Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2004, n. 26639
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La prevalenza della causa di estinzione del reato sulla declaratoria della nullità assoluta ed insanabile determinata dalla violazione dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. e comminata dall'art 552, comma secondo, cod. proc. pen. ha efficacia solo agli effetti penali ma non in ordine alla responsabilità civile dell'imputato nei confronti della parte lesa, costituitasi parte civile. L'estinzione del reato non può sanare la violazione dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. per l'omesso invito all'imputato a rendere l'interrogatorio, nè il vizio della sentenza che abbia omesso di dichiarare la nullità di cui all'art. 555, comma secondo, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita, rigettando l'appello sul punto, con il conseguente mancato annullamento della sentenza di primo grado. Ne deriva che l'eccezione dell'imputato, pur soccombente rispetto alla prosecuzione dell'azione penale, deve essere valutata ed accolta agli effetti civili, con il conseguente annullamento delle sentenze di merito limitatamente alle statuizioni civili.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2004, n. 26639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26639
    Data del deposito : 4 maggio 2004

    Testo completo