Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2019, n. 1434
CASS
Sentenza 1 ottobre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di accertamento di reati in materia alimentare, se gli alimenti sono deteriorabili (nella specie, cozze), non è dovuta all'indagato la comunicazione del risultato delle analisi ai fini di un'eventuale revisione delle stesse, in quanto la deteriorabilità dei campioni rende impossibile la ripetizione delle operazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per gli accertamenti relativi a sostanze classificate come "deteriorabili", l'art. 4 del d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 pone a carico del responsabile del laboratorio l'effettuazione di una "pre-analisi" di una parte del campione, cui segue, in caso di non conformità alle norme dei risultati, l'obbligo di avvertire l'interessato del luogo, del giorno e dell'ora in cui le analisi saranno effettuate, con la specificazione del parametro difforme e della metodica adoperata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2019, n. 1434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1434
    Data del deposito : 1 ottobre 2019

    Testo completo