Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
Nelle controversie in materia di locazione, il giuramento decisorio può essere deferito, in grado d'appello, in qualsiasi momento della causa, secondo la testuale previsione dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. ( applicabile al rito delle locazioni ex art. 447 bis cod. proc. civ. ), e quindi anche nel corso della discussione orale e fino al compimento di questa, restando pertanto escluso che l'appellante, il quale intenda deferire il giuramento, abbia l'onere di individuare la relativa formula sin dall'atto introduttivo del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 7923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7923 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. TO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO CE TO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato STRIANO CARLO, difeso dall'avvocato ZAGARESE GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON NA, RI CE, RI IA, tutte nella qualità di aventi causa di ER FR, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO GABRIELA, difesi dall'avvocato TRENTO SERAFINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 38/98 del Tribunale di ROSSANO, emessa e depositata il 23/01/98; RG.1723/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GABRIELA FEDERICO (per delega Avv. Serafino Trento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
LE AD, come procuratrice generale di ER FR. locatore di un appartamento a FR IN, intimava a questi lo sfratto per morosità, con atto notificato il 28.11.1991, assumendo il mancato pagamento del canone dal 1989 e chiedeva la convalida al Pretore di Rossano.
Si costituiva il IN e contestava la morosità, eccependo la compensazione dei canoni con gli onorari dovutigli per l'attività di avvocato, prestata.
Il Pretore di Rossano, con sentenza del 5.11.1996, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, condannando quest'ultimo al rilascio dell'immobile. Proponeva appello il conduttore.
Il Tribunale di Rossano, con sentenza depositata il 23.1.1998, rigettava l'appello.
Riteneva il Tribunale che fosse inammissibile il giuramento decisorio deferito dal ER solo davanti al collegio, quando era terminata la fase istruttoria.
Riteneva il tribunale che, in mancanza di accertamento della domanda riconvenzionale di pagamento delle competenze professionali per l'attività legale prestata dal IN, andava affermato l'inadempimento di questi nel pagamento dei canoni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IN. Resistono con controricorso LE AD, ER NC e ER AN.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 233-237-350 e 352 c.p.c. ed il vizio di motivazione per non aver il giudice di appello, con la sentenza impugnata, ammesso il giuramento decisorio da lui deferito, ritenendo che la richiesta fosse tardiva, poiché non era stata proposta nella fase istruttoria. ma quando la causa si trovava davanti al collegio. Secondo il ricorrente poiché la causa era stata trattata, secondo il nuovo rito di cui all'art. 350 c.p.c., l'intera trattazione della causa avveniva davanti al collegio, per cui non operava piu, la preclusione di cui all'art. 233 c.p.c., secondo cui il deferimento del giuramento decisorio deve avvenire davanti all'istruttore, mentre nella fattispecie il deferimento del giuramento era avvenuto prima ancora che fossero precisate le conclusioni.
La ritenuta tardività del deferimento del giuramento decisorio avrebbe impedito al giudice di merito di valutarne la decisorietà.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Premesso che nessuna censura è stata mossa sul punto che il procedimento di appello si è svolto secondo il rito ordinario, quale risulta a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 353/1990, va osservato che, a norma dell'art. 345 c.p.c. c. 3, quale sostituito dall'art. 52 l. n. 353/1990, in appello "può sempre deferirsi il giuramento decisorio".
La formula è simile a quella adottata dall'art. 437, c. 2, c.p.c., nel rito del lavoro (applicabile, a norma dell'art. 447 bis c.p.c., anche alle controversie in materia di locazione), secondo cui il giuramento decisorio può essere deferito, in grado d'appello, in qualsiasi momento della causa, e quindi anche nel corso della discussione orale e fino al compimento di questa, restando quindi escluso che l'appellante, il quale intenda deferire il giuramento, abbia l'onere di individuare la relativa formula sin dall'atto introduttivo del gravame (Cass. 8 giugno 1995, n. 6441; Cass. 21 dicembre 1993. n. 12619; Cass. 3 aprile 1992, n. 4129).
2.2. Poiché l'avverbio "sempre" è un avverbio temporale che indica una continuità ininterrotta nel tempo, è riduttivo ritenere, come fanno i resistenti, che esso denoti solo che per il giuramento decisorio non sussiste la restrizione dell'impossibilità del suo deferimento in primo grado (come per le altre eventuali prove). Se il legislatore avesse voluto intendere solo ciò, altre erano le formule da adottare, in luogo del predetto avverbio di tempo. Data la diversa articolazione del procedimento di appello nel rito ordinario, rispetto a quello del rito del lavoro, deve solo ritenersi che la richiesta di ammissione di giuramento decisorio possa essere proposta in appello fino al momento della precisazione delle conclusioni, attesa la funzione che la precisazione delle conclusione ha nel solo rito ordinario, mentre non potrebbe essere avanzata nella discussione orale (come nell'appello secondo il rito del lavoro), perché la discussione orale è solo eventuale ed, in ogni caso, ha solo la funzione di illustrare oralmente le difese.
3. Sennonché il solo fatto che il giudice abbia, in violazione di una norma processuale, non ammesso una prova. non comporta di per sè che il fatto sia denunziabile in Cassazione, in quanto l'impugnazione non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma occorre che vi sia un interesse concreto, consistente nel fatto che la prova non ammessa sarebbe stata decisiva per una diversa e più favorevole soluzione della causa.
È, infatti, ius receptum che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente e illogico) e il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative (Cass. 4 marzo 2000, n. 2446; Cass. 21.4.2000, n. 5269). Da ciò consegue che, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente il quale lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. 15 giugno 1999, n. 5945 Cass. 12 maggio 1999, n. 4684; Cass. 7 gennaio 1998, n. 72). Non avendo nella specie il ricorrente riportato nel ricorso la formula in cui era stato articolato il giuramento decisorio, di cui aveva richiesto l'ammissione, il motivo di ricorso è inammissibile.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e segg. c.c., 1326 c.p.c., nonché il vizio motivazionale.
Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha considerato, per affermare la sua inadempienza, il solo elemento oggettivo del mancato pagamento dei canoni, mentre avrebbe dovuto tener conto che nella fattispecie mancava l'elemento soggettivo della colpa, come emergeva dalla missiva prodotta dalla LE del 14.2.1990.
5.1. Il motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Sotto il primo profilo, infatti, la sentenza impugnata non ha mai sostenuto che l'inadempimento del debitore nella fattispecie fosse idoneo a generare una sua responsabilità, pur in assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.
Va, invece, osservato che è vero che l'inadempimento del debitore deve essere almeno colpevole, per fondare la sua responsabilità. Sennonché, a norma dell'art. 1218 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, ove questi non provi l'impossibilità dell'adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass. 3.7.1982, n. 3979). Il problema quindi si sposta sotto il profilo motivazionale dell'impugnata sentenza, in merito a questa eventuale prova offerta dal debitore sull'assenza di ogni suo elemento soggettivo.
5.2. Il ricorrente assume che sussista un vizio motivazionale dell'impugnata sentenza perché non avrebbe tenuto conto della missiva in data 14.2.1990 della LE, di cui però non riporta il contenuto nel ricorso, trascrivendolo nelle parti essenziali. Sotto questo profilo la censura è inammissibile.
Infatti, richiamato quanto sopra detto in tema di mancata ammissione di prova, anche la censura di mancata considerazione di un documento si traduce in un vizio della sentenza impugnata, rilevabile in sede di legittimità, solo in quanto comporti una omessa od insufficiente motivazione della sentenza, stessa su di un punto decisivo della controversia (Cass. 21 aprile 2000, n. 5269). Ciò comporta che il ricorrente ha l'onere di indicare specificatamente il contenuto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dello stesso e, quindi, della prova, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 7.1.1998, n. 72). Nella fattispecie il contenuto di detta assunta missiva non è stato riportato nel ricorso.
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle resistenti per questo giudizio di cassazione e liquidate in Euro 113,73 (centotredici/73), oltre Euro mille//, per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002