Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di omessa registrazione o denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali da parte del datore di lavoro, già prevista come reato dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981, e ora punita, al raggiungimento di determinate soglie di punibilità, dall'art. 116, comma diciannovesimo, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, non è applicabile il termine per l'adempimento di mesi tre, dalla notifica del provvedimento di contestazione, in quanto la disposizione in questione, di cui al D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638, è applicabile solo al diverso reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 15184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15184 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/02/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00488
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 041656/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAIONCHI ROBERTA, N. IL 05/07/1938;
avverso SENTENZA del 17/02/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 febbraio 2006, la Corte d'appello di Firenze ha ridotto a mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa (confermando nel resto la sentenza appellata) la pena inflitta in data 27 maggio 2004 dal Tribunale di Lucca a Roberta Maionchi, riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e L. 24 novembre 1981, n.689, art. 37, per avere, quale datrice di lavoro, omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti relativamente ai mesi di giugno e dicembre 2000 e per avere, al fine di non versare i contributi obbligatori all'INPS, omesso di trasmettere a tale ente la denuncia obbligatoria dei contributi relativi al mese di novembre 2000, cui era conseguito il mancato versamento degli stessi per un importo non inferiore a L. 5 milioni. Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputata, deducendo:
1 - la nullità della sentenza, avendo la Corte dichiarato la contumacia dell'imputata nonostante questa le avesse fatto pervenire certificazione medica attestante la propria impossibilità a comparire all'udienza del 17 febbraio 2006 per accertata "coxalgia bilaterale (esiti di protesi d'anca) e lombalgia acuta", tale da impedirle il mantenimento della stazione eretta. La Corte non avrebbe in alcun modo motivato questa sua decisione;
2 - l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità e di decadenza e inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In proposito, la ricorrente deduce la nullità della notifica del provvedimento di contestazione della violazione da parte dell'INPS, dalla quale dovevano decorrere, ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, ult. parte, del tre mesi per provvedere eventualmente al versamento di quanto omesso, termine pertanto da ritenere tuttora in corso;
3 - la mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che invertirebbe l'onere della prova quando dice che a fronte degli accertamenti per tabulas dell'ispettore del lavoro, l'imputata non si sarebbe attivata per provare il mancato pagamento;
4 - infine, il vizio di motivazione in ordine alle ragioni per cui è stato ritenuto sussistente il dolo specifico, quanto al delitto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37. La ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Con ordinanza resa all'udienza del 17 febbraio 2006, la Corte territoriale ha infatti adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento della ricorrente, rilevando, tra l'altro, che l'impedimento addotto non appariva tale da impedire la presenza in aula dell'appellante.
Tale motivazione non è in alcun modo censurata dal ricorso, che si limita ad affermare che non sarebbero stati esposti i motivi che avevano indotto la Corte di merito a disattendere il certificato prodotto dalla difesa.
Il secondo motivo, secondo cui la ricorrente non sarebbe stata punibile non essendo ancora decorsi tre mesi dalla notifica da parte dell'INPS dell'avvenuto accertamento della violazione, in quanto tale notifica non sarebbe mai avvenuta a norma di legge, è riferibile unicamente al reato di cui al citato D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, in quanto una disposizione analoga non è contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 37, che con norma successiva all'epoca dei fatti (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 19) si limita a prevedere, senza limiti temporali, la possibile estinzione del reato in caso di regolarizzazione tardiva dell'inadempienza. Nel merito della censura, va ricordata la giurisprudenza costante di questa Corte, cui anche questo collegio aderisce, secondo la quale ai fini del computo dei tre mesi in questione è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dello stesso (cfr., per tutte, Cass. sez. 3^, 10 marzo 2005 n. 9818). Nel caso in esame, la notizia certa dell'accertamento della violazione è rappresentata per la ricorrente dalla notificazione dei due decreti di citazione a giudizio, avvenuta, rispettivamente, il 9 ed il 16 marzo 2002 (in senso analogo, cfr. Cass. 22 ottobre 2004 n. 41277). Poiché l'ultima udienza in primo grado è stata celebrata il 27 maggio 2004, la ricorrente ha inutilmente esaurito i tre mesi dalla contestazione previsti dalla legge per provvedere al prescritto versamento.
Il motivo in esame è pertanto infondato.
Manifestamente infondato appare poi il terzo motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza in quanto la Corte territoriale addosserebbe a lei l'onere di provare il mancato pagamento della retribuzione.
Ed invero, sull'argomento relativo al pagamento della retribuzione ai dipendenti (costituente il presupposto necessario perché maturi l'obbligo di procedere alle ritenute previdenziali da versare all'INPS - cfr. Cass. S.U. 23 giugno 2003 n. 27641 - e il cui accertamento era stato contestato dall'appellante), la Corte ha richiamato le dichiarazioni dell'ispettore dell'INPS che aveva visionato le buste paga e il libro paga rilevando che in tali documenti figuravano le ritenute operate, deducendo ragionevolmente da ciò e senza la necessità di ulteriori testimonianze l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e aggiungendo, che a fronte della prova così raggiunta, la ricorrente non aveva in alcun modo dedotto il contrario, ma unicamente contestato la sufficienza dell'accertamento operato.
Infine è infondato l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte ragionevolmente desunto l'elemento soggettivo del reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, dal complessivo comportamento della ricorrente: appare infatti verosimile che questa, evidentemente in situazione di difficoltà finanziaria, abbia volontariamente omesso di inviare i modelli D.M. 10, per occultare tale stato e non versare i contributi, rinviando ad un possibile futuro più favorevole la successiva regolarizzazione, cosa poi mai avvenuta ne' con la presentazione tardiva dei D.M. 10 ne' col pagamento dei contributi. Concludendo, in base alle argomentazioni svolte, il ricorso è infondato e va respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007