Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
La prevalenza della causa di estinzione del reato sulla declaratoria della nullità assoluta ed insanabile determinata dalla violazione dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. e comminata dall'art 552, comma secondo, cod. proc. pen. ha efficacia solo agli effetti penali ma non in ordine alla responsabilità civile dell'imputato nei confronti della parte lesa, costituitasi parte civile. L'estinzione del reato non può sanare la violazione dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. per l'omesso invito all'imputato a rendere l'interrogatorio, nè il vizio della sentenza che abbia omesso di dichiarare la nullità di cui all'art. 555, comma secondo, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita, rigettando l'appello sul punto, con il conseguente mancato annullamento della sentenza di primo grado. Ne deriva che l'eccezione dell'imputato, pur soccombente rispetto alla prosecuzione dell'azione penale, deve essere valutata ed accolta agli effetti civili, con il conseguente annullamento delle sentenze di merito limitatamente alle statuizioni civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2004, n. 26639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26639 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 04/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 742
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 018673/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RO N. IL 16/07/1958;
avverso SENTENZA del 05/03/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Sandro D'Aloisi.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 5-3-2003 in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 28-1-2002, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN MA perché il reato di cui all'articolo 615 bis c.p. a lui ascritto era estinto per prescrizione. In primo grado era stato ritenuto responsabile per essersi con una macchina fotografica procurato indebitamente notizie ed immagini attinenti alla vita privata svolgentesi all'interno del locale bar dell'istituto Massimiliano Massimo.
Ha proposto ricorso il AN censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente rigettato l'eccezione formulata dalla difesa per violazione dell'obbligo sancito dall'articolo 375 c.p.p. e 555 comma 2 c.p.p. vigenti al momento del rinvio a giudizio, che prevedevano l'obbligo del P.M., prima della dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, di invitare, a pena di nullità, l'imputato a rendere l'interrogatorio.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
L'eccezione formulata dal ricorrente, ancorché corretta in diritto deve però essere rigettata sul piano processuale.
La nullità del decreto di rinvio a giudizio, prevista 555, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo novellato dall'art. 2, comma 3, della legge 16 luglio 1997 n. 234) per il caso in cui detto decreto non sia stato preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 comma 3 c.p.p., assume valore di nullità generale, pienamente applicabile, ove tempestivamente eccepita. Essa non si applica soltanto ai decreti emessi, sulla base del regime previgente, in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge. Nel caso in esame, il decreto privo dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 c.p.p., è stato emesso nell'anno 1999, quindi dopo l'entrata in vigore della legge citata, quindi erroneamente il giudice d'Appello ha omesso di valutare la nullità sancita dall'articolo 555 comma 2 c.p.p.. Deve però osservarsi che la Corte di merito, avendo rilevato che era interamente trascorso il tempo previsto dalla legge per l'estinzione del reato per prescrizione, ha ritenuto di dover a norma dell'articolo 129 c.p.p. dichiarare l'estinzione del reato. Così operando ha applicato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. Cass. Sez. U. 28/11/2001 n. 1021, Cass. Sez. U. 27-2-2002 n. 17179) secondo il quale il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. anche, qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile.
La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell'annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire. Assume invece rilievo pregiudiziale la nullità, soltanto nel caso in cui la causa estintiva richieda specifici ed ulteriori accertamenti e valutazioni di merito e quindi non sia idonea chiudere immediatamente la procedura. Le indicate precisazioni, in diritto consentono di concludere per il rigetto del ricorso agli effetti penali, essendo stata correttamente dichiarata la prescrizione del reato. Il ricorso va però valutato diversamente agli effetti civili. La prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione, ha efficacia processuale e quindi è idonea a far cessare soltanto la controversia penale. Conclusasi l'azione penale resta la controversia relativa alla responsabilità civile dell'imputato per l'azione commessa nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile. Gli effetti processuali estintivi del reato, sono stati prevalenti rispetto ad un ormai impossibile accertamento della responsabilità penale, ma non possono incidere sull'azione civile, attribuendo validità ad atti oggettivamente nulli, o sanando i vizi delle sentenze che hanno omesso di dichiarare le nullità tempestivamente eccepite. In particolare la nullità generale per violazione dell'articolo 375 c.p.p., ha influito nel limitare il diritto di difesa dell'imputato nell'azione di risarcimento danni contro di lui proposta, ed il rigetto sul punto dell'appello con il conseguente mancato annullamento della sentenza di primo grado può produrre effetti non corrispondenti a giustizia in esito alla chiusura del processo penale.
L'eccezione proposta dall'imputato anche se soccombe rispetto all'impossibile prosecuzione dell'azione penale, va invece valutata ed accolta agli effetti civili, con il conseguente annullamento delle due sentenze di merito limitatamente alle statuizioni civili. Pertanto il ricorso va rigettato agli effetti penali ed entrambe le sentenze vanno annullate agli effetti civili.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso agli effetti penali ed annulla entrambe le sentenze di merito limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004