Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA POR TALIANO03625 /0 1 CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 14516/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.7571 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere - Ud. 23/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IZ IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS M. CATALDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
10 controricorrente2001 357 avvers0 la sentenza n. 1424/98 del Tribunale di -1- GENOVA, depositata il 28/05/98 R.G.N. 6951/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 14516/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 28 maggio 1998, il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello del Ministero dell'Interno avverso la pronuncia del Pretore della stessa città del 13 agosto 1997, che, in accoglimento della domanda proposta da RI GI, aveva condannato detto Ministero a corrispondere alla RI l'indennità di accompagnamento. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sui rilievi seguenti: - la normativa sulle provvidenze spettanti agli invalidi civili, come delineata dalle norme del d.p.r. 21 settembre 1994 рец n.698, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n.537, suddivide il procedimento amministrativo per l'ottenimento di détte provvidenze in due fasi: la prima diretta all'accertamento del requisito sanitario, la seconda volta all'erogazione della prestazione;
la subordinazione dell'esperimento della seconda fase all'esito favorevole della prima riguarda il solo procedimento amministrativo, non quello giurisdizionale, del tutto autonomo dal primo, cosicché il soggetto che si sia visto disconoscere, in sede amministrativa, la sussistenza dello stato invalidante può agire in giudizio per ottenere la condanna del Ministero 3 dell'Interno all'adempimento della prestazione, cui esso solo è tenuto, previo accertamento dello stato invalidante, che pertanto non deve essere necessariamente verificato in via preventiva nella sede amministrativa;
- nessun argomento a contrario può trarsi dal fatto che l'art. 6, comma 5, del d.p.r. 1994/n.698 espressamente sancisca (solo) per i procedimenti pendenti la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno sia per l'accertamento del requisito sanitario che per l'erogazione del beneficio, poiché la norma (che, ove diversamente interpretata, sarebbe da Flee disapplicare per illegittimità), lungi dal prevedere, per i nuovi procedimenti, una duplice e distinta legittimazione in ordine alle due questioni, intende invece chiarire che per i procedimenti già pendenti non si applica il disposto dell'art. 3, comma 4 (recte 5), e quindi anche le impugnative in sede giurisdizionale dei provvedimenti negativi emessi dalle commissioni sanitarie vanno proposte nei confronti del Mnistero dell'Interno. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione in un unico motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Cost., degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., degli artt. 6 comma 5°, 3 comma 5°, 4 commi 1° e 2° del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698 coordinati con l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), il ricorrente si duole che il Tribunale passiva del Ministeroabbia ritenuto la legittimazione dell'Interno e sostiene che la configurazione, ad opera della legge 24 dicembre 1933 n.537, di due distinti procedimenti amministrativi, il primo per l'accertamento sanitario e il secondo per la concessione delle provvidenze, facenti capo a glen חנו caso e prefettidistinti organi (commissioni mediche in nell'altro), comporta non solo che fino a quando la fase. dell'accertamento sanitario non sia definita non è possibile far valere in sede contenzioɓa giurisdizionale il diritto all'ottenimento della prestazione, ma anche che comunque in relazione a tale accertamento difetta la legittimazione passiva del Ministero dell'interno. Richiama il disposto dell'art. 6, comma 5°, del d.p.r. citato, il quale solo per le controversie pendenti ammette la legittimazione passiva del Ministero dell'interno in relazione sia all'accertamento sanitario che alla concessione del beneficio e osserva doversi ritenere, in conformità a quanto deciso da questa Corte con sentenza 14 luglio 1998 n.6894, che, nelle controversie 5 proposte dagli interessati davanti al giudice ordinario aventi per oggetto l'accertamento sanitario oppure l'erogazione delle provvidenze economiche, la legittimazione passiva spetta, rispettivamente, al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno. Rileva, infine, che la suddetta disciplina non appare in contrasto l'art. con 38 Cost., vertendosi in materia di diritti soggettivi indifferenziati, genericamente rivolti verso la collettività, con conseguente maggiore discrezionalità da parte del Legislatore, il quale ben può condizionarne la tutela al previo accertamento dello stato тич invalidante. Il ricorso non è fondato. La questione che esso propone, se cioè sussista la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande che, sebbene rivolte a conseguire il "bene della vita" costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle conclusioni delle competenti commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari, è stata risolta, dopo un contrasto insorto nella Sezione Lavoro (v. sentt. 14 luglio 1998 n.6834 e 21 aprile 1999 n.3793), dalle Sezioni Unite della S.C. con le sentenze (deliberate in pari data e di identico contenuto) 12 luglio 2000 n.483 e 3 agosto 2000 n.529, la seconda delle 6 quali è stata (più ampiamente) massimata come segue: "In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento gen contenuto nel d.P.R. 21 comporta chesettembre 1994 n. 698, l'interessato, dopo aver inultilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento Cella sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato d'invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore ° il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la 7 corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge-delega n.537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di garantito dall'art. 24 Cost., edifesa in giudizio, pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cot.." A tale insegnamento reputa il Collegio di doversi uniformare, attesa la funzione di nomofilachia privilegiata che реч l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. e considerate, poi, la persuasività delle ragioni esposte nelle citate sentenze nonché l'assenza di argomentazioni che non trovino adeguata confutazione in tali precedenti o che inducano a plausibile dissenso. Ne consegue il rigetto del ricorso, attesa la proponibilità della domanda di condanna nei confronti del ricorrente Ministero, quale soggetto obbligato all'erogazione della prestazione pretesa dalla parte privata. L'anteriorità del ricorso al formarsi della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sopra richiamata, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle 8 spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2001 Il Cons. Est. Il Presidente Florscrolo Ulficciclenells Hill i IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 13 MAR 2001 Phille IL CANCELLIERE I 0 A D 3 S 1 , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R N I I L E G L D S E E E R O D -M. g