Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico ospedaliero imputato di reato commesso per colpa professionale, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo quale responsabile civile l'Azienda ospedaliera di appartenenza, poiché - in ragione del rapporto contrattuale sussistente tra la vittima e tale Ente gestore del servizio sanitario, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell'ospedale nei confronti del malato - si versa in un'ipotesi di non operatività dell'art. 185 cod. pen. con riferimento alla responsabilità per fatto del terzo (ha precisato la Corte che la responsabilità della ASL è diretta ed autonoma rispetto a quella del sanitario, in forza del contratto d'opera professionale concluso con il paziente che viene curato nella struttura ospedaliera: vedi Corte costituzionale 16 aprile 1998 n.112).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 23724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23724 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO G. Silvio - Presidente - del 13/04/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA B. Romano - Consigliere - N. 560
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 27576/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER FI N. IL 05/05/1960;
avverso SENTENZA del 24/05/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv.to Ferilli Lorenzo;
Uditi i difensori Avv.ti Stellato Giuseppe e Aricò Giovanni;
. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NA RO, medico in servizio presso il pronto-soccorso dell'ospedale civile di Caserta, veniva tratta a giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Caserta - perché imputata per il delitto di cui all'art. 589 C.P. per non avere, per negligenza imprudenza ed imperizia, tempestivamente diagnosticato il grave scompenso cardiocircolatorio "con deficit di pompa" sofferto da ER ST, di anni 53; di conseguenza, il predetto medico, pur in presenza di sintomi quali l'ipertensione arteriosa ( 190/100) dispnea e riduzione del murmure vescicolare, non aveva sottoposto il paziente ad elettrocardiogramma e non aveva prescritto i necessari farmaci diuretici, somministrando invece solo farmaci antipertensivi e broncodilatatori. Tale errato intervento terapeutico, ad avviso dell'accusa, aveva determinato il decesso del ST poco dopo la sua dimissione dal pronto-soccorso.
2. In punto di fatto, era avvenuto che ER ST si era recato, il 21-12-1997, presso il pronto-soccorso dell'Ospedale civile di Caserta accusando un forte mal di gola ed un notevole affanno;
il medico di turno, NA RO, gli aveva misurato ripetutamente la pressione, gli aveva somministrato i farmaci menzionati e, dopo circa un'ora dall'ingresso in ospedale, lo aveva dimesso invitandolo in prosieguo a sottoporsi a controlli specialistici. Il ST trasportato a fatica dai propri congiunti presso l'autovettura parcheggiata nel cortile del nosocomio, aveva manifestato nuovamente un forte affanno;
portato d'urgenza presso la Clinica privata Villa del Sole, era deceduto all'ingresso della struttura.
3. Il giudice monocratico della Sezione Distaccata di Caserta riteneva l'imputata colpevole, con sentenza del 22-5-2003, per il delitto contestato, e la condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Osservava il giudice che nel corso delle indagini preliminari era stato effettuato esame autoptico e connessa analisi istopatologica;
altresì, in sede dibattimentale, era stata svolta perizia collegiale per accertare le cause del decesso del paziente. Le risultanze emerse attestavano che il ST, al momento dell'ingresso nel nosocomio, presentava un quadro di scompenso cardiaco, provocato dall'ipertrofia del ventricolo sinistro e da forte aterosclerosi coronarica, patologie queste che avevano determinato una crisi ipertensiva seguita da ischemia miocardica, ovverosia un deficit di pompa ventricolare sinistra acuta con insufficienza anche emodinamica a livello polmonare;
la crisi ischemica, non adeguatamente trattata e risolta, aveva comportato la successiva aritmia (fibrillazione ventricolare) ed il decesso del soggetto.
Ad avviso del Tribunale, la prevenuta era incorsa in un grave errore diagnostico interpretando i sintomi presentati dal paziente (dispnea - severa crisi ipertensiva - riduzione del murmure vescicolare e cioè del "rumore" che provoca l'aria nel passaggio dagli alveoli) come indicativi di una sindrome bronchiale e non in connessione, come in effetti accertati, con una situazione cardiaca pregiudicata.
4. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione. Respingeva le eccezioni processuali sollevate dall'imputata concernenti, da un verso, la mancata corrispondenza del fatto contestato nell'invito a comparire, ex art. 375 C.P.P., per rendere interrogatorio e quello contenuto nel decreto di citazione a giudizio;
ed altresì, la mancata citazione, a richiesta della imputata, dell'Azienda Ospedaliera di Caserta - quale responsabile civile ai sensi dell'art. 83 C.P.P.. Nel merito, la Corte di Appello ribadiva che il comportamento omissivo del medico - NA RO - appariva essere in nesso di causalità con l'evento letale.
5. L'interessata proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione. Ribadiva che il decreto di citazione a giudizio, emesso direttamente dal P.M., doveva ritenersi nullo per genericità del fatto;
al riguardo, evidenziava che vi era stata una lesione del diritto di difesa di essa istante non avendo avuto ella la possibilità di essere interrogata, a norma dell'art. 375 C.P.P., sui medesimi fatti poi contesati nel decreto di citazione. Censurava l'ordinanza del giudice di primo grado che aveva escluso la richiesta di citazione del responsabile civile - Azienda Ospedaliera di Caserta. Riteneva, in tema, che non era stata correttamente interpretata la sentenza della Corte Costituzionale n. 112 in data 16- 4-1998, la quale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 83 C.P.P. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 24-12-1969 n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato detta sentenza avrebbe dovuto applicarsi anche nel caso di specie. Comunque, sollevava a sua volta questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 C.P.P., nella parte in cui dovesse ritenersi non consentire all'imputato di citare il responsabile civile ovvero il soggetto tenuto a risarcire il danno nei confronti dei terzi in virtù di un rapporto di subordinazione organica. Si doleva per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sottolineando che sarebbe stato necessario eseguire un approfondimento medico-legale in ordine all'occorso, con previa acquisizione dei vetrini contenenti i reperti istologici del cuore della vittima onde verificare la presenza di segni sintomatici dell'ischemia. Si doleva per la non corretta configurazione di colpa, a titolo professionale medico, compiuta dai giudici a suo carico. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva che non risultano ricorrere nullità afferenti il decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di primo grado, in riferimento al contenuto dell'imputazione contestata al soggetto attivo del reato. Difatti, il decreto è stato emesso in data 21-9-1998 e quindi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 479/1999 che ha ripristinato la celebrazione della udienza preliminare per il reato di omicidio colposo (v. attuali artt.
6-33 ter - 550 C.P.P.). Nel frattempo, la Legge n. 234/1997 aveva modificato l'art. 555 C.P.P. all'epoca in vigore prescrivendo a pena di nullità che il decreto di citazione venisse preceduto dall'invito a rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375 - comma 3 C.P.P., contenente la sommaria enunciazione del fatto quale risultante dalle indagini fino a quel momento compiute. In tal guisa, correttamente il P.M. presso la Pretura Circondariale di Caserta ha emesso decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di NA RO, senza il previo svolgimento dell'udienza preliminare e senza l'applicazione dell'art. 415 bis C.P.P. - avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - (istituti all'epoca non in vigore per il caso di specie). D'altro canto, l'indagata risulta essere stata interrogata nelle indagini preliminari e, comunque, eventuali difformità sussistenti tra il fatto enunciato sommariamente in sede di interrogatorio rispetto a quello descritto nel decreto che ha disposto il giudizio (sul punto, la censura è, tra l'altro, del tutto generica) non hanno evidentemente rilevanza atteso che l'imputazione viene definitivamente determinata con la predisposizione del decreto di citazione a giudizio.
7. Corretta risulta la reiezione, disposta dal giudice di Caserta, delle richiesta proveniente dall'imputata di citazione dell'Azienda Ospedaliera di Caserta - quale responsabile civile dei danni fatti valere dalla parte civile nei confronti di essa prevenuta. Invero, in principio, a norma dell'art. 83 C.P.P., il responsabile civile può essere citato nel processo penale solo su istanza della parte civile, ovvero del P.M. (nell'ipotesi ex art. 77 - 4^ Comma C.P.P.). Nè appare invocabile, nella vicenda in esame, l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 16-4-1998 n. 112 sopra citata, la quale appunto ha ritenuto illegittima la mancata previsione della facoltà per l'imputato di citare nel processo penale l'assicuratore, di cui alla normativa sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli ex L. 24-12-1969 n. 1990, sul presupposto che detta legge configuri nell'assicuratore una responsabilità civile ex lege, da inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art. 185 C.P.; per cui, apparirebbe ingiustificato, in relazione alle medesime facoltà riconosciute al danneggiante nel processo civile (v. artt. 1917 C.C.; 106 C.P.P.), non consentire all'imputato di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile, il soggetto tenuto a rispondere per lui direttamente nei riguardi del danneggiato, ai sensi della legge civile, (v. la successiva sentenza della Corte Costituzionale 23-3- 2001 n. 75 che ha messo in luce la peculiarità della precedente decisione e la non estensibilità a situazioni solo in apparenza analoghe). Per contro, nella fattispecie, l'Azienda Ospedaliera di Caserta non risulta responsabile "per fatto del terzo", ma è responsabile direttamente in base al contratto d'opera professionale concluso con il paziente che ha chiesto di essere curato nella struttura sanitaria pubblica;
altresì, la responsabilità dell'ente gestore del servizio sanitario si palesa autonoma rispetto a quella posta a carico del medico ospedaliere da qualificarsi questa ultima a sua volta come discendente da un distinto rapporto contrattuale di fatto originato dal "contatto" intervenuto tra medico ed ammalato (V. così, Cass. Sez. 3^ Civile 7-10-1998 n. 9911; Cass. - Sez. 3^ Civile -22-1-1999 n. 589). Ne consegue la diversità della situazione presa in considerazione della Corte Costituzionale e la questione di che trattasi. Ancora, appare manifestamente infondata la specifica questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 83 C.P.P., con riferimento precipuo al rapporto contrattuale intervenuto come detto tra ente gestore del servizio sanitario e il degente, giacché in tal caso si è fuori dall'ambito ex art. 185 C.P., e cioè della responsabilità per fatto del terzo, attesa la distinzione e non completa sovrapposizione degli obblighi contrattuali facenti capo rispettivamente al medico che ha avuto in cura il paziente e l'ospedale che ha accettato di ricevere il medesimo nella struttura sanitaria.
8. Infondata è la doglianza concernente il mancato accoglimento della richiesta istruttoria in appello di rinnovazione dibattimentale. Invero, come già sottolineato correttamente dai giudici di appello, i periti nominati nel corso del dibattimento di primo grado hanno espressamente tenuto conto delle risultanze degli esami istologici (rappresentati anche con fotografie di evidente chiarezza in atti), pervenendo alla ragionata conclusione che il decesso era intervenuto per crisi ischemica, opportunamente trattabile in modo tempestivo, non sussistendo prova, invece, della presenza di segni di necrosi a livello del muscolo cardiaco (e, quindi di un infarto), il che solo avrebbe potuto giustificare l'imprevedibilità del decesso per il suo carattere repentino, come sostenuto dalla difesa. (V. per l'ampia disamina dei referti anatomo- patologici, che, per la loro inequivocità, non rendevano necessario l'esame dei relativi "vetrini": pag. 7 Relazione peritale;
pag. 6 sentenza di primo grado;
pag. 2 sentenza di appello.
9. Parimenti congrua risulta la motivazione (della sentenza impugnata e di quella di primo grado) espressa in tema di causalità omissiva, in punto di diritto ed in correlazione con i dati di fatto della vicenda, ed in particolare con la condotta tenuta dalla RO. All'uopo, come è noto, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (sentenza in data 10.7,2002 - Franzese) hanno manifestato l'avviso che i criteri di "probabilità statistica", attinenti alla verifica empirica circa la misura di frequenza dell'accadimento di certi eventi in presenza di determinate situazioni, non possono essere applicati disgiunti dalla disamina della c.d. "probabilità- logica", che consente la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica (necessaria come presupposto del ragionamento probatorio) in relazione al singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale. Più esplicitamente, cioè, si è affermato che non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità formulato dalla legge statistica la conferma, o meno, della ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa, con "alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica", la conclusione per cui, qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva. (In dottrina, si è fatto ricorso, nel formulare la medesima prospettazione, alla incisiva locuzione di "convincimento morale motivabile"). Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente i giudici di merito, con argomentazioni di " fatto immuni appunto da vizi logici, hanno manifestato delle statuizioni sostanzialmente coincidenti con le linee interpretative sopra enunciate in tema di rapporto di causalità. In tal senso, sono le deduzioni contenute nella sentenza di appello (v. pag. 2 e 3), ed in quella del giudice monocratico di Caserta (v. pag. 22-23), i quali giudicanti hanno espresso un argomentato giudizio di "elevata credibilità razionale" che l'esecuzione di tempestive indagini sanitarie e la pronta formulazione di adeguata diagnosi della sindrome sofferta dal degente ER ST avrebbe evitato l'esito letale, configurato come "morte aritmica" insorta in diretta conseguenza dell'ischemia coronarica.
10. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della parte civile.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della parte civile che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005