Sentenza 1 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di accertamento di reati in materia alimentare, se gli alimenti sono deteriorabili (nella specie, cozze), non è dovuta all'indagato la comunicazione del risultato delle analisi ai fini di un'eventuale revisione delle stesse, in quanto la deteriorabilità dei campioni rende impossibile la ripetizione delle operazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per gli accertamenti relativi a sostanze classificate come "deteriorabili", l'art. 4 del d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 pone a carico del responsabile del laboratorio l'effettuazione di una "pre-analisi" di una parte del campione, cui segue, in caso di non conformità alle norme dei risultati, l'obbligo di avvertire l'interessato del luogo, del giorno e dell'ora in cui le analisi saranno effettuate, con la specificazione del parametro difforme e della metodica adoperata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2019, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2019 |
Testo completo
momim onio 01434-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2268 -Presidente -- VITO DI NICOLA UP 01/10/2019 LUCA RAMACCI R.G.N. 13453/2019 -Relatore ANGELO MATTEO SOCCI ENRICO MENGONI UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2019 del TRIBUNALE di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
il difensore avv. Pietro Giannetto si riporta ai motivi A S RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina con sentenza del 4 febbraio 2019 ha condannato PE DE alla pena di € 1.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 5, comma 1, lettera C, della legge 238 del 1962, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta DE s.r.l. [...], detenuto per la vendita sostanze alimentari, nella specie cozze [...] che, sottoposte a controlli sulla contaminazione microbiologica, sono risultate affette da carica di escherichia coli pari a 3500/MPN/100g superiore al limite di legge;
accertato il 14 dicembre 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 1 legge 283/1962, 191 cod. proc. pen. e 223 disp. att. cod. proc. pen.). Le analisi di laboratorio risultano inutilizzabili in quanto eseguite in violazione di legge, non sono state osservate le procedure di cui all'art. 1, legge 283/1962, senza revisione delle analisi di cui all'art. 4, d. lgs. 123 del 1993. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia utilizzava una metodica non più in uso (la procedura corretta era quella ISO 2015 e non quella utilizzata del 2010, ed indicata nel certificato di analisi) come evidenziato dalla testimonianza della consulente di parte Valeria Priulla. L'imputato inoltre non ha mai avuto conoscenza del risultato delle analisi che evidenziavano una carica batterica e, quindi, non ha potuto richiedere la revisione delle analisi (art. 223 disp. att. cod. proc. pen.). Le analisi di revisione avrebbero potuto restituire un risultato diverso, favorevole all'imputato. 2. 2. Violazione di legge (art. 133 e 62 bis cod. pen.) con vizio della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1 BL Son La sentenza impugnata non motiva adeguatamente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la motivazione risulta inesistente o comunque apparente. L'irrogazione della pena doveva essere motivata con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. L'imputato risulta incensurato, e deteneva le 50 confezioni di cozze integre nella loro rete, con sigilli e bolli sanitari. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorrente lamenta l'omessa comunicazione del risultato delle analisi del laboratorio per la eventuale richiesta delle analisi in revisione. Inoltre prospetta l'invalidità di un metodo di analisi non più attuale (del 2010 mentre il protocollo da osservare era l'ISO 2015). Sul metodo di analisi la sentenza impugnata adeguatamente rileva come l'imputato non abbia specificato come e perché il metodo di analisi abbia leso il suo diritto di difesa o abbia comunque falsato il risultato delle analisi. Il ricorso in cassazione non si confronta con tale motivazione ma reitera la sua tesi dell'invalidità ed inutilizzabilità delle analisi per il metodo utilizzato. Nessuna inutilizzabilità risulta prevista dalla legge, per l'uso di un metodo scientifico. Inoltre nessuna prova è stata fornita su un eventuale errore dei risultati.
4. Sulla questione della mancata comunicazione dell'esito delle analisi (allo scopo della richiesta delle analisi di revisione) si deve rilevare che gli alimenti sottoposti ad analisi (cozze) erano deteriorabili e, pertanto, era dovuto solo l'avviso dell'inizio delle operazioni per l'assistenza alle stesse (Vedi Corte Costituzionale 26 settembre 10 ottobre 1990 n. 434, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 283/1962, nella parte in cui non prevede, per 2 Ащев любобон i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, l'avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare). Il ricorrente non prospetta l'assenza di tale avviso, ma solo l'omessa comunicazione del risultato delle analisi. In definitiva, il legislatore - considerando che le analisi dei campioni vengono effettuate pur sempre nell'ambito di una fase amministrativa ha individuato due momenti differenti in cui sorge l'obbligo (pena la inutilizzabilità dei risultati delle stesse) di avvertire gli interessati per assicurare loro un'adeguata tutela: 1) subito dopo il campionamento ed in tempo utile per assistere alle prime analisi, per i campioni per i quali non è prevista la revisione;
2) dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga richiesta dagli interessati, ed almeno tre giorni prima di essa. Ovviamente la concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi è collegata ad un dato obiettivo: la non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di una reiterazione di esse;
pertanto quando il campione non è deteriorabile, legittimamente viene esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, giacché la revisione consentirebbe comunque, anche se in un momento successivo, di esercitare le garanzie difensive spettanti all'interessato. Una disciplina particolare è stabilita in relazione ai controlli microbiologici. Invero, in caso di sostanza alimentare classificata deteriorabile, ai sensi del D.M. 16 dicembre 1993, il d. lgs. 3 marzo 1993, n. 123, pone a carico del responsabile del laboratorio l'effettuazione di una "preanalisi" su un'aliquota del - campione, ovviamente senza alcuna tutela dei diritti della difesa, e l'obbligo, in caso di non conformità dello stesso, d'avvertire tempestivamente l'interessato, specificando il parametro difforme e la metodica seguita e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi saranno ripetute "limitatamente ai parametri risultati non conformi". Quindi, anche in tale ipotesi, la norma non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione "garantita" di analisi effettuate inizialmente a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a 3 Азевнобобоск breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione. Che non si tratti di revisione di analisi lo si deduce anche dal citato D.M. 16 dicembre 1993 (Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali), che espressamente (art. 2), per i prodotti deteriorabili, non riconosce la possibilità di effettuare l'analisi di revisione secondo le modalità di cui alla legge n. 283 del 1962, art. 1 (vedi, in modo conforme nella motivazione, sul punto Sez. 3, n. 2360 del 19/11/2009 - dep. 19/01/2010, Prevedini, Rv. 24591001 e Sez. 3, n. 37949 del 09/07/2003 - dep. 07/10/2003, Prudente, Rv. 22658001).
5. Del tutto generico il motivo sul trattamento sanzionatorio e sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata irroga una pena vicino al minimo edittale e rileva che la stessa non necessita di riduzioni con le circostanze attenuanti generiche: In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione >> (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 27126901). Del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (come nel caso in giudizio), non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono 4 Фиребност о elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA Angelothotto face ито січча DEPOSITATA IN CANCELLERA 15 GEN 2020 IL CANCELALE SPERTO Luana Margai 5