Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T 1 0449/ 03 2 I B S . I R . R . G L A P L E . T A R D U . L B A B E REPUBBLICA ITALIANA I A D D T R A I E I S 1 T T N 3 R E 1 N E S E . T I S N A E A LA CORTE UP MADI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 1170/99 Consigliere Cron.23319 Dott. Massimo ODDO Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Simonetta SOTGIU Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ER IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MEZZETTI MAURO, difeso dall'avvocato ROSSI LUCIO MODESTO MARIA, giusta procura Notaio DEL BALZO ALESSANDRA in CASORIA, repertorio n. 107205 del 08/01/1999; ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE;
intimato avversO la decisione n. 5961/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 03/12/97; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 423 -1- udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decisione 14 ottobre 1991, notificata a IL GA in data 8 novembre 1991, la Commissione Tributaria di secondo grado di Caserta ha ritenuto legittimo il recupero, da parte dell'Ufficio del Registro, delle normali sull'acquisto di "prima casa", effettuato dalla imposte GA per atto 17 maggio/4 giugno 1982. C con la fruizione dei benefici di cui alla legge 2 2 aprile 1982 n.168,e ciò in quanto "l'acquirente non risiedeva né svolgeva attività lavorativa nel Comune nel quale è ubicato l'immobile". La Commissione Tributaria Centrale, con decisione 4/7- 13/12/97, ha ritenuto tardivo , e quindi inammissibile, il ricorso proposto avverso tale decisione dalla GA con atto 4 maggio 1992, oltre il termine di sessanta giorni IL GA chiede la cassazione di tale decisione 씨 prescritto dall'art.25 del DPR 26 ottobre 1972 n.636. sulla base di due motivi. L'Amministrazione delle Finanze non si è costituita. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione, degli artt. 48 e 53 della L.30.12.1991 omesso di n.413,per avere la Commissione Centrale considerare la sospensione dei termini di impugnazione,a decorrere dal 1 gennaio 1992 e fino al 20 giugno dalla legge 413 del 1991 al fine di 1993, operata permettere ai contribuenti di definire , mediante condono, le controversie pendenti, ovvero di continuare a coltivare il contenzioso, una volta scaduto il termine assegnato, dovendosi riten ere la sospensione dei termini, prevista dall'art.48 della legge citata, comunque applicabile a tutte le controversie riguardanti imposte indirette (purchè la controversia pendesse al 30.9.1991) secondo una "ratio" poi trasfusa nel comma 12 ter dell'art.53 della L.24.3.1993 n.75.Non si è quindi verificato alcun giudicato in regime di sospensione dei giudizi in corso. Il motivo è infondato.. La sospensione dei termini di impugnazione, con riferimento alle controversie in tema di imposta di registro, fino al 20 giugno 1993, originariamente non prevista dall'art.53 della L.30.12.1991 n. 413, è stata introdotta nel testo di tale norma (capo .12 ter > con il D.L.23.1 1993 convertito nella Legge 24.3.1993 n.75, mentre l'art.48 della citata legge 413/91 aveva in via generale disposto tale sospensione fino al 30 aprile 1992. Nella impugnazione della decisione della Commissione Tributaria di 2° grado, notificata 1'8 novembre 1991, ed solo il 4 maggio 1992, la contribuente, che non impugnata Osservato il disposto dell'art. 25 del DPR 636/72, aveva non poteva quindi giovarsi né della protrazione dei termini di cui al citato art.48 (scaduti quattro giorni prima della impugnazione),ne della ulteriore sospensione con D.L. del 1993, intervenuto allorchè il stabilita termine d'impugnazione era già da tempo consumato. inammissibilità del ricorso avanti alla Commissione La Tributaria Centrale dev'essere pertanto confermata. Il rigetto del primo motivo di ricorso coinvolge le censure di merito espresse dalla ricorrente col secondo motivo, relativo alla violazione dell'art.1 comma 6 ° della L.22.4.1992 n°168, per avere la contribuente ottemperato alle condizioni previste dalla legge, in tema di possesso di altro fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di residenza e di lavoro, e di residenza nel luogo di ubicazione dell'immobile acquistato. Il ricorso va pertanto interamente rigettato. Non essendosi controparte costituita, non vi è luogo r d liquidazione di spese. POM La Corte rigetta il ricorso. Roma 12 Febbraio 2003 IL PRESIDENTE l restau fresh ہے کے جو کیا کہیے Awards Cours IL RELATORE/ Real 42 LUG. 2003 And Ogg