Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della regolarizzazione quale causa di estinzione del reato di omessa presentazione all'INPS della denuncia obbligatoria di rapporti di lavoro (art. 37, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, così come modificato dall'art. 116, comma primo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388), è richiesto il versamento non solo dei contributi omessi ma anche delle sanzioni civili e degli interessi moratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2008, n. 19108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19108 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 18/03/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00716
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 031055/2007
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) SS NO N. IL 09/04/1965;
avverso SENTENZA del 13/04/2007 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 13 aprile 2997, il Tribunale di AP ha assolto con la formula "per non avere commesso il fatto" SE NO dal reato previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 37 per avvenuto pagamento dei contributi previdenziali.
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso immediato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di AP deducendo violazione di legge;
rileva che il pagamento è stato tardivo e, pertanto, non vi erano le condizioni per applicare la speciale causa di non punibilità prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis. La conclusione è meritevole di accoglimento sia pure per motivi diversi da quelli enucleati nell'atto di ricorso.
Deve, innanzi tutti, puntualizzarsi come il riferimento alla L. n.638 del 1983, art. 2 (che disciplina il mancato versamento all'Inps
delle ritenute assistenziali e previdenziali da parte del datore di lavoro) sia inconferente;
invero, è stato contestato all'imputato il diverso reato previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 37 (omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) che non introduce la sequela procedimentale della prima norma per l'accesso alla causa estintiva del reato.
La L. n. 689 del 1981, art. 37, comma 4, come risulta dalla novazione legislativa introdotta con la L. n. 388 del 2000, recita che "la regolarizzazione della inadempienza accertata, anche attraverso dilazioni, estingue il reato"; la regolarizzazione che la norma richiede va correlata con gli specifici provvedimenti che la disciplinano.
La L. n. 724 del 1994, art. 18, comma 2 aveva introdotto un condono previdenziale ed assistenziale per i soggetti che risultavano debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che il versamento avvenisse antro il 31 marzo 1995 (termini prorogati dai D.L. n. 105 del 1995, D.L. n. 231 del 1995, D.L. n. 326 del 1995, D.L. n. 416 del 1995, D.L. n. 515 del 1995, D.L. n. 40 del 1995, D.L. n. 295 del 1996, D.L. n. 396 del 1996, D.L. n. 299 del 1996, D.L. n.538 del 1996).
Non essendo stati convertiti i ricordati decreti, la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 226 aveva previsto la possibilità di regolarizzazione, di cui fissava le modalità, per i contributi maturati fino al giugno 1996 con pagamenti anche in trenta rate bimestrali la prima della quali da versarsi entro il 31 marzo 1997;
il D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 1 conv. L. n. 140 del 1997 ha spostato la possibilità di regolarizzazione per i periodi contributivi fino al dicembre 1996 (fermo il principio, già previsto dalla L. n. 724 del 1994 e dalla L. n. 662 del 1996, che solo il totale pagamento delle somme dovute era causa estintiva dei reati). La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 19 ha introdotto una disciplina generale di estinzione del reato previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 37 collegata ad una "regolarizzazione" (nozione che non precisa), ma che per coerenza del sistema deve essere posta in connessione alle precedenti disposizioni di sanatoria e non può prescindere dalle condizioni richieste dall'art. 116, comma 8 (Cass. Sezione terza sentenza 11089/2005). Tale norma fissa il regime specifico delle sanzioni civili e degli interessi di mora in caso di evasione connessa a registrazioni o denuncie obbligatorie omesse o non conformi al vero. Ora, nel caso concreto, il Giudice non ha verificato se il contribuente abbia versato le somme effettivamente dovute ai fini della regolarizzazione integrale che richiede il pagamento non solo dei contributi omessi, ma anche quello delle sanzioni civili e degli interessi moratori.
Per tale lacuna, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di AP (trattandosi di ricorso immediato in Cassazione) perché i nuovi Giudici provvedano alla verifica, su specificata, omessa dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di AP.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008