Sentenza 5 aprile 2011
Massime • 1
Risponde del reato di abusiva gestione di rifiuti l'appaltatore di lavori edili in quanto grava su di lui l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all'attività edificatoria. (Fattispecie in tema di deposito incontrollato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2011, n. 35692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35692 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2011 |
Testo completo
356 9 2 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/04/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA
- Presidente N._ 697
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. AMEDEO FRANCO N. 11923/2010
- Consigliere - Dott. GIOVANNI AMOROSO
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IU IM N. IL 11/04/1971
avverso la sentenza n. 422/2008 TRIB.SEZ.DIST. di PONTASSIEVE, del 03/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotte Gabriele che ha concluso per ая elen мо hivisio
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
c.
2. D.lgs n. 152 del 2006 (deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, quali terre e rocce di scavo con materiale di demolizione per 100 mc), commesso, nella qualità di titolare della ditta esecutrice dei lavori di demolizione e scavo, in Vaglia (Fi) dal 15 maggio al 7 novembre 2006, per i seguenti motivi:
1) nullità del decreto di citazione a giudizio per la violazione del disposto dell'articolo 552/1 lett.f) del codice di rito (già avanzata a dibattimento e disattesa con ordinanza), in quanto la richiesta di rinvio a giudizio non conteneva espressa e specifica menzione della possibilità di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p.; 2) errata applicazione dell'art. 256 d.lgs n. 152 del
2006 e mancata e contraddittoria motivazione, in quanto il ricorrente era mero esecutore d'opera sotto le direttive impartite dal committente e non aveva alcuna posizione di garanzia sulle operazioni di recupero o smaltimento che dovevano essere compiute;
Considerato che il primo motivo di ricorso non è fondato perchè generico, in quanto il ricorrente non ha mai manifestato un concreto interesse all'istituto dell'oblazione, né ha argomentato circa la possibilità di accedervi, limitandosi a far trasmettere al proprio difensore una memoria con la quale ci si limitava ad eccepire la nullità del decreto per la violazione di cui all'art. 552, c.
1. lett f)
c.p.p., in prossimità della prima udienza del 16 dicembre 2008; inoltre risulta dagli atti che l'apertura del dibattimento non avvenne in tale udienza, bensì alla successiva udienza di rinvio del 3 marzo 2009, quando la possibilità di avanzare una richiesta di oblazione era ancora concretamente esercitatabile;
che la menzione dei riti alternativi prevista tra i requisiti di contenuto del decreto di citazione a giudizio non è un adempimento meramente formale, ma è funzionale all'eventuale utile esercizio da parte dell'imputato della facoltà di accesso agli stessi, al fine di una migliore difesa in giudizio e che tale facoltà era ancora integra nella fattispecie, di qui l'assenza di qualunque vulnus ai diritti di difesa del ricorrente;
che il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, in quanto il giudice di merito, applicando correttamente la fattispecie contestata al caso di specie, ha fornito una esaustiva e congrua motivazione, sulla responsabilità penale del ricorrente, in quanto ha sottolineato che nel contratto di appalto alla società
IN (della quale è titolare il TA) era contenuta la clausola di impegno per la ditta alla "pulizia del cantiere dai materiali di risulta delle proprie lavorazioni" con esonero del committente da ogni responsabilità, per cui è certamente direttamente riferibile al ricorrente, appaltatore dell'opera, la raccolta e lo
Gror 2 smaltimento dei rifiuti connessi all'attività edificatoria e quindi il deposito incontrollato, accertato in località Sommavilla di OT (in tal senso, per la diretta riferibilità sull'appaltatore dei lavori, si veda Sez. 3, n. 40618 del 22/9/2004,
Bassi e altro, Rv 230181); che pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011
Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiStradelle Ros Giuliana FerruaINT
SUPREMA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 3 OTT 2011
IL CANCELLIERE
Luana Mariani
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