Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2005, n. 19989
CASS
Sentenza 12 maggio 2005

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Ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, che richiama l'art. 9 stesso d.P.R., le disposizioni che prevedono la necessità dello svolgimento di indagini sulla personalità del minore al fine di verificarne l'imputabilità, devono ritenersi applicabili anche nel procedimento d'appello, qualora nel corso del giudizio di secondo grado emergano o siano dedotti elementi che contrastino con la già ritenuta imputabilità dell'imputato minorenne. (Fattispecie in cui la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nonostante nel corso del giudizio fossero emersi nuovi elementi, tali da incidere sul giudizio formulato in primo grado in ordine alla ritenuta sussistenza dell'imputabilità del minore, non aveva assolutamente motivato sul punto, omettendo di procedere ad ogni ulteriore verifica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2005, n. 19989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19989
    Data del deposito : 12 maggio 2005

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