di inammissibilità del ricorso questione della amministrazione, che probabilmente avrebbe dovuto esser sollevata con ricorso incidentale, ma che comunque è inammissibile e infondata. Inammissibile ed infondata Ninimale perché, a seguito della impugnazione del contribuente, il giudizio investe il rapporto Lim o : tributario, e tutte le questioni relative alla validità dell'atto rilevano solo in quanto dedotte nel ricorso o, in caso di jus superveniens, in altri successivi atti tempestive rispetto alla entrata in vigore di tale jus. Dunque non può essere presa in esame la n questione se, a seguito del D.P.R. 43/1988 il decreto di riscossione coattiva del tributo sia venuto meno;
né l'eventuale venir meno di tale atto farebbe venir meno il contenzioso circa la sostanza del rapporto. Sussiste quindi l'interesse al ricorso della Amministrazione, ancorché essa abbia impropriamente chiesto la “dichiarazione di legittimità della originaria ingiunzione" piuttosto che il riconoscimento del debito tributario. Si deve dunque procedere all'esame del ricorso che deve essere accolto. La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e dell'art. 13, secondo comma, d.lg. 18 dicembre 1972, n. 471 nonché dell' art. 3, dlgs. 472/97, in relazione all' art. 70, d.p.r. 131/86 ed all'art. 52, d.lgs. 346/1990 (art. 360 primo comma, n. 3, c. p.c. ed art. 62, primo comma, dlgs 546/1992). Il giudice d'appello ha basato la sua decisione sulla circostanza che, a decorrere dal 1° aprile 1998, è stata abrogata la soprattassa per tardivo pagamento, applicata nel caso di specie, giusta il disposto degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473. La sanzione non sarebbe perciò più applicabile, per il principio della non ultrattività della norma sanzionatoria e l' applicabilità della norma sopravvenuta più favorevole. La sentenza impugnata non ha però considerato che l'art. 13, comma 2, dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha previsto la sanzione pecuniaria del 30% a carico di chi non ottemperi, nei termini previsti, al pagamento di un qualunque tributo (anche INVIM decennale) o di una sua frazione, anche se non iscritto a ruolo. Pertanto, poiché nel presente caso si controverte sull'applicabilità di una soprattassa originariamente prevista nella misura del 10%, deve concludersi che la normativa sopravvenuta non solo non rende lecita la condotta sanzionata, ma la punisce più severamente, in guisa che non è applicabile il principio stabilito dall'art. 3, comma 3, dlgs. 472/1997, a cui i giudici tributari hanno fatto riferimento. M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad
P.Q.M.
altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per le Puglie che deciderà anche Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 15 febbraio 2002. per le spese. Ise Presidente Il Relatore Сорие Очит Ma Cicha IL CANCELLIERE C1 IN IS y ੦ ਤਰਾਂ 71 !! ' ופטר ב Oggi 1 2 GIU. 2002A DEPOSITATO IN IL CANCELLIERE C1 IN IS A I E 6 5 R 8 N 9 . A 1 O I N / T Z 4 - / U A 6 B B R 2 . I T . L S R R L I . T P A . G . E D B R L A A E T I A D 1 R I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E