Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
L'abuso della "qualità" da parte del pubblico ufficiale, che concorre ad integrare il reato di concussione, consiste in una strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato, posta in essere indipendentemente dalle sue specifiche competenze. (Fattispecie relativa alla richiesta di danaro per un soggiorno all'estero, formulata da un primario ospedaliero al rappresentante di un'azienda di prodotti medicali prospettandogli la possibilità di sfruttare la propria posizione, per incidere negativamente sui rapporti commerciali in essere tra l'azienda e l'ospedale).
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- 1. Concussione: sussiste se il P.U. evoca l'esercizio di poteri spettanti alla sua amministrazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
Leggi di più… - 2. GIUDICE CONDANNATO PER CONCUSSIONERosalba Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2022
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con sentenza n. 21770 dell'08 febbraio 2022 condannava un Giudice del Tribunale di Milano ritenendolo responsabile del reato di concussione – ai sensi dell'art. 317 cod. pen.- assolvendolo invece dal reato di abuso d'ufficio. “LEI NON SA CHI SONO IO”: I FATTI Un Giudice veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia per rispondere – in concorso con la moglie- dei delitti di cui agli artt. 61 n.9, 81 comma 2, 110, 317 336, 368, 628 comma 3 n. 1 e 629 comma 2 del cod. pen. per aver abusato della qualifica e delle funzioni di giudice che espletava presso il Tribunale di Milano al fine di minacciare ed indurre un condomino ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2014, n. 10604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10604 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 12/02/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 184
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 38001/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/12/2012 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. TARDY Marcello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente, riducendo la pena finale inflitta, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato EL AD in relazione al reato di cui all'art. 317 c.p. - in motivazione riqualificato dalla Corte ai sensi dell'art. 319 quater c.p. - per avere, in Torino tra il mese di giugno ed il 03/10/2003, abusando della qualità e dei poteri di primario del reparto di nefrologia dell'ospedale Mauriziano Umberto I, poteri in virtù dei quali poteva concorrere alla scelta ed all'acquisto dei dispositivi medicali per la nefrologia e la dialisi, indotto ET RG, agente commerciale di zona della ditta Fresenius, a dargli indebitamente la somma di 950 Euro, corrispondenti alle spese per un viaggio e soggiorno a Berlino sostenute dalla moglie: in particolare dicendole - e mandando a dire, per il suo tramite, a AR RE, responsabile degli acquisti della ditta Fresenius, le frasi "dica a AR che ringrazio e ricordo... dica a AR che, se non riuscite ad essere... in qualche modo elastici diventerò anch'io un pò meno... elastico, ha capito Io capisco che chiedo molto... ma alla vostra azienda non ho mai dato poco eh... aspetto ancora oggi pomeriggio", in tal modo facendole intendere che, in caso di rifiuto, avrebbe potuto esercitare ritorsioni sul positivo proseguimento e sviluppo dei rapporti di fornitura tra quella ditta e l'ospedale. Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata;
come il LO, abusando dei propri poteri connessi alla veste di primario di quell'ospedale pubblico, avesse certamente rivestito la qualifica di pubblico ufficiale;
come i dati informativi raccolti avessero escluso che la ET avesse agito in una posizione di sostanziale parità con l'imputato, talché doveva escludersi la riqualificazione del fatto accertato in termini di corruzione propria;
ed ancora, come l'entrata in vigore della nuova figura di reato prevista dall'art. 319 quater c.p., introdotta dalla L. n. 190 del 2012, rispetto alla quale vi era continuità normativa con l'originaria ipotesi criminosa della concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., imponesse una riduzione della sanzione inflitta in ragione dei mutati, meno rigorosi, limiti edittali di pena stabiliti dalla novella legislativa.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il LO, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Tardy Marcello e avv. Tardy Enrico, il quale, con tre distinti punti, ha dedotto i seguenti due motivi (potendo essere considerati congiuntamente, per la loro stretta connessione, la seconda e la terza doglianza elencate nell'atto di impugnazione).
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317 e 357 c.p., per avere la Corte di appello erroneamente riconosciuto in capo all'imputato la qualifica di pubblico ufficiale, laddove nella vicenda il prevenuto aveva agito nella sua veste privatistica di medico invitato a partecipare, a spese di una ditta costruttrice di apparecchiature per la dialisi, ad un congresso medico, dunque senza violazione di alcuna norma di diritto pubblico e senza correlazione con le funzioni da lui esercitate quale medico primario di un ospedale pubblico.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317 e 319 c.p. e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale desunto il presunto carattere "intimidatorio" dell'iniziativa assunta dall'imputato dal contenuto di un'unica telefonata intercettata il 05/06/2003, relativa ad una richiesta di anticipazione della partenza per Berlino, dunque avente un contenuto del tutto sganciato dalla successiva dazione di denaro fatta dalla NA al LO nel successivo mese di ottobre: consegna che era avvenuta nel contesto di un rapporto privo di frizioni o di tensioni, da parte di una persona che non era stata intimidita, che anzi aveva dovuto insistere per dare quella somma di denaro, dunque sulla base di paritario incontro di volontà che avrebbe dovuto condurre a riqualificare il fatto in termini di corruzione.
2.3. Con memoria depositata il 27/01/2014 i difensori del LO hanno formulato due motivi nuovi, in parte riprendendo la questione della qualifica soggettiva dell'imputato, di cui all'originario primo motivo del ricorso, in altra parte, sottolineando come la ET si fosse offerta di versare quella somma di denaro al LO senza alcuna sollecitazione, ne' senza essere stata sottoposta ad alcuna forma di minaccia, dunque sulla base di un rapporto paritario tra gli interessati.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di concussione, mentre la nozione di abuso dei "poteri" è riferita all'ipotesi in cui la condotta rientra nella competenza tipica dell'agente, quale manifestazione delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito delle medesime, quella di abuso delle "qualità" postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato (così, da ultimo, Sez. 6^, n. 45034 del 09/07/2010, Pentimalli, Rv. 249030). È evidente, d'altro canto, come tale forma di strumentalizzazione debba, comunque, attenere ad un possibile, e pure prospettato, esercizio abusivo, da parte dell'agente, dei suoi poteri di pubblico ufficiale. Di tale precisa regula iuris - che continua a conservare la sua validità anche dopo lo "spacchettamento", operato dalla L. n. 190 del 2012, delle due forme di concussione, già previste dall'originario art. 317 c.p., e l'introduzione delle due nuove, distinte, figure della concussione per costrizione, di cui al riscritto art. 317, e della induzione indebita, di cui al nuovo art. 319 quater c.p., essendo stato riproposto, in entrambe tali disposizioni, l'elemento costitutivo dell'abuso della qualità o dei poteri - la Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione sottolineando come l'imputato LO, lungi dall'agire come mero privato interessato alla partecipazione ad un congresso all'estero, avesse assunto quell'iniziativa induttiva, oggetto di addebito, nei confronti dell'agente di zona della ditta Fresenius, proprio abusando della sua qualità pubblicistica di primario del reparto di nefrologia dell'ospedale Mauriziano di Torino: avendo chiaramente prospettato all'interlocutrice una strumentalizzazione del suo ruolo e della sua posizione all'interno di quella pubblica amministrazione, legata alla ditta Fresenius da contratti di acquisto di dispositivi medicali per la nefrologia e la dialisi, ed evidentemente interessata ad operare analoghi altri acquisti ovvero il "riscatto" di apparecchiature già ricevute, dispositivi alla cui scelta il LO avrebbe concorso proprio nell'esercizio di quei suoi poteri di pubblico ufficiale (v. pagg. 22-30 sent. impugn.).
3.2. Il secondo ed il terzo dei motivi del ricorso presentato nell'interesse del LO sono inammissibili perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, i vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna lacuna argomentativa, ne' alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' è stata lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Torino aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, al contenuto delle conversazioni intercettate nel corso della fase delle indagini. E, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, un'ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Uguali considerazioni valgono per il contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti, per il quale resta un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quei colloqui, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso Sez. 6^, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, ne' alcuna violazione delle norme di diritto penale sostanziale applicate: avendo la Corte piemontese analiticamente spiegato come, già nel giugno del 2003, il LO, lamentando la scarsa "elasticità" dell'interlocutrice, avesse assunto un atteggiamento larvatamente "ricattatorio" nei confronti della ET (con la quale, già in quella occasione, si era discusso dell'impossibilità per la società sponsorizzatrice di fare fronte alle spese della coniuge accompagnatrice), rappresentante commerciale in zona della Fresenius, ricordandole quanto in passato, proprio come primario dell'ospedale più volte menzionato, aveva già fatto per quella ditta e quanto ancora in futuro avrebbe potuto fare per garantire altri contratti di fornitura in favore di quel nosocomio;
come la forza intimidatrice del pubblico ufficiale verso il privato avesse continuato ad essere esercitata quando, nei mesi successivi, si era posto il problema del rimborso delle spese (950 euro circa) sostenute dalla moglie dell'imputato, che pure aveva accompagnato il coniuge (che ben sapeva che quelle spese non gli potevano essere rimborsate) al convegno svoltosi a Berlino in giugno;
e come la ET, a fronte della indisponibilità del direttore commerciale della Fresenius a soddisfare quella pretesa indebita ed a risolvere quella che, per la donna era diventata una "rognetta", si fosse sentita condizionata dall'atteggiamento abusivo del primario (che aveva lamentato di non essere più "trattato bene dalla Fresenius"), tanto da determinarsi, in uno stato di palese assoggettamento psicologico - dunque in una posizione impari rispetto a quella del pubblico ufficiale, tale da escludere la possibilità di una riqualificazione dei fatti in termini di corruzione - a consegnare al medico i 950 euro in contanti per riconquistare la "benevolenza" del sanitario e per evitare il pregiudizio derivante dalla subdolamente prospettata riduzione di ordini di acquisto, da parte dell'ente ospedaliero, dei dispositivi medicali da ella commercializzati: tanto che, dopo aver "intascato" la busta con il denaro, il LO aveva significativamente proseguito la discussione con la ET parlando della possibilità che l'ospedale Mauriziano provvedesse a riscattare alcune apparecchiature predisposte dalla Fresenius e dell'eventualità di concludere ulteriori contratti con tale ditta (v. pagg. 25 ss. sent. impugn.).
4. Quanto alla richiesta difensiva di declaratoria della prescrizione del reato, va rilevato come la stessa, maturatasi il 03/10/2013 (in ragione del mutato e meno rigoroso regime sanzionatorio introdotto dall'art. 319 quater c.p.), dunque in epoca posteriore alla adozione della sentenza di appello, non possa essere dichiarata in ragione dell'accertata inammissibilità del gravame.
Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, persino se maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014