Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 1
La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
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A seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. Corte di Cassqazione sez. VI penale ud. 14 gennaio 2026 (dep. 2 aprile 2026), n. 12501 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente, in …
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Sentenze Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21453 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha sostenuto che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di palo e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. La sentenza Fatto 1. Con sentenza in data 3/5/2017 il Tribunale di Torre Annunziata condannava M.M., D.A., V.A. e A.G. alle pene di giustizia, in ordine al delitto di rapina in concorso aggravato (da più persone riunite, con armi, con volto travisato, in luogo di privata dimora e ponendo la p.o., ultrasessantacinquenne, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2016, n. 23906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23906 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
239 0 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..2.1537 Luca Ramacci - Presidente - Angelo Matteo Socci UP 12/05/2016 Antonella Di Stasi R.G.N. 21228/2015 Motivazione semplificata Alessio Scarcella Giuseppe Riccardi - Relatore - (ex Decr. Primo Presidente n. 68 del 28/04/2016) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2015 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 febbraio 2015 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione emessa dal Tribunale di Milano in data 15/01/2014 nei confronti di PA AR, imputato del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74 del 2000, per avere omesso il versamento delle ritenute operate quale sostituto d'imposta per un importo di € 5.438.332,00. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente 4 necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1) violazione di legge, non essendo stata rilasciata la certificazione;
2) violazione di legge processuale, per l'integrazione istruttoria disposta in appello;
3) violazione di legge sostanziale, ricorrendo un caso di forza maggiore. Con memoria pervenuta il 30/03/2016 difensore ha trasmesso copia del certificato di morte del ricorrente, deceduto il 24/01/2016 in Robbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e va dunque annullata la sentenza impugnata senza rinvio. Invero, nelle more del procedimento, in data 24 gennaio 2016, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato, rilasciato in data 25/01/2016, dal Comune di Robbio. Per l'effetto, i reati contestati al medesimo sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.
1.2. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612), dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. pen. (in tal senso, proc. Lombardo,Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).
1.3. Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv. 217245). :
P.Q.M.
나 2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Motivazione in forma semplificata. Così deciso in Roma il 12/05/2016 II Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Luca Ramacci Gius e Riccart DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 GIU 2016 Luana Marjani FULLERE 3