Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 23724
CASS
Sentenza 13 aprile 2005

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico ospedaliero imputato di reato commesso per colpa professionale, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo quale responsabile civile l'Azienda ospedaliera di appartenenza, poiché - in ragione del rapporto contrattuale sussistente tra la vittima e tale Ente gestore del servizio sanitario, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell'ospedale nei confronti del malato - si versa in un'ipotesi di non operatività dell'art. 185 cod. pen. con riferimento alla responsabilità per fatto del terzo (ha precisato la Corte che la responsabilità della ASL è diretta ed autonoma rispetto a quella del sanitario, in forza del contratto d'opera professionale concluso con il paziente che viene curato nella struttura ospedaliera: vedi Corte costituzionale 16 aprile 1998 n.112).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 23724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23724
    Data del deposito : 13 aprile 2005

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