Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15077 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
た REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE une 7 revocatoria 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7 R.G.N. 3188/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Pre sente... 0 Dott. Michele VARRONE Consigliere 5 Cron. 35266 Dott. Antonio L Consigliere 1 Rep. 3912 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURA TE Ud. 26/03/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. HL-SOLE 24 ORE 155 per diritu UZ NO, DO AN, domiciliati in ROMA IL CANCELLIERE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DUCCIO JACHIA con studio in 20123 MILANO PIAZZA MONDADORI 4, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
BANCA DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE SPA, con sede in Chiavari, in persona dei suoi legali rappresentanti Dottor Mario Nardini e Dottor Vittorio Guasparri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. MAZZINI 55, 2002 presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARFANI, che 781 la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCIANA 1 ORRU', giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del sig. NN Sampaolesi, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la difende, giusta procura speciale per NO LA DI di Milano del 03/03/00; controricorrente avverso la sentenza n. 1916/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV civile, emessa il 17/06/99 e depositata il 20/07/99 (R.G. 371/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Renato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato Benedetto GARGANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Вдишний Il banco di Chiavari e della riviera ligure conve- niva innanzi al Tribunale di Milano DO AN e ZZ TE, chiedendo che venisse dichiarata 2 l'inefficacia nei propri confronti a norma dell' art. 2901 c.c. dell'atto, con il quale la prima aveva donato al secondo gli unici suoi beni immobili (due apparta- menti in Milano), sull'assunto che l'atto li sottraeva alla realizzazione del proprio credito (lire 1.500.000.000) nascente dalla fideiussione prestata dalla donante in favore della Insefo spa, di cui era socia di maggioranza. I convenuti si difendevano, sostenendo -tra l'altro che ai sensi dell'art. 2901, comma 3, C.C. la donazione non era revocabile in quanto mezzo di estin- zione di un ingente debito della donante verso il pro- Волчий prio coniuge e padre del donatario consacrato nel docu- sottoscritto all'atto della separazione consen- mento suale. Interveniva nel processo la banca Monte dei Paschi di Siena, la quale proponeva, a sua volta, azione revo- catoria del medesimo atto di donazione, deducendo che esso deprivava di concreta possibilità solutoria il proprio credito verso la donante collegato alla fide- iussione prestata in favore della medesima società. Il tribunale, giudice unico, accoglieva la domanda;
la DO ed il ZZ proponevano gravame, che la corte di appello di Milano rigettava con sentenza resa il 17.6.1999, considerando che l'accordo consacrato nel 3 verbale di separazione consensuale "non accredita af- fatto la tesi degli appellanti circa la persistenza di un debito della DO verso il marito, da soddisfare nei termini indicati nella scrittura privata asserita- mente compilata nella stessa data del 21 novembre 1989. Appare, quindi, privo di fondamento l'assunto degli ap- pellanti secondo cui la scrittura privata 21 novembre 1989 risulterebbe certificata nella data dal tenore del verbale di separazione" e che è incontestato che con la donazione di cui si discute la DO si è privata di tutti i suoi beni immobili e cioè di quei beni che sono più facilmente assoggettabili all'azione esecuti- va. одникий Pertanto, la sussistenza del presupposto oggettivo della svolta revocatoria non è seriamente contestabi- le". Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la DO ed il ZZ;
le banche intimate hanno resistito con controricorso;
la banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo is ricorrenti lamentano falsa applicazione dell'art. 2704 C.C.; sostengono che la Corte di merito ha ritenuto che la scrittura privata 21.11.1989 è inopponibile agli istituti di credito in 4 quanto non ha considerato che l'inopponibilità collega- ta alla data opera quando si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nella scrittura e non pure quando la scrittura sia in- vocata come semplice fatto storico, come nella specie, in cui mediante la scrittura si mira а dimostrare la preesistenza del credito di ZZ NN verso la mo- glie. Inoltre il verbale di separazione consensuale del 21.11.1989 contiene ricognizione del credito là dove la moglie dà atto di avere ricevuto somme di considerevole importo dal marito e rinuncia a qualsivoglia ulteriore richiesta di carattere economico. Bomers Nella prospettiva della preesistenza del credito aggiungono- "l'accordo intercorso tra DO AN e l'ex marito ZZ NN in sede di ricorso introdut- tivo per divorzio 28.2.1995" si pone come "atto di adempimento dell'obbligazione assunta ben sei anni pri- ma relativamente ad un debito riconosciuto in atto avente data certa". Il motivo contiene due parti che, pur collegate tra loro, conservano reciproca autonomia sì da richiedere separata valutazione: una investe l'interpretazione del verbale di separazione consensuale del 21.11.1989; l'altra si riferisce alla questione dell'opponibilità 5 della scrittura privata in ragione della mancanza di data certa. Per la prima parte vale la deduzione di inammissi- bilità della controricorrente banca Monte dei Paschi di Siena, risolvendosi tale parte nella contrapposizione di una diversa interpretazione del verbale a quella mo- tivatamente adottata dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che il verbale contiene rinuncia, da parte della DO, "a qualsivoglia pretesa anche futura", derivandone conclusioni negative in ordine alla persi- stenza di alcun debito della stessa verso il marito. La seconda parte è infondata, non potendosi accede- Bonne alla deduzione di inammissibilità della sopra men- re zionata controricorrente in quanto dalla sentenza impu- gnata risulta che -bene о male- la questione dell'opponibilità della scrittura è stata devoluta ai giudici di secondo grado. Confermato in proposito che la regola della data certa, ispirata ad una ragione di tutela dei terzi, va- le per quanto attiene alla scrittura e non all'atto in essa documentato, di modo che la scrittura priva di da- ta certa non è opponibile ai terzi se sia invocata per il suo contenuto negoziale e lo è se sia utilizzata co- me fonte di prova di fatto dimostrabile altrimenti (ex plurimis Cass.
9.5.1997 n. 4058; Cass. 25.1.1995 n. 868), va rilevato che ricorre la prima ipotesi quando come nella specie secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata- le parti istituiscano tra la scrittura ed altro documento di contenuto negoziale tra loro inter- venuto un collegamento di tipo tale che l'una presup- ponga l'altro e viceversa. Con il secondo motivo ricorrenti denunciano "omessa motivazione in ordine al carattere gratuito e non oneroso del contratto impugnato e conseguente ille- gittimità della sentenza in assenza di prova del consi- lium fraudis"; in sostanza lamentano che la corte di trasferimento immobiliare merito abbia qualificato il in favore di ZZ TE come donazione e ne abbia Вяшай derivato la conseguenza che non fosse necessario il "consilium fraudis"; in realtà -sostengono- non è rav- visabile nella specie la figura negoziale della dona- zione per difetto della causa (rappresentando l'attribuzione patrimoniale in favore di ZZ Stefa- no il mezzo prescelto dalla DO e dal marito per estinguere il debito della prima verso il secondo), bensì una "prestazione eseguita a favore di un terzo ai sensi del disposto dell'art. 1411 c.c."; se, come rite- nuto dalla corte di merito, ZZ TE avesse ac- quistato gli immobili per effetto della donazione, la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta allo sche- 7 ma della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., di cui, (di provvista e di valuta); non resta, quindi, che ri-tuttavia, manca l'elemento del duplice rapporto tenere che il ZZ ha acquistato “in conseguenza di- retta dell'accordo assunto dai propri genitori in sede di ricorso introduttivo per la domanda di divorzio e non già con il successivo atto di donazione"; in altri termini l'atto oggetto della revocatoria non è contrad- distinto da causa liberale, essendo "il destinatario del trasferimento creditore della madre in virtù dell'accordo di quest'ultima con il padre in sede di ricorso per divorzio" e "ha costituito un semplice atto solutorio che non ha diminuito la consistenza della ge- Romant nerica garanzia". La doglianza non può ricevere accogliemnto. L'intera tessitura del motivo presuppone che la DO fosse debitrice del marito. Senonchè la corte di merito ha escluso il presuppo- sto, affermando l'iensistenza di qualsiasi pretesa cre- ditoria dell'uno verso l'altra, e, come già detto nell'esame del primo motivo, la censura che investe il punto è inammissibile. Neppure si pone, pertanto, la questione se sia rav- visabile contratto a favore di terzo о diversa figura negoziale nella pattuizione, con la quale la DO 8 ed il marito hanno convenue che la prima avrebbe cedu- to al figlio i beni, che formano oggetto della revoca- toria, in pagamento del suo debito verso il secondo. Ove la questione si fosse posta, avrebbe dovuto considerarsi che di contratto a favore altrui, ma con efficacia puramente interna, si può parlare quando il terzo sia "adiectus solutionis causa" oppure punto di riferimento di un'obbligazione di fare о non fare;
in tale caso l'eventuale efficacia esterna a favore del terzo rappresenta ampliagmnto successivo del contratto CAMC che, pur contemplando il terzo coem destinatario della prestazione, è originariamente efficace solo tra i con- traenti. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento solidale delle spese. 1097 129.11
P.Q.M.
итът 30, 99 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti BANCOCHIAVARI €125,75 160,10 al pagamento in solido delle spese oltre WONTE PASCHI SIENA · 380,85. onorari liquidati in € 9.000,00 in favore della banca Monte dei Paschi di Siena ed in € 7.000,00 in favore della banca di Chiavari e della riviera ligure. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della cassazione il terza sezione civile della Corte di 26.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gautame Fidu ciaЗабало Вчино Anvante AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2 Registrato do: 22 MAG. 2003 10 (euro. CENT p. (Dott.ssa Maria (Dr. M. RACCICHA 200 7